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19.3620 · Interpellanza · 2019-06-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) la velocità massima autorizzata per gli autocarri è di 80 chilometri l'ora. Dal Rapporto sul trasferimento del traffico 2017 tuttavia emerge che essi marciano in media a quasi 90 chilometri l'ora; e nel quadro del monitoraggio del rumore 2015 sono stati rilevati in più punti valori addirittura superiori. L'incremento della velocità produce un aumento delle emissioni sonore. Rispettando rigorosamente i limiti prescritti queste si potrebbero invece ridurre di un fattore analogo a una diminuzione del 20 per cento dei volumi di traffico. Senza contare che la velocità elevata incide sul consumo di carburante, sulle emissioni di CO2 e sulla gravità degli incidenti. Non ha senso disciplinare il limite per gli autocarri senza però farlo rispettare e appare ingiusto nei confronti degli automobilisti, i quali vengono sanzionati quando superano i limiti di velocità.

Fare in modo che i mezzi pesanti si attengano ai limiti prescritti contribuirebbe a proteggere il clima e a ridurre le emissioni sonore, con beneficio dei residenti confinanti.

Chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti autocarri circolano sulle strade svizzere a velocità troppo elevate? A quanto corrispondono tali velocità?

2. Come si giustifica che una categoria di veicoli circola da anni a velocità sistematicamente troppo elevate?

3. Di quanto si ridurrebbe il rumore se gli autocarri circolassero a 80 anziché 90 chilometri l'ora?

4. Di quanto diminuirebbero il consumo di carburante e le emissioni di CO2 se questi rispettassero i limiti di velocità (anziché circolare a una media di 90 chilometri l'ora)?

5. Nel calcolo dei costi esterni del traffico pesante si tiene conto della velocità effettiva o ci si basa sul limite di 80 chilometri l'ora, distorcendo così i risultati?

6. Quali soluzioni, anche tecnologiche (p. es. il tachigrafo), individua il Consiglio federale per affrontare la problematica?

7. Le sanzioni per eccesso di velocità inflitte ai conducenti di mezzi pesanti sono troppo basse per avere un effetto dissuasivo o non rientra nell'interesse dei Cantoni controllare gli autocarri?

8. Per poter svolgere controlli più frequenti le autorità cantonali necessitano di sovvenzioni prelevate sui ricavi della TTPCP?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nei punti di rilevazione del Censimento svizzero automatico del traffico stradale (CSATS) la Confederazione misura, accanto al volume di traffico, anche la velocità alla quale circolano i veicoli censiti sulla rete nazionale. In più punti la velocità media dei mezzi commerciali pesanti è superiore a 80 chilometri l'ora. I contatori del CSATS non sono però tarati e l'analisi comprende anche altre categorie di veicoli (tra cui bus e pullman, autorizzati a circolare a 100 chilometri l'ora su autostrade e semiautostrade).

2. L'applicazione della legge sulla circolazione stradale e quindi delle disposizioni sui limiti di velocità è di competenza dei Cantoni. La Confederazione non dispone di statistiche relative ai controlli cantonali e ai superamenti dei limiti rilevati in tale sede.

In questo contesto occorre considerare anche i margini di sicurezza da dedurre ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA; RS 741.013.01).

3. Secondo il più comune modello di calcolo del rumore (StL86+), se i veicoli commerciali pesanti circolassero a 80 anziché 90 chilometri l'ora il rumore si ridurrebbe di quasi 1 decibel ([dB]A), variazione al limite della percettibilità.

4. Secondo uno studio condotto nel 2017 su incarico dell'Ufficio federale dei trasporti, un calo della velocità media da 87 a 82 chilometri l'ora comporterebbe una riduzione delle emissioni di CO2 del 5 per cento. Passando da 90 a 80 chilometri l'ora la diminuzione sarebbe quindi compresa tra il 5 e il 10 per cento (cfr. pagina 24 dello studio,https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/themen/verlagerung/kurzbericht_beitrag_gv_klimaziele.pdf.download.pdf/Beitrag_G%C3%BCterverkehr_Klimaschutz_20171130_KURZBERICHT.pdf).

5. Il calcolo dei costi esterni avviene tenendo conto della velocità effettiva, eccezion fatta per quelli generati dal rumore, per i quali la base è costituita dal monitoraggio nazionale del 2012. In tale sede per il traffico merci stradale è stata considerata una velocità massima di 80 chilometri l'ora.

6. Il tachigrafo registra le velocità di circolazione. Se, in occasione di un controllo delle ore di lavoro, di guida e di riposo o in sede di accertamenti a seguito di un incidente, la polizia, analizzando i dati tachigrafici, dovesse constatare un superamento dei limiti di velocità, può già oggi sanzionare tale infrazione (cfr. art. 7 OOCCS-USTRA).

Inoltre, i mezzi pesanti sono dotati di un dispositivo normato di limitazione automatica della velocità che impedisce il superamento dei 90 chilometri l'ora, valore stabilito per ragioni di sicurezza e per permetterne l'applicabilità a livello europeo. In alcuni Paesi (Francia, Spagna e Portogallo) per gli autocarri vige infatti il limite di 90 chilometri l'ora.

Affinché la velocità massima consentita venga rispettata, sui camion immatricolati in Svizzera si potrebbe impostare la limitazione a 80 chilometri l'ora. Tale provvedimento non influirebbe tuttavia sui mezzi stranieri e impedirebbe inoltre agli autocarri elvetici di sfruttare integralmente il limite consentito in altri Paesi.

7. Il Consiglio federale stabilisce l'importo delle sanzioni per eccesso di velocità nell'ordinanza del 4 marzo 1996 concernente le multe disciplinari (OMD; RS 741.031) e prevede il medesimo trattamento per tutti i veicoli a motore. L'applicazione spetta ai Cantoni.

8. Secondo l'articolo 85 capoverso 3 della Costituzione federale, parte del prodotto netto della TTPCP è devoluta ai Cantoni. Tale prescrizione è concretizzata nella legge sul traffico pesante e nella relativa ordinanza, le quali prevedono che i Cantoni impieghino la loro quota anzitutto per compensare i costi a loro carico connessi al traffico stradale.

Risposta del Consiglio federale.