Porre fine alla discriminazione delle donne nell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. Stessi premi per donne e uomini
19.3640 · Mozione · 2019-06-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a presentare una modifica di legge che preveda gli stessi premi per l'indennità giornaliera di malattia per donne e uomini. Se opportuno, le differenze di costo tra i sessi sono da compensare.
Begründung
L'articolo 61 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) definisce premi uguali per uomini e donne. Con la compensazione dei rischi si riequilibrano le differenze tra i costi, che sorgono principalmente con il parto e la maternità. La LAMal non prevede pertanto premi discriminatori. Per contro, nell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia vi sono ancora premi diversi che discriminano le donne. In linea di principio tutti i grandi assicuratori che offrono questo tipo di assicurazione hanno premi di importo differente per donne e uomini. I datori di lavoro che assicurano il proprio personale per l'indennità giornaliera di malattia possono effettuare loro stessi una compensazione e addebitare ai collaboratori premi assicurativi di pari importo. Spesso però ciò non accade. Pertanto non sono solo le donne nelle aziende a essere svantaggiate, bensì anche le aziende che impiegano molte donne. Anche se l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia continua a essere facoltativa, la discriminazione delle donne causata da premi più elevati è da fermare ed eliminare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La richiesta della presente mozione riguarda il campo dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e si inserisce nel contesto generale della mozione Trede 19.3616, che incarica il Consiglio federale di presentare proposte di modifica delle leggi esistenti affinché le donne non subiscano più svantaggi economici a causa del loro genere. Le assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1) vengono stipulate da un lato da datori di lavoro come assicurazioni collettive e, dall'altro, da persone fisiche come assicurazione individuale. In entrambi i casi si tratta di assicurazioni facoltative, in altre parole l'assicurato non è tenuto a stipularle e l'assicuratore non è tenuto a fornire una copertura assicurativa a un determinato cliente.
Per le aziende, i premi delle assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia dipendono dalle previste assenze del personale, e quindi sono specifici per ogni settore e azienda. Se lo Stato intervenisse livellando i premi si rischierebbe che le aziende con assenze del personale superiori alla media sul mercato assicurativo non riceverebbero più copertura, cosa che ridurrebbe sensibilmente la durata della protezione dei lavoratori dalla perdita di salario in caso di malattia, segnatamente l'obbligo legale per il datore di lavoro di continuare a pagare lo stipendio.
La legge sul contratto d'assicurazione è in fase di revisione ed è attualmente dibattuta in Parlamento. Nel messaggio (FF 2017 4401, 4418 seg.) il Consiglio federale si è espresso in merito alla questione dei premi in funzione del sesso. Fondamentalmente non sono ammessi i premi stabiliti in maniera arbitraria. Una differenziazione in funzione del sesso è tuttavia consentita se si basa su dati attuariali e statistici rilevanti, e se questi dati determinano l'attribuzione a differenti categorie di rischio.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.