19.3654 · Mozione · 2019-06-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la data per la riscossione degli interessi di mora in modo che corrisponda a quella della tassazione dell'imposta federale passata in giudicato.
Begründung
I lavoratori indipendenti devono versare i loro contributi AVS a partire dal primo giorno in cui svolgono l'attività lucrativa indipendente.
Per questo motivo, all'inizio della loro attività devono comunicare alla cassa di compensazione AVS un reddito provvisorio sul quale verranno riscossi contributi d'acconto. Fin qui tutto bene.
Se, però, il reddito effettivo è più elevato o se i contributi d'acconto versati sono inferiori di almeno il 25 per cento ai contributi effettivamente dovuti, i contributi rimanenti sono richiesti con un interesse di ben il 5 per cento. Inoltre, questi interessi di mora non sono riscossi dalla data della tassazione fiscale passata in giudicato, bensì dalla data di avvio dell'attività lucrativa indipendente.
Se un lavoratore indipendente cessa la propria attività e dalla vendita o dal trasferimento di elementi della sostanza commerciale risultano utili di liquidazione, anche su questi ultimi sono dovuti contributi all'AVS.
Esempio:
Una persona che lavora in proprio cessa di svolgere l'attività indipendente al 31 dicembre 2015.
Può presentare la sua dichiarazione delle imposte nella seconda metà del 2016.
Nel 2017 l'amministrazione fiscale effettua la tassazione. Per il calcolo dei contributi AVS computa un utile di liquidazione di 500 000 franchi svizzeri lordi, in quanto valuta il valore venale degli immobili diversamente dal contribuente.
Il 10 marzo 2017 l'amministrazione fiscale notifica la sua decisione, che passa in giudicato il 10 aprile 2017.
In seguito il reddito viene comunicato alla cassa di compensazione AVS.
All'AVS sono quindi dovuti contributi pari a circa 50 000 franchi svizzeri sulla base dell'utile di liquidazione, ai quali si aggiungono interessi di mora del 5 per cento applicati a partire dalla data della cessazione dell'attività indipendente, ossia dal 1° gennaio 2015. Ogni anno vanno quindi corrisposti interessi per circa 2500 franchi svizzeri.
Poiché il lavoratore indipendente viene a conoscenza dell'importo effettivo dei contributi AVS dovuti soltanto al momento in cui è disponibile la tassazione definitiva dell'imposta federale diretta, è opportuno differire la riscossione degli interessi di mora. Ciò eviterebbe al contribuente che contesta la decisione di tassazione di dover presentare un reclamo sia all'AVS che all'autorità fiscale. Questa misura permetterebbe anche di ridurre l'onere amministrativo sia per l'AVS che per i contribuenti indipendenti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come illustrato giustamente nella mozione, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi versano dapprima contributi d'acconto all'AVS/AI/IPG, fissati dalla cassa di compensazione sulla base delle loro indicazioni e dei risultati dei periodi precedenti. L'importo effettivo dei contributi dovuti è determinato soltanto successivamente e un'eventuale differenza viene richiesta o restituita. Per i lavoratori indipendenti questa procedura può svolgersi con qualche ritardo, in quanto la cassa di compensazione fissa i contributi sulla base dei redditi comunicati dalle autorità fiscali conformemente alla tassazione fiscale. Nel frattempo le persone tenute a versare i contributi hanno l'obbligo di comunicare divergenze rilevanti di reddito (ossia di almeno il 25 per cento) alla cassa di compensazione affinché i contributi d'acconto vengano adeguati. Le casse di compensazione le esortano regolarmente a farlo.
La regolamentazione concernente gli interessi (art. 41bis OAVS; RS 831.101) tiene conto della situazione particolare degli indipendenti e dell'incertezza nella valutazione del reddito prevedendo che gli interessi di mora, richiesti soltanto se i contributi d'acconto versati sono inferiori di almeno il 25 per cento ai contributi effettivamente dovuti e le persone tenute a versarli hanno omesso di comunicarlo, iniziano a decorrere solo dodici mesi dopo la scadenza dell'anno di contribuzione. Gli indipendenti possono così comunicare alla cassa di compensazione, dopo la chiusura dell'esercizio contabile (che permette una valutazione più precisa del reddito), eventuali divergenze rispetto alla valutazione del reddito iniziale e, se del caso, pagare la differenza, evitando così interessi di mora. Anche le entrate straordinarie, quali gli utili di liquidazione, vanno comunicate allo scopo di adeguare i contributi d'acconto. Benché nella valutazione del reddito vi possano essere incertezze relative alla tassazione fiscale, si tiene conto in modo adeguato di questa situazione rinunciando a riscuotere interessi di mora durante i primi dodici mesi (gli interessi iniziano quindi a decorrere solo il 1° gennaio 2017 e non, come indicato nella motivazione, il 1° gennaio 2015).
La richiesta dell'autore della mozione di non riscuotere interessi di mora fino alla data in cui la tassazione dell'imposta federale passa in giudicato avvantaggerebbe gli indipendenti rispetto ai datori di lavoro, il che costituirebbe una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.; RS 101). Gli indipendenti potrebbero sottovalutare notevolmente il loro reddito senza dover versare interessi e rinviare per molto tempo il pagamento dei contributi, il che comporterebbe considerevoli rischi inerenti all'incasso dei contributi e perdite contributive per l'AVS.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.