Lexipedia

19.3655 · Mozione · 2019-06-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di ridurre a un tasso conforme al mercato gli interessi di mora fissati per versamenti troppo bassi all'AVS (contributi dovuti che vengono richiesti dalle casse di compensazione).

Begründung

Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è fissato dal Consiglio federale. Attualmente ammonta al 5 per cento (cfr. art. 42 cpv. 2 OAVS) ed è quindi ben lontano da un tasso d'intesse conforme al mercato.

Gli interessi applicati sono raramente interessi compensativi, ma piuttosto interessi di mora, il che riguarda soprattutto molti lavoratori indipendenti, in quanto i loro redditi variano maggiormente rispetto a quelli dei salariati.

Oltre a non essere conformi al mercato, questi interessi di mora elevati gravano eccessivamente in particolare sulle persone fisiche che non hanno trasformato la loro azienda in una persona giuridica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I contributi dei lavoratori indipendenti sono fissati sulla base della comunicazione del reddito fornita dall'autorità fiscale, che giunge alle casse di compensazione talvolta con notevole ritardo. La regolamentazione vigente concernente gli interessi tiene già conto della situazione specifica di questi lavoratori prevedendo che gli interessi inizino a decorrere solo 12 mesi dopo la scadenza dell'anno di contribuzione. Gli indipendenti possono così valutare più precisamente il loro reddito sulla base della chiusura dell'esercizio contabile, comunicare eventuali divergenze rilevanti e, se del caso, pagare la differenza, evitando così interessi di mora. Questi ultimi sono inoltre richiesti solo se i contributi d'acconto versati sono inferiori di almeno il 25 per cento ai contributi effettivamente dovuti. Sulle divergenze inferiori al 25 per cento non vanno corrisposti interessi. Le casse di compensazione esortano regolarmente gli indipendenti a comunicare loro divergenze rilevanti di reddito.

Gli interessi di mora sono dovuti non solo se il reddito è stato sottovalutato dagli indipendenti, bensì soprattutto se i datori di lavoro tenuti a pagare i contributi non versano nel termine prescritto i contributi fatturati costantemente di cui sono già a conoscenza. Di conseguenza, una riduzione degli interessi di mora, come chiesto dall'autore della presente mozione, concernerebbe anche tutti i contributi salariali, che costituiscono oltre il 90 per cento del volume dei contributi. L'incasso dei contributi salariali riveste una grande importanza, in quanto va garantito che i datori di lavoro versino il più rapidamente possibile alle assicurazioni sociali i contributi dei dipendenti trattenuti dal salario e non li utilizzino per altri scopi. La riduzione generale del tasso per gli interessi di mora richiesta dall'autore della presente mozione indebolirebbe quindi l'intera procedura di riscossione dei contributi AVS/AI/IPG e causerebbe elevate perdite di incasso. Non sarebbe accettabile ritornare agli elevati contributi arretrati registrati prima dell'introduzione, il 1° gennaio 2001, della normativa vigente sugli interessi di mora.

Il tasso d'interesse di mora del 5 per cento permette di garantire una rigorosa riscossione dei contributi e l'immediata messa a disposizione dei mezzi finanziari per le prestazioni AVS/AI/IPG, il che, nel sistema di ripartizione e considerato il volume dei contributi di circa 40 miliardi di franchi, è molto importante. Anche in considerazione del fabbisogno di finanziamento dell'AVS e degli sforzi profusi per stabilizzarla, una riduzione del tasso d'interesse costituirebbe un segnale sbagliato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.