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19.3690 · Interpellanza · 2019-06-19

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Secondo un documento della Commissione europea, l'Unione europea è del parere che la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE sia uno sviluppo del diritto alla libera circolazione delle persone, pertanto la Svizzera avrebbe dovuto recepirla già da tempo (testo citato dalla "NZZ" del 19 giugno 2019, pag. 14).

Il Consiglio federale è in possesso di questo documento? Può o intende pubblicarlo?

Il Consiglio federale è anch'esso del parere che nell'ottica dell'Unione europea (qui non si tratta dell'ottica svizzera) la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE sia uno sviluppo del diritto alla libera circolazione delle persone? In caso affermativo, condivide il parere che la questione di un "recepimento" della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE o dell'esclusione di un "recepimento" non si pone in rapporto con un accordo istituzionale, poiché la direttiva è comunque uno sviluppo, quindi parte dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e pertanto niente è da "recepire" o non "recepire"?

Begründung

In risposta a interventi in merito e in diversi documenti, il Consiglio federale ha sinora affermato che "nell'ottica svizzera" la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE non costituisce uno sviluppo del diritto alla libera circolazione delle persone. Tuttavia l'"ottica svizzera" non è vincolante per la Corte di giustizia dell'Unione europea, che in caso di controversia avrebbe l'ultima parola. È invece interessante l'ottica dell'Unione europea, espressa nel summenzionato documento.

Stellungnahme des Bundesrates

Il documento menzionato dall'autore dell'interpellanza è, stando a quanto scritto dalla "NZZ" il 19 giugno 2019, un documento interno dell'Unione europea (UE). L'UE non ha trasmesso il documento alla Svizzera e quindi il Consiglio federale non può esprimersi al riguardo.

Come enunciato nelle spiegazioni relative all'Accordo istituzionale, la Commissione europea è del parere che la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE (direttiva 2004/38/CE) rappresenti integralmente uno sviluppo della libera circolazione delle persone e debba pertanto essere recepita dalla Svizzera. Questa posizione non è nuova. Nel quadro di comitati misti precedenti relativi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), la Commissione europea aveva già affrontato la questione del recepimento della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE e la Svizzera aveva esaminato l'eventualità di recepire le disposizioni nell'ALC. In occasione del comitato misto nel 2011 la Svizzera ha informato l'UE che rinunciava ad avviare trattative per il recepimento della direttiva. Da allora il punto di vista della Commissione europea non è cambiato ed è stato sostenuto anche nei negoziati relativi all'Accordo istituzionale. Il Consiglio federale ha, come è noto, un'opinione diversa al riguardo.

Per ogni sviluppo del diritto dell'UE nel settore della libera circolazione delle persone che riguarda l'ambito di applicazione dell'ALC, il comitato misto procede a uno scambio di opinioni. Se una parte contraente auspica una revisione dell'accordo, deve sottoporre una proposta al comitato misto. La questione di un (parziale) recepimento della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE dovrebbe quindi essere negoziata in seno al comitato misto, dopo l'attribuzione di un corrispondente mandato negoziale da parte del Consiglio federale. Eventuali modifiche dell'accordo sottostanno inoltre alle procedure nazionali relative alla conclusione e alla modifica dei trattati internazionali. L'Accordo istituzionale non modifica questo iter. L'unica differenza che comporta l'Accordo istituzionale è che, in caso di divergenze riguardo al recepimento del diritto, ogni parte contraente può chiedere l'intervento di un tribunale arbitrale paritetico. Ciò significa che, qualora non venga raggiunta un'intesa riguardo al recepimento (parziale) della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE nel quadro del comitato misto dell'ALC, si applica il meccanismo di composizione delle controversie dell'Accordo istituzionale (in proposito si veda la risposta del Consiglio federale alla domanda 4.3 della CET-S nel quadro delle consultazioni sull'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE, pubblicata il 7 giugno 2019, https://www.eda.admin.ch/dam/dea/de/documents/bericht_konsultationen_insta/Fragen-und-Antworten-der-Konsultationen_de.pdf, in tedesco).

Risposta del Consiglio federale.