19.3711 · Interpellanza · 2019-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Sistema d'informazione Schengen (SIS) è uno strumento di scambio d'informazioni indispensabile per le polizie e le autorità migratorie dello spazio Schengen. Per far fronte all'evoluzione della criminalità, il SIS deve essere migliorato (maggiore rapidità, migliore protezione delle vittime, più informazioni sul terrorismo, ricerche e segnalazioni, ecc.). Il nostro Paese dispone di due anni per attuare la prevista riforma del sistema. Ogni giorno, in Svizzera le polizie cantonali, le guardie di confine e gli uffici della migrazione inseriscono oltre 300 000 domande nel SIS.
Nel quadro della procedura di consultazione avviata nel febbraio di quest'anno, numerosi Cantoni hanno espresso preoccupazione in merito agli oneri supplementari che dovranno assumersi in seguito alla riforma del SIS. Chiedono che la Confederazione metta a disposizione soluzioni informatiche, se non addirittura una compensazione finanziaria.
Considerando lo scadenzario fissato dal Consiglio federale (adozione del messaggio a settembre 2019), l'intervento regolare dei Cantoni riguardo all'aumento degli oneri (p. es. risorse umane e informatiche) e l'importante ruolo dei Cantoni di frontiera, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti.
1. Nel suo messaggio, prevede di fare il punto della situazione nonché di esaminare l'evoluzione degli oneri e dei costi risultanti da questa riforma per i Cantoni?
2. Nel suo messaggio, prevede di introdurre un sostegno logistico e finanziario destinato ai Cantoni, soprattutto in considerazione di quelli di frontiera?
Stellungnahme des Bundesrates
Con lo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen SIS vengono a crearsi nuove opportunità per la cooperazione di polizia e si agevola la collaborazione nel settore della migrazione. Una delle novità prevede la segnalazione a scopo preventivo nel SIS di persone particolarmente vulnerabili in modo da prevenire, ad esempio, il rapimento di bambini da parte di un genitore. Con la nuova possibilità di segnalare nel SIS decisioni di rimpatrio per cittadini di Stati terzi allontanati dalla Svizzera s'intende inoltre migliorare l'esecuzione nel settore della migrazione. Nell'ambito di questo sviluppo dell'acquis di Schengen, la Confederazione provvederà al buon funzionamento del SIS e agli adeguamenti tecnici che occorrerà apportare ai sistemi d'informazione nazionali. I Cantoni effettuano le segnalazioni nel SIS conformemente alle loro competenze e sono responsabili dell'esecuzione delle misure in caso di riscontro positivo.
1. Sì. Il messaggio del Consiglio federale concernente il recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Schengen comprenderà anche stime sugli oneri che ne scaturiranno per i Cantoni e la relativa evoluzione. La segnalazione di decisioni di rimpatrio comporterà in particolare oneri a carico dei Cantoni. In futuro, occorrerà segnalare nel SIS tutte le decisioni di rimpatrio già pronunciate attualmente (allontanamenti ed esecuzione di espulsioni giudiziarie) nei confronti di stranieri provenienti da Stati terzi, salvo nei casi in cui tali cittadini dispongano del diritto di soggiorno in un altro Stato Schengen. Queste informazioni supplementari provenienti da tutti gli Stati membri dello spazio Schengen agevoleranno notevolmente l'esecuzione del diritto sugli stranieri da parte delle autorità cantonali della migrazione. Nel contempo, sarà creata una base nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per il rilevamento statistico ampliato di tutte le decisioni di rimpatrio, comprese quelle pronunciate nei confronti di cittadini europei nonché di cittadini di Stati terzi con diritto di soggiorno in uno Stato Schengen. Ciò corrisponde anche a una richiesta dei Cantoni. Nel corso della procedura di consultazione concernente questo sviluppo dell'acquis di Schengen, i Cantoni sono stati pregati di indicare il numero di decisioni di rimpatrio pronunciate in un anno e di stimare gli oneri per la registrazione di tali decisioni nel SIMIC e nel SIS. In base alle informazioni fornite dai Cantoni e alle prescrizioni di attuazione dell'UE attualmente note, nel messaggio verrà effettuata una stima degli oneri supplementari attesi per i Cantoni.
2. Dall'articolo 46 della Costituzione federale (RS 101) si evince che l'attuazione del diritto federale compete ai Cantoni e che, in tale contesto, non ricevono in genere nessuna indennità. Non è pertanto previsto alcun sostegno finanziario diretto dei Cantoni da parte della Confederazione. Nel suo messaggio, il Consiglio federale considera, tuttavia, i necessari adeguamenti tecnici dei sistemi d'informazione della Confederazione in questione e il loro finanziamento. Il SIMIC fa parte di questi sistemi. È inoltre previsto che in futuro, per la registrazione delle espulsioni giudiziarie, i dati già iscritti nel casellario giudiziale informatizzato (Vostra) vengano ripresi automaticamente nel SIMIC. Questo agevolerà notevolmente il compito dei Cantoni. Il Consiglio federale esamina inoltre la possibilità che la Confederazione si faccia carico dei compiti di un servizio d'informazione per quanto riguarda le richieste trasmesse dagli altri Stati Schengen in merito alle decisioni di rimpatrio, alla stregua di quanto avviene già per i divieti d'entrata segnalati nel SIS.
Risposta del Consiglio federale.