19.3719 · Interpellanza · 2019-06-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Tribunale federale ha constatato che vi sono casse malati che conteggiano in modo scorretto il contributo ai costi di degenza ospedaliera a carico dei pazienti ospedalizzati. Invece dei 15 franchi svizzeri al giorno dovuti, in alcuni casi sono fatturati fr. 16.50, addebitando agli assicurati costi ingiustificati.
In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come intende garantire che in futuro i contributi ai costi di degenza ospedaliera siano conteggiati correttamente?
2. Inviterà le casse malati a verificare di propria iniziativa i conteggi e a restituire gli importi conteggiati in eccesso?
3. È disposto a fornire sostegno agli assicurati che intendono chiedere alle casse malati la restituzione degli importi pagati in eccesso?
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede che gli assicurati partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera (art. 64 cpv. 1, 2 e 5 LAMal).
Queste disposizioni sono soggette a interpretazioni diverse. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) aveva indicato agli assicurati che la partecipazione ai costi richiesta non può essere superiore alla fattura ospedaliera. Nella sua sentenza del 14 maggio 2019 (9C_716/2018), il Tribunale federale ha avvalorato la posizione dell'UFSP secondo cui la partecipazione ai costi non può superare la fattura ospedaliera. Ha chiarito anche l'aspetto dell'ordine di riscossione della partecipazione ai costi: prima di tutto il contributo ai costi di degenza ospedaliera, poi la franchigia, quindi l'aliquota percentuale.
I minorenni, i giovani adulti in periodo di formazione e le donne, purché non debbano partecipare alle spese per maternità, non pagano contributi ai costi di degenza ospedaliera. Per le suddette categorie di persone la sentenza del Tribunale federale non ha conseguenze. Se la fattura ospedaliera è superiore alla franchigia (da 300 a 2500 franchi) e l'importo massimo dell'aliquota percentuale (700 franchi), l'ordine di riscossione applicato non ha conseguenze per gli assicurati. Se la fattura ospedaliera è inferiore alla franchigia, l'ordine di riscossione applicato da alcuni assicuratori può produrre costi inferiori per gli assicurati rispetto al metodo stabilito dal Tribunale federale. Nei casi in cui la fattura ospedaliera è superiore alla franchigia, ma inferiore alla franchigia e all'importo massimo dell'aliquota percentuale, il tipo di calcolo indicato dal Tribunale federale produce costi inferiori per gli assicurati.
1.-3. Il 3 luglio 2019 l'UFSP ha inviato una lettera d'informazione agli assicuratori in merito alle ripercussioni della sentenza del Tribunale federale. Gli assicuratori devono riscuotere la partecipazione ai costi secondo l'ordine stabilito dal Tribunale federale: contributo ai costi di degenza ospedaliera, franchigia e aliquota percentuale. L'UFSP ha esaminato attentamente l'aspetto della retroattività ed è giunto alla conclusione che la sentenza del Tribunale federale non ha effetto propriamente retroattivo sulle partecipazioni ai costi riscosse prima del 14 maggio 2019. Tuttavia, nella misura in cui gli assicurati in base al principio della buona fede possono esigere che sia emanata una decisione sul conteggio delle prestazioni fatturate prima della suddetta data (art. 51 cpv. 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA; RS 830.1), hanno diritto alla modifica della fatturazione e all'applicazione del metodo di calcolo stabilito dal Tribunale federale. In pratica ciò significa che gli assicurati, in determinati casi non ancora liquidati definitivamente entro il 14 maggio 2019, possono chiedere l'applicazione a posteriori della sentenza del Tribunale federale. Questo si verifica se gli assicurati hanno ricevuto il conteggio della partecipazione ai costi prima di questa data e l'hanno contestata in tempo utile (90 giorni).
Dal momento che la sentenza del Tribunale federale non ha effetto propriamente retroattivo, oltre alla lettera d'informazione agli assicuratori malattie nella quale è precisato come procedere, l'UFSP non prenderà ulteriori iniziative.
Risposta del Consiglio federale.