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Prestazioni versate in casi di rigore da fondi di previdenza. Parità di trattamento di tutti i beneficiari di rendite

19.3720 · Mozione · 2019-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 8quater OAVS (prestazioni versate in casi di rigore) in modo che, per le prestazioni versate ai beneficiari di rendite in casi di rigore da fondi di previdenza, la franchigia di 16 800 franchi svizzeri per l'esclusione dall'obbligo contributivo AVS sia applicata non soltanto ai beneficiari di una rendita di vecchiaia che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, ma a tutti i beneficiari di rendite.

Begründung

Giusta l'articolo 8quater OAVS, dal 2015 le prestazioni di assistenza straordinarie versate dal datore di lavoro per attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria del salariato dovuta a motivi familiari, professionali, di salute o di altro tipo sono escluse dal salario determinante. L'applicazione, da parte delle autorità, di questa nuova disposizione che crea un legame tra grave difficoltà finanziaria e copertura del fabbisogno vitale non si è dimostrata valida nella pratica. È quanto emerge, in particolare, dalle prestazioni versate in casi di rigore da fondi di previdenza ai beneficiari di rendite, che sono connesse a un elevato onere burocratico.

In base all'articolo 6quater OAVS, ai beneficiari di una rendita di vecchiaia che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento si applica già oggi una franchigia di 16 800 franchi svizzeri per quanto riguarda i contributi AVS. Nell'ottica della parità di trattamento, sarebbe opportuno introdurre nell'articolo 8quater OAVS un importo massimo unico di esclusione dall'obbligo contributivo pari a 16 800 franchi svizzeri per le prestazioni versate in casi di rigore da fondi di previdenza, valido per i beneficiari di tutti i tipi di rendite (di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità).

Sia nella risposta all'interpellanza 16.3970 che nella documentazione sull'introduzione dell'articolo 8quater OAVS, il Consiglio federale si è detto favorevole a una procedura pragmatica. Una modifica come quella proposta risponderebbe a questa esigenza e garantirebbe al contempo che i fondi di previdenza possano attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria senza ostacoli burocratici e che i beneficiari di rendita interessati non siano costretti a presentare ulteriori richieste presso le autorità o enti privati.

L'introduzione di un importo massimo unico di esclusione dall'obbligo contributivo pari a 16 800 franchi svizzeri per le prestazioni versate in casi di rigore, valido per tutti i beneficiari di rendite, è un imperativo dettato dal principio della parità di trattamento. È pertinente ed evita oneri burocratici inutili. Contribuisce inoltre a creare la necessaria certezza giuridica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La modifica dell'articolo 8quater dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) richiesta dall'autrice della mozione minerebbe il principio del caso di rigore. L'obiettivo del Parlamento era infatti che le prestazioni versate in casi di rigore fossero escluse dall'obbligo contributivo unicamente in presenza di un effettivo bisogno sociale, a prescindere dal fatto che siano versate dai fondi di previdenza o dai datori di lavoro. Esso mirava inoltre a salvaguardare il sostrato contributivo. La mozione chiede, al contrario, un esonero specifico per le prestazioni versate dai fondi di previdenza fino a una franchigia fissa, il che comporterebbe la definizione dei casi di rigore da parte dei fondi invece che dell'AVS.

Inoltre, con l'articolo 4 capoverso 2 lettera b della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) il legislatore ha unicamente autorizzato il Consiglio federale a escludere dal calcolo dei contributi il reddito da attività lucrativa dei beneficiari di una rendita di vecchiaia fino all'ammontare di una volta e mezzo l'importo minimo della rendita di vecchiaia (attualmente 16 800 franchi).

La modifica richiesta produrrebbe (contrariamente a quanto sostenuto nella mozione) una disparità di trattamento. In base al diritto in materia di AVS, una persona è tenuta al pagamento dei contributi fintanto che esercita un'attività lucrativa; i contributi versati sono costitutivi di rendita. Poiché con i propri contributi i beneficiari di una rendita di vecchiaia non possono più migliorare il livello della loro rendita, ma li versano a puro titolo di solidarietà, il legislatore ha volutamente previsto soltanto per loro un'esclusione generale fino a una determinata franchigia, attualmente di 16 800 franchi. Un'estensione di questa franchigia anche ai beneficiari di rendite per superstiti e d'invalidità renderebbe più difficile, se non impossibile, per le persone che beneficiano di una rendita AI ed esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale e alle quali è versata una prestazione da un fondo di previdenza, migliorare il livello della futura rendita di vecchiaia. Infatti, essi non pagherebbero in generale più nessun contributo su questo tipo di prestazioni fino a un importo di 16 800 franchi. Quanto esposto avrebbe ripercussioni negative anche sulle prestazioni di vecchiaia dei loro coniugi.

Inoltre si produrrebbe una disparità di trattamento nei confronti di tutti i lavoratori che non percepiscono alcuna rendita, i quali non potrebbero beneficiare di nessuna franchigia su prestazioni versate da fondi di previdenza. Non si capirebbe per esempio perché una vedova benestante debba poter beneficiare dell'esenzione dall'obbligo contributivo su prestazioni versatele da un fondo di previdenza fino a 16 800 franchi l'anno e un lavoratore con un reddito modesto di poco superiore al minimo vitale invece no. Anche i datori di lavoro senza un fondo di previdenza risulterebbero svantaggiati, dato che non potrebbero beneficiare della franchigia in questione.

Non è inoltre corretta l'affermazione secondo cui la nuova procedura non si sarebbe dimostrata valida nella pratica e avrebbe generato un elevato onere burocratico. Se per i casi di comprovata situazione di grave difficoltà finanziaria (beneficiari di prestazioni complementari o di prestazioni dell'aiuto sociale) non sono necessari accertamenti, in tutti gli altri casi essi sono inevitabili al fine di garantire il pari trattamento giuridico. Le casse di compensazione si impegnano a ridurre l'onere amministrativo al minimo indispensabile e in caso di bisogno forniscono aiuto ai richiedenti.

Infine, una franchigia annua generale per tutti i beneficiari di rendite andrebbe a corrodere il sostrato contributivo di AVS, AI e IPG, un'eventualità inaccettabile a fronte della difficile situazione finanziaria dell'AVS.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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