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Colmare le lacune del diritto in materia di prodotti chimici per rafforzare la piazza economica svizzera

19.3734 · Mozione · 2019-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue l'ORRPChim:

1. Modifica del contenuto relativo alle deroghe ammesse

Il diritto svizzero deve prevedere la possibilità di continuare a impiegare i prodotti chimici pericolosi nell'industria chimico-farmaceutica (purché la produzione avvenga in un sistema chiuso e i prodotti chimici critici non siano più presenti in concentrazioni rilevanti nei prodotti finali commercializzati).

2. Occorre rinunciare a un riferimento diretto al diritto europeo in materia di prodotti chimici, in particolare nell'allegato 1.17.

Begründung

I prodotti chimici e il loro impiego responsabile costituiscono delle basi fondamentali dell'attuale standard di vita elevato. Sono imprescindibili per la produzione di innumerevoli prodotti di uso quotidiano. I prodotti chimici reattivi contengono indiscutibilmente anche un potenziale di rischio legato alla sostanza stessa. L'industria investe già oggi ingenti risorse al fine di ridurre al minimo il rischio derivante dal necessario impiego di dette sostanze. Tale utilizzo è accompagnato e controllato in modo severo dalle autorità.

Per l'impiego di prodotti chimici occorre distinguere fra due ambiti sostanziali di utilizzo: da un lato tali prodotti sono impiegati da gran parte della popolazione e da un'ampia fetta dell'industria e dell'artigianato; dall'altro, nell'ambito delle reazioni chimiche, il loro uso è ben diverso. L'industria chimica trasforma infatti, attraverso reazioni chimiche, le materie prime in prodotti utilizzati sia in settori a valle che da ampie fasce di popolazione. Tali processi produttivi avvengono, di regola, in sistemi chiusi in condizioni severamente controllate.

Il disciplinamento del diritto svizzero in materia di prodotti chimici non tiene conto in misura sufficiente di questi due utilizzi fondamentalmente diversi:

  • L'allegato 1.17 ORRPChim è stato emanato nel 2012 in vista di una possibile adesione della Svizzera a REACH, il diritto europeo in materia di prodotti chimici. In base alle esperienze con REACH e ai conseguenti interventi delle aziende svizzere interessate, il Consiglio federale ha deciso nel 2015 di rinunciare per il momento ad aderire a REACH o a recepirlo nel diritto svizzero e di continuare a sviluppare in proprio il diritto svizzero in materia di prodotti chimici. Il livello di protezione delle persone e dell'ambiente dovrà rimanere elevato quanto quello dell'Unione europea, i possibili ostacoli al commercio con i principali partner dovranno essere evitati e occorrerà tenere conto in giusta misura della piazza lavorativa e produttiva svizzera. Questi obiettivi per la Svizzera sono stati e sono espressamente sostenuti e apprezzati dagli autori della mozione. Al contempo è apprezzato anche il fatto che gli Uffici federali competenti abbiano pubblicato nell'ottobre 2017 la Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici.
  • Si può partire dal principio che un'adeguata ponderazione dei rischi risulta di difficile attuazione nel quadro dell'impiego di prodotti chimici da parte di ampie fasce di popolazione e dell'artigianato. In questo ambito sarebbe quindi più adeguata la sostituzione.
  • L'industria chimico-farmaceutica è in grado di valutare i rischi legati all'utilizzo e adottare misure per una riduzione più ampia possibile. A tale fine è coadiuvata e controllata anche dalle autorità esecutive nazionali. Pertanto è opportuno definire altre regole per un impiego in questa "tecnosfera". La formulazione assoluta dell'obiettivo 3 della Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici e delle conseguenti misure M8, M9, M10 e M12 solleva domande critiche.

L'auspicata modifica dell'allegato 1.17 tiene conto delle esigenze differenziate di biosfera e tecnosfera:

  • garantisce la pressione sostitutiva, ossia la sostituzione di sostanze pericolose con altre meno pericolose, nel settore dell'attività economica e del grande pubblico, che non può soddisfare da solo il proprio interesse di protezione;
  • consente l'ulteriore impiego di sostanze pericolose, laddove necessarie dal punto di vista dei processi tecnici, senza onerose misure amministrative e garantisce al contempo la presa in considerazione degli interessi di protezione di collaboratori, ambiente, settori economici a valle e di ampie fasce della popolazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro del programma d'azione per il rinnovamento dell'economia di mercato, il 30 giugno 1993 il Consiglio federale ha deciso di armonizzare il diritto svizzero in materia di prodotti chimici con quello dell'Unione europea. Poiché, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento REACH nel 2007, l'Unione europea ha completamente rivisto i requisiti sulla sicurezza chimica, il Consiglio federale auspicò innanzitutto un accordo bilaterale con l'Unione europea sulla partecipazione della Svizzera al sistema REACH. Nel dicembre 2015, considerata l'attitudine alquanto critica dell'economia nei confronti di questo sistema, decise tuttavia di non proseguire attivamente per il momento i negoziati con l'Unione europea su un accordo bilaterale per l'accesso al mercato dei prodotti chimici e di continuare in modo autonomo l'armonizzazione del diritto svizzero in materia di prodotti chimici con quello europeo. Per garantire un livello di sicurezza elevato e prevenire ostacoli al commercio con l'Unione europea, ossia il principale partner commerciale, con la revisione del 7 novembre 2012 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) il Consiglio federale ha già introdotto nell'allegato 1.17 una disposizione armonizzata con il regolamento REACH sull'obbligo di sostituzione di determinate sostanze particolarmente preoccupanti (in particolare le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione, le sostanze con proprietà persistenti, bioaccumulabili o tossiche oppure le sostanze endocrine). Detta regolamentazione prevede che, al termine di un periodo transitorio, tali sostanze non potranno per principio più né essere messe in circolazione né utilizzate per scopi commerciali o professionali, ossia dovranno essere sostituite. Se per una determinata sostanza manca un prodotto sostitutivo, le autorità federali possono su richiesta concedere una deroga all'utilizzo di tale sostanza. Inoltre, le omologazioni concesse dalla Commissione europea per determinati utilizzi nell'Unione europea sono valide anche in Svizzera quale deroga al divieto, a condizione che la sostanza in questione sia stata messa in circolazione e utilizzata conformemente all'omologazione europea.

La norma vigente dell'allegato 1.17 ORRPChim non impedisce quindi alle industrie chimico-farmaceutiche di continuare a utilizzare sostanze pericolose, irrinunciabili per determinati processi produttivi, se i rischi per la salute e l'ambiente sono gestiti in modo adeguato. Le autorità federali verificano caso per caso l'adempimento di detta esigenza sulla base della domanda di deroga del richiedente.

Si può partire dal principio che la sostituzione di una sostanza particolarmente preoccupante, disciplinata dall'Unione europea nell'allegato XIV del regolamento REACH, debba essere esaminata con cura anche dall'industria chimico-farmaceutica svizzera. Di conseguenza, il Consiglio federale si attiene alle disposizioni vigenti. Dall'entrata in vigore nel 2012 dell'allegato 1.17 ORRPChim, l'elenco delle sostanze disciplinate è stato ampliato da 14 a 31. Finora, le autorità federali hanno dovuto trattare solo tre domande.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.