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19.3739 · Mozione · 2019-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di attualizzare ed adattare le condizioni dell'articolo 74 del Codice di procedura penale (CPP) che limitano l'informazione al pubblico sulle procedure pendenti.

Begründung

L'articolo 74 CPP stabilisce le condizioni che permettono di informare il pubblico su un procedimento pendente. Si tratta di condizioni restrittive che raramente sono realizzate. Ciò significa in particolare che i nomi di autori di reati o delle vittime non sono mai resi noti. Il rispetto della presunzione di innocenza oppure dei diritti alla personalità prevalgono e impongono un'informazione al pubblico estremamente limitata. Il CPP è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Nel frattempo la raccolta di informazioni su qualsiasi fatto, anche con rilevanza penale, è stata facilitata dalla pubblicazione di testimonianze, fotografie e semplici notizie divulgate attraverso i nuovi mezzi di comunicazione sociale. Pertanto, le restrizioni imposte dalla norma di legge non riescono ad esplicare alcun effetto, risultando vanificate dalle comunicazioni che circolano in modo incontrollato tramite ad esempio facebook. Il nome non divulgato di una vittima di un incidente stradale viene scoperto dopo poche ore grazie alle attestazioni di cordoglio che accomunano i partecipanti ad una piattaforma di comunicazione sociale. Ciò vale anche per persone arrestate, perché sospettate di aver commesso un reato penale. Infatti, improvvisamente viene notata la loro assenza dalla realtà quotidiana e ciò non lascia indifferente la rete che si scatena, svelando pian piano il nome. Pochi mesi fa a Locarno in una camera d'albergo è stata ritrovata morta una giovane donna straniera. Il suo compagno è stato arrestato, poiché sospettato di aver causato il decesso della vittima. Le circostanze particolari hanno generato un interesse mediatico a livello internazionale. Gli organi di informazione di altri Paese hanno così pubblicato nome e cognome delle persone coinvolte. Ciò non è stato possibile in Svizzera, poiché l'articolo 74 CPP non lo consente. Malgrado ciò, chiunque ha potuto accertare le generalità delle persone attraverso i canali di informazione internazionali. È innegabile lo svantaggio subito dagli organi di informazione svizzeri. Dunque, l'applicazione della norma non riesce ad esplicare gli effetti voluti dal legislatore. Si giustifica un riesame della situazione, nonché una modifica delle condizioni entro le quali è possibile informare il pubblico sul procedimento pendente. Quantomeno un allentamento attualizzerebbe la norma, conferendole un senso che ora sta sempre più scemando.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le deroghe all'obbligo del segreto ai sensi dell'articolo 73 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) sono rette dall'articolo 74 CPP. Queste eccezioni sono ammesse nell'interesse del procedimento (in particolare nella ricerca di persone sospettate) o del pubblico. Il diritto vigente non esclude in generale la menzione delle persone coinvolte. La pubblicazione di informazioni relative a un procedimento pendente è tuttavia in attrito con gli interessi delle persone coinvolte: oltre ai diritti della personalità, occorre considerare la presunzione d'innocenza per l'imputato e il diritto alla miglior protezione possibile per la vittima di un reato. Questi interessi impongono di osservare rigorosamente il principio della proporzionalità nella pubblicazione di informazioni riguardanti persone in qualche modo coinvolte in un reato. La legge formula requisiti differenziati per le informazioni relative a persone coinvolte in reati a seconda del tipo di coinvolgimento. Gli interessi prioritari sono l'accertamento dei reati o la ricerca di sospettati.

A parere del Consiglio federale, il diritto vigente pondera giustamente i diversi e a volte divergenti interessi in gioco. La normativa si è dimostrata efficace e lascia alle autorità il necessario margine di manovra, per cui non occorre adeguarla. Inoltre, proprio i media sociali imporrebbero di aumentare la protezione dei diritti della personalità piuttosto che di indebolirla. In ogni caso, il fatto che l'identità delle vittime o degli imputati sia talvolta pubblicata senza scrupoli nelle reti sociali o nei media tradizionali non costituisce un motivo per allentare le severe condizioni vigenti per le autorità. Sul piano della fiducia nella veridicità dell'informazione e quindi anche dell'ingerenza nei diritti della personalità dell'interessato è ben diverso se l'identità è resa pubblica dai media o dalle autorità. In seguito a un allentamento delle condizioni per la pubblicazione dell'identità le autorità potrebbero inoltre trovarsi più spesso confrontate con l'accusa di violazione dei diritti della personalità.

Infine, né gli autori della dottrina né la giurisprudenza deplorano un'eccessiva severità della normativa attuale chiedendone un allentamento. Una richiesta di questo tipo non è stata nemmeno avanzata nel quadro dell'attuale revisione del CPP: né in seno al gruppo di lavoro istituito per individuare un'eventuale necessità di revisione né in sede di consultazione è stato chiesto di modificare l'articolo 74 CPP ai sensi della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.