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19.3740 · Interpellanza · 2019-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera, parte alla Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CAT) dal 1986, non ha ancora iscritto la tortura come crimine specifico nel suo Codice penale (CP), e questo nonostante le raccomandazioni formulate da diverse autorità ONU e le numerose critiche della società civile.

Orbene, la lotta contro la tortura figura tra le priorità della politica del nostro Paese in materia di diritti umani.

Certo, in Svizzera esistono norme specifiche relative alla tortura, ma unicamente nel quadro dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, nonché nel Codice penale militare.

Al di fuori di questi contesti, i casi di tortura e altri maltrattamenti possono essere puniti da varie disposizioni del CP.

Questa situazione è insoddisfacente e pone vari problemi, in particolare per quanto concerne le sanzioni previste, i termini di prescrizione, la punibilità dei superiori e le domande d'estradizione.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. È disposto a iscrivere inequivocabilmente il crimine della tortura nel CP, integrandone tutti gli elementi specifici quali definiti nella CAT?

2. In caso affermativo, entro quando intende avviare una revisione in tal senso?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua seduta del 21 giugno 2019, il Consiglio federale ha adottato l'ottavo rapporto della Svizzera all'attenzione del Comitato dell'ONU contro la tortura. Nel rapporto, il Consiglio federale sostiene che il quadro normativo svizzero relativo alla punibilità degli atti di tortura rispetta le esigenze della Convenzione dell'ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (di seguito Convenzione) e che pertanto non sussiste alcuna lacuna giuridica. Detta Convenzione chiede agli Stati di punire l'insieme dei comportamenti compresi nelle sue disposizioni, come è il caso in Svizzera. Nei numeri 2 e seguenti del rapporto figurano i vari argomenti a sostegno della riflessione del Consiglio federale, argomenti che permettono di rispondere come segue alle preoccupazioni sollevate nell'interpellanza:

- Le pene previste dal Codice penale (CP; RS 311.0) per gli atti assimilabili alla tortura o ai maltrattamenti (reati contro la vita, l'integrità fisica, sessuale e psichica e la libertà, abuso di autorità, favoreggiamento, esposizione a pericolo della vita o salute, ecc.) rispettano le esigenze della Convenzione. Infatti, nel diritto svizzero detti atti sono crimini o delitti per cui sono comminate pene severe. In caso di sequestro di persona e di rapimento, l'articolo 184 CP prevede una pena detentiva non inferiore a un anno se l'autore ha trattato la vittima con crudeltà o se la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo. Peraltro, in caso di concorso di reati, la pena minima comminata per il reato più grave può essere moltiplicata per 1,5 conformemente all'articolo 49 CP.

- I termini di prescrizione previsti per gli atti assimilabili alla tortura o ai maltrattamenti sono sufficientemente lunghi per permettere alle autorità penali d'istruire e giudicare senza pressione temporale e nel rispetto del principio di celerità previsto dall'articolo 5 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). Questi termini sono compresi tra 7 e 30 anni a seconda della gravità del reato. Cessano peraltro di decorrere non appena è stata pronunciata una sentenza di primo grado (art. 97 CP). Nel contesto dei crimini contro l'umanità, la tortura è addirittura imprescrittibile (art. 101 CP).

- La punibilità dei superiori non pone problemi. Se gli atti commessi dai subordinati sono reprensibili e sono stati ordinati o tollerati da un superiore, quest'ultimo dovrà rispondere penalmente per istigazione o complicità, a seconda delle circostanze.

- Infine, è senz'altro possibile estradare una persona perseguita all'estero per atti di tortura o maltrattamenti. Anche in questo caso, il fatto che questi atti siano reati nel diritto svizzero permette di applicare il principio della doppia incriminazione, anche se la rubrica del reato all'estero differisce da quella in Svizzera.

2. Per i motivi sopra citati, il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre nel Codice penale un reato che punisca specificamente la tortura. Non è pertanto prevista una revisione in tal senso.

Risposta del Consiglio federale.