19.3753 · Interpellanza · 2019-06-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato è possibile rinunciare alle indicazioni sulla provenienza del prodotto.
Tuttavia, se la provenienza fosse sistematicamente indicata su tutti i prodotti, anche su quelli sfusi, ciò incoraggerebbe il consumo di alimenti locali.
Tenuto conto di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali misure sono già state adottate per migliorare questa situazione?
2. Quali sono le possibilità d'intervento per promuovere il consumo di prodotti locali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il diritto alimentare prevede che le informazioni per i consumatori sulle derrate alimentari immesse sul mercato sfuse siano analoghe a quelle sulle derrate alimentari preimballate (cfr. art. 12 cpv. 5 della legge sulle derrate alimentari; RS 817.0). Ai sensi dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02, art. 39), è possibile rinunciare all'indicazione scritta del Paese di produzione per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato (esclusi carne e pesce) qualora l'informazione dei consumatori sia garantita in altro modo, ad esempio verbalmente. Con questa deroga si mira in particolare ad agevolare la vendita di prodotti locali nei mercati settimanali. Dal momento che i consumatori dispongono di informazioni sufficienti sui prodotti in vendita sfusi, il Consiglio federale non vede alcuna ragione per modificare la regolamentazione in vigore.
A ciò si aggiunge che i consumatori sono sempre più sensibili a un modello di consumo locale. Poiché il carattere locale di una derrata alimentare rappresenta un valore aggiunto per il produttore, quest'ultimo sfrutta spesso la possibilità di indicarlo e di rivendicarlo sui suoi prodotti, anche nel caso della vendita di derrate alimentari sfuse.
2. Esistono diversi strumenti per promuovere il consumo di derrate alimentari di produzione locale. Al fine di proteggere e promuovere la produzione agricola svizzera, il Consiglio federale ha regolamentato l'assegnazione di etichette ai prodotti agricoli, anche trasformati, quali i prodotti provenienti da regioni di montagna o d'alpe o che si distinguono per la loro origine (DOP o IGP).
La legislazione "Swissness" ha inoltre rafforzato la protezione della designazione "Svizzera" e dell'utilizzo della croce elvetica. Le relative norme impediscono l'abuso delle indicazioni di provenienza svizzere e contribuiscono alla tutela a lungo termine del marchio "Svizzera".
Il consumo delle derrate alimentari di produzione locale può inoltre essere favorito dal programma 2019-2021 per la promozione delle vendite di prodotti agricoli, condotto sotto la supervisione dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Anche l'appoggio a misure generali di comunicazione da parte del mondo agricolo mira ad esempio a incoraggiare i consumatori a preferire prodotti svizzeri a quelli importati. In aggiunta, il programma "Svizzera. Naturalmente" ha permesso di definire un'identità visiva comune per tutti i provvedimenti di promozione delle vendite di prodotti agricoli cofinanziati dalla Confederazione.
Risposta del Consiglio federale.