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19.3754 · Interpellanza · 2019-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica le conseguenze a breve e a lungo termine dell'aborto? Su quali studi si basa?

2. Quali passi intende intraprendere per acquisire conoscenze scientifiche supplementari sulle conseguenze dell'aborto? Se non intende agire, come giustifica questa scelta?

3. Come valuta lo studio "Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995-2009" di Priscilla K. Coleman (in: The British Journal of Psychiatry, 2011; 199, 180-186. doi: 10.1192/bjp.bp.110.077230)?

4. Come adempie il suo compito di alta vigilanza per garantire l'applicazione dell'articolo 120 capoverso 1 lettera b del Codice penale svizzero, affinché i medici che praticano l'aborto possano informare esaustivamente la gestante sui rischi, per la salute, dell'interruzione della gravidanza?

5. Come valuta il fatto che gli opuscoli cantonali consegnati negli studi medici e nei consultori alle gestanti in cerca di una consulenza non menzionino i rischi gravi dell'interruzione della gravidanza?

Begründung

Il 20 febbraio 2019 è stata consegnata al Consiglio federale una petizione dell'associazione "Marcia per la vita", firmata da 24 985 persone, in cui gli si chiede di farsi un'idea completa e scientificamente fondata delle conseguenze dell'aborto sulla salute. Il Consiglio federale è inoltre invitato a far valere la sua influenza affinché il rispetto della vita sia maggiormente al centro del dibattito pubblico e dell'attività educativa e di consulenza offerta a livello cantonale sul tema delle "conseguenze dell'aborto". Il 3 aprile 2019 il Dipartimento federale dell'interno ha risposto alla petizione: da questa risposta risulta che il Consiglio federale non ha mostrato alcun interesse ad acquisire nuove conoscenze sulle conseguenze dell'aborto. Visto che gli autori della petizione considerano questa risposta decisamente insufficiente, con la presente interpellanza si chiede di rispondere alle suddette domande.

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Il Consiglio federale è consapevole che le interruzioni di gravidanza comportano anche rischi per la salute, che vengono ridotti se le interruzioni sono effettuate in maniera sicura dal punto di vista medico e accompagnate da una consulenza incentrata sulla persona. Come già illustrato nella risposta all'interpellanza von Siebenthal 16.4043, un certo controllo è garantito dal disciplinamento previsto all'articolo 119 capoversi 4 e 5 del Codice penale (RS 311.0; Interruzione della gravidanza/Interruzione non punibile della gravidanza). I Cantoni sono tenuti a designare gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.

Sulla questione degli effetti psichici delle interruzioni di gravidanza esistono studi più recenti della pubblicazione citata dall'autore dell'interpellanza. Ad esempio nel "turnaway study" della University of California (Diana Green Foster, diverse pubblicazioni fra il 2012 e il 2019), svolto su un ampio campione, il 95 per cento delle donne interpellate che si erano sottoposte a un'interruzione di gravidanza ha dichiarato, a cinque anni di distanza dall'intervento, di essere soddisfatto della decisione presa all'epoca. Lo studio non ha trovato alcuna correlazione tra l'interruzione di gravidanza e problemi psichici successivi. Altri studi più recenti giungono allo stesso risultato.

Nel 2012 il Consiglio federale si è occupato approfonditamente del tema dell'interruzione di gravidanza nel messaggio concernente l'iniziativa popolare "Il finanziamento dell'aborto è una questione privata" (FF 2012 4777). Inoltre, anche lo studio summenzionato indica che il tema è oggetto di un ampio dibattito scientifico. Il Consiglio federale non vede quindi la necessità di attivarsi per acquisire nuove conoscenze scientifiche.

4. Come già illustrato nella risposta all'interpellanza von Siebenthal 17.3554, la vigilanza sulle attività mediche compete ai Cantoni. Nel quadro di questo compito, i Cantoni possono anche controllare, se necessario, che i colloqui e le consulenze di cui all'articolo 120 del Codice penale avvengano in conformità alla legge. La Confederazione esercita l'alta vigilanza in questo settore (art. 186 cpv. 4 della Costituzione federale) e può controllare in quale misura i Cantoni garantiscono la loro attività di vigilanza. Attualmente il Consiglio federale non dispone di informazioni su eventuali lacune individuate a livello cantonale e sui correttivi disposti di conseguenza. Inoltre non vede la necessità di adottare misure specifiche nel quadro della propria alta vigilanza.

5. Le linee guida cantonali rinviano al colloquio approfondito che il medico deve tenere, nel corso del quale vengono fornite anche informazioni sui "rischi medici dell'intervento" (art. 120 cpv. 1 lett. b CP). Fornire un'informazione completa sui rischi dell'intervento nel corso di questo colloquio di consulenza rientra nell'obbligo di diligenza del medico. Inoltre in questo contesto la gestante riceve indicazioni sui consultori di gravidanza cantonali.

Risposta del Consiglio federale.