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19.3778 · Interpellanza · 2019-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La legge sulla medicina della procreazione recentemente rivista vieta la donazione di oociti (art. 4 LPAM). Chiunque intenzionalmente usi oociti donati può essere punito con una multa sino a 100 000 franchi (art. 37). Oltre a sancire il divieto di donazione di oociti, la legge sulla medicina della procreazione richiede dai centri di medicina riproduttiva autorizzati in Svizzera un rapporto sul genere del trattamento, sull'uso di embrioni in vitro (art. 11) e sulla garanzia di un'attività conforme alla legge (art. 10).

Diversi centri di medicina riproduttiva con sede in Svizzera offrono il metodo della fecondazione mediante la donazione di oociti nonostante questo trattamento sia vietato; alcuni lo pubblicizzano addirittura attivamente (p.es. ProCrea Swiss Fertility Center con sede a Lugano e Zech con sede anche a Niederuzwil). Materiali informativi sull'argomento sono disponibili sui relativi siti Internet (https://www.procreaivf.de/pdf/ Ovodonazione/1_ProCrea_Eizellspende-.pdf e https://ivf-institut.cz/behandlung/eizellspende.aspx). Per sommi capi vi si spiega che, per motivi legali, l'oocita o gli oociti eterologhi devono essere impiantati all'estero, oppure non si forniscono spiegazioni chiare su dove esattamente avverrà l'impianto. La preparazione e il trattamento postoperatorio della ricevente, nonché la scelta delle donatrici sono perlomeno chiaramente di competenza del centro svizzero di medicina riproduttiva. Da quanto risulta, le donazioni di oociti sono anonime per entrambe le parti.

In questo contesto rivolgo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. È a conoscenza di centri svizzeri di medicina riproduttiva che praticano il metodo della fecondazione mediante la donazione di oociti? Se sì, quali sono?

2. Secondo il vigente divieto di donazione di oociti, è ammissibile che centri svizzeri di medicina riproduttiva offrano trattamenti comprendenti la donazione di oociti? Se sì, è anche ammissibile pubblicizzare questo genere di trattamento?

3. Se i centri di medicina riproduttiva in cui si pratica la donazione di oociti impiantano o fanno impiantare gli oociti all'estero senza essere legalmente perseguibili, come può il legislatore garantire che gli oociti eterologhi non siano donati in cambio di un compenso in denaro?

4. In che misura il fatto che l'impianto di oociti donati avvenga in condizioni anonimizzate viola il diritto del nascituro di conoscere la propria origine (vedi in proposito art. 24 segg. LPAM)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non è a conoscenza di centri svizzeri di medicina riproduttiva che offrano come trattamento la donazione di oociti.

2. In Svizzera la donazione di oociti è vietata. Secondo la legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (legge sulla medicina della procreazione; LPAM; RS 810.11) è punibile l'uso di oociti donati o lo sviluppo di un embrione mediante oociti donati. Per quanto riguarda l'attività di mediazione, la legge ne prevede la punibilità unicamente per la maternità sostitutiva (art. 31 cpv. 2 LPAM), ma non per la donazione di oociti. Pertanto non sono punibili le attività di preparazione svolte in Svizzera per una procedura di medicina riproduttiva con oociti donati che avverrà successivamente all'estero.

3. Il legislatore svizzero non ha alcuna possibilità di garantire che gli oociti donati all'estero non siano stati acquistati in cambio di un compenso.

4. Il diritto di conoscere la propria origine fa parte del diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale; RS 101). Un aspetto importante di questo diritto è la concessione a chiunque dell'accesso ai dati sulla propria origine. La LPAM disciplina i dettagli rilevanti per la donazione di sperma, vietandone l'anonimato e concedendo alle persone concepite con questo metodo l'accesso ai dati registrati del donatore. Un disciplinamento analogo per la donazione di oociti è stato discusso e rigettato in occasione dell'introduzione della LPAM (FF 1996 III 189).

Se persone domiciliate in Svizzera usufruiscono di una donazione anonima di sperma o di oociti all'estero, il bambino così concepito non ha successivamente alcuna possibilità di sapere da chi provengono i gameti donati. In questo senso il suo diritto di conoscere la propria origine viene effettivamente violato.

Risposta del Consiglio federale.