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19.3783 · Mozione · 2019-06-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Ai pesticidi sintetici deve essere applicata l'aliquota normale del 7,7 per cento dell'imposta sul valore aggiunto anziché l'aliquota attuale del 2,5 per cento.

Begründung

I pesticidi non sono generi alimentari: inquinano il terreno e le acque, pertanto devono essere utilizzati con la massima parsimonia. Non esiste alcuna ragione che spieghi il loro assoggettamento all'aliquota ridotta dell'IVA.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le derrate alimentari, ad eccezione delle bevande alcoliche, figuravano nell'elenco dei beni esenti dall'imposta sulla cifra d'affari, la quale era in vigore fino alla fine del 1994. Lo stesso valeva per i beni come semi, concimi e prodotti fitosanitari, che erano impiegati nell'agricoltura principalmente sotto forma di prestazioni precedenti. L'imposizione di queste prestazioni avrebbe causato il rincaro della produzione di derrate alimentari, contrastando l'obiettivo sociopolitico di privilegiare fiscalmente le derrate alimentari.

Nel 1995, con l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, le derrate alimentari e le prestazioni precedenti dell'agricoltura furono entrambe assoggettate all'aliquota ridotta. Come nel regime dell'imposta sulla cifra d'affari, anche in questo caso non si effettuò una distinzione in base all'impiego di tali prodotti nell'agricoltura o in altri settori. Peraltro, una distinzione di questo tipo sarebbe difficilmente attuabile.

L'IVA gravante sulla prestazione precedente può essere dedotta a titolo di imposta precedente lungo la catena di creazione del valore. Così si evita che le derrate alimentari siano tassate più volte durante il processo di produzione. Se l'imposta precedente può essere dedotta integralmente, l'assoggettamento delle prestazioni precedenti ad aliquote d'imposta più elevate non ha alcun effetto incentivante. Tuttavia, a causa dei sussidi nell'agricoltura non è possibile dedurre l'intera imposta precedente. Pertanto, un assoggettamento dei prodotti fitosanitari all'aliquota normale nel settore dell'agricoltura porterebbe a maggiori entrate pari a circa 2 milioni di franchi.

Leggermente maggiori sarebbero le entrate supplementari dell'IVA (stimate approssimativamente a 5 milioni di franchi) derivanti dal consumo di prodotti fitosanitari da parte di privati nonché di enti e imprese non contribuenti. Nel complesso l'effetto incentivante dell'assoggettamento di tali prodotti all'aliquota normale sarebbe dunque minimo.

Conformemente al Piano d'azione del 6 settembre 2017 per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari, il Consiglio federale intende ridurre i rischi legati all'impiego dei prodotti fitosanitari e promuovere alternative alla difesa fitosanitaria chimica. Tuttavia, come esposto poc'anzi, un assoggettamento dei prodotti fitosanitari all'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto sarebbe di scarsa efficacia e quindi non è oggetto di discussione del suddetto Piano d'azione.

Inoltre, le diverse prestazioni precedenti dell'agricoltura devono continuare a essere sottoposte allo stesso trattamento fiscale. Ciò permette altresì di semplificare l'applicazione dell'IVA nel settore dell'agricoltura.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.