Lexipedia

19.3792 · Interpellanza · 2019-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Mediante la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), il Consiglio federale ha previsto un importo di 300 milioni di franchi a titolo di contributo di solidarietà. Alla scadenza del termine impartito, il numero di domande presentate si aggirava attorno a 9000. L'importo previsto non è dunque stato utilizzato integralmente. Nel frattempo è emerso che anche la seconda generazione di vittime ha patito le conseguenze dei collocamenti imposti ai genitori. La loro vita è stata spesso segnata dalla precarietà, dalla violenza fisica o psichica o dal fatto di essere messe all'indice dalla società.

L'effetto della trasmissione intergenerazionale dei traumi dai genitori ai figli è stato presentato alla tavola rotonda del Delegato per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale. La conclusione tratta in tale occasione era che soltanto il lavoro di assimilazione avrebbe permesso di interrompere la trasmissione.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. È disposto a riconoscere la sofferenza della seconda generazione di vittime di misure coercitive a scopo assistenziale?

2. È ipotizzabile versare loro una parte dell'importo che era previsto per i contributi di solidarietà? In caso contrario, in che modo la Confederazione potrà sostenere queste vittime?

3. Prevede misure per interrompere la trasmissione dei traumi da una generazione all'altra?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è consapevole che anche i discendenti e i congiunti delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981 possono aver sofferto, alcuni notevolmente, dell'ingiustizia e della sofferenza subite. Nel suo messaggio (cfr. FF 2016 73, in particolare 97) ha pertanto indicato che "i traumi ... possono avere effetti negativi anche sui congiunti della vittima" e confermato che i traumi subiti dalle vittime possono essere trasmessi da una generazione all'altra. Ha tuttavia anche precisato che in linea di massima i congiunti non possono essere considerati vittime ai sensi dell'articolo 2 lettera d della legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13). Il legislatore, in sintonia con il Consiglio federale, ha pertanto esplicitamente escluso dalla nozione di vittima i casi di coinvolgimento indiretto, in cui rientrano quelli della seconda generazione e dei congiunti secondo l'articolo 2 lettera e LMCCE (cfr. FF 2016 73, in particolare 94).

A fini di completezza, occorre aggiungere che i congiunti delle vittime possono evidentemente adempiere la qualità di vittima ai sensi della legge e pertanto aver diritto a un contributo di solidarietà. Ciò è il caso quando hanno vissuto essi stessi in condizioni familiari difficili e sono stati direttamente lesi nella loro integrità fisica, psichica o sessuale da una misura coercitiva a scopo assistenziale o da un collocamento.

2. La definizione di vittima nella LMCCE esige che la lesione subita sia diretta e grave. Il quadro normativo e le spiegazioni di cui al numero 1 rendono impossibile versare una parte dell'importo previsto per il contributo di solidarietà a persone che rientrano nella seconda generazione di vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981 e che quindi non sono direttamente coinvolte. La LMCCE permette invece a queste persone di farsi consigliare e ottenere aiuto presso un consultorio di loro scelta. I congiunti possono inoltre consultare gli atti in virtù dell'articolo 11 capoverso 1 LMCCE. Gli interessati della seconda generazione possono anche riunirsi in comunità di interessi per chiedere alla Confederazione un sostegno per progetti di aiuto reciproco ai sensi dell'articolo 17 lettera b LMCCE.

3. È molto difficile impedire che i traumi subiti siano trasmessi ai discendenti e ai congiunti. Questa trasmissione avviene in gran parte all'interno della famiglia; le possibilità d'intervento della Confederazione o di altri servizi statali sono piuttosto limitate. Nel quadro delle sue competenze la Confederazione deve tuttavia intraprendere tutto il possibile affinché tali eventi non si ripetano più. L'analisi scientifica delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è da una parte ancora in corso (programma nazionale di ricerca 76 "Assistenza e coercizione") e dall'altra ormai in dirittura d'arrivo (Commissione peritale indipendente "Internamenti amministrativi"). Spetterà alla Confederazione, in collaborazione con tutti gli organismi responsabili dell'analisi scientifica, provvedere a diffondere e utilizzare i risultati e le conoscenze acquisiti, a inserirli nel materiale didattico e non da ultimo a sensibilizzare il pubblico nonché le autorità, le istituzioni e i privati cui secondo il diritto vigente competono le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari (cfr. art. 15 cpv. 4 e 5 LMCCE).

Risposta del Consiglio federale.