19.3796 · Mozione · 2019-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali prolungando l'assunzione dei costi da parte della Confederazione per le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e in particolare i rifugiati reinsediati.
Begründung
La pressione finanziaria e sociale sui Comuni continua ad aumentare in ragione della politica finora attuata in materia d'asilo. L'integrazione di persone con un basso livello di istruzione, provenienti in parte da regioni assai urbanizzate, procede molto più lentamente del previsto, nonostante gli sforzi attivi profusi a tal fine. Questo ritardo causa costi considerevoli a vario titolo. I costi conseguenti all'ondata di rifugiati in Europa si ripercuotono soltanto in un secondo tempo sui Comuni svizzeri. Ciononostante, in pochi anni le spese d'aiuto sociale per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente sono già raddoppiate e continuano a crescere a ritmi vertiginosi. I costi sociali riconducibili all'asilo impongono aumenti delle imposte. Le persone che aiutano nei Comuni sono al limite delle loro possibilità. Proprio i Comuni più piccoli devono far fronte a notevoli difficoltà finanziarie, che intaccano pesantemente anche le strutture comunali, rendendo ad esempio necessarie fusioni. La Confederazione, quale principale responsabile, deve assumersi in maggior misura la responsabilità per le conseguenze della sua politica in materia d'asilo, facendosi carico in misura sufficiente degli oneri dei Cantoni e dei Comuni. L'attuale durata di assunzione dei costi è troppo breve. Dopo questo breve periodo, soltanto pochi rifugiati sono tanto integrati nel mercato del lavoro da non necessitare più di alcun sostegno. La prassi è in contraddizione con la valutazione effettuata nei lontani salotti dell'amministrazione a Berna. I responsabili comunali parlano di una bomba a orologeria e persino gli esperti paventano sviluppi inquietanti. La situazione deve essere presa sul serio a Berna. Deve valere il principio di causalità. L'immigrazione rientra nella responsabilità della Confederazione, che deve pertanto assumersene i costi successivi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come indicato dal Consiglio federale tra l'altro nel parere relativo alla mozione Müller Phillip 16.3395, "Maggiore partecipazione della Confederazione ai costi nel settore dell'asilo", la decisione di concedere o meno protezione a una persona in Svizzera è una decisione giuridica, non politica. Le autorità devono rispettare la legge sull'asilo e la Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Il numero a volte relativamente elevato di persone che hanno diritto alla protezione non è dovuto alla Confederazione, bensì all'aumento dei conflitti e della violenza nei Paesi di provenienza di queste persone.
Il Consiglio federale è consapevole che l'integrazione di queste persone costituisce una sfida per i Cantoni e i Comuni. Per questo motivo, nel 2018 ha concordato con i Cantoni l'Agenda Integrazione Svizzera, nel cui quadro la Confederazione ha aumentato da 6000 a 18 000 franchi la somma forfettaria a favore dell'integrazione per ogni rifugiato riconosciuto o persona ammessa provvisoriamente. L'Agenda Integrazione prevede inoltre obiettivi concreti e un processo d'integrazione vincolante per tutti i soggetti coinvolti. L'aumento degli investimenti e la definizione di obiettivi concreti permettono a queste persone di integrarsi più rapidamente nella vita professionale. In questo modo saranno in grado di provvedere a sé stesse e ridurre la loro dipendenza dall'aiuto sociale, il che comporterà tendenzialmente uno sgravio in questo settore.
La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali volte a rimborsare loro i costi sostenuti in materia di aiuto sociale, e questo per cinque anni in caso di rifugiati riconosciuti e per sette anni in caso di persone ammesse provvisoriamente. L'indennizzo accordato è più elevato nel caso dei rifugiati reinsediati particolarmente vulnerabili ed è versato per sette anni. Per queste persone, la Confederazione versa le somme forfettarie a prescindere che svolgano un'attività professionale o beneficino dell'aiuto sociale (cfr. art. 27a OAsi 2). I Cantoni dispongono pertanto, nel complesso, di maggiori mezzi per questo gruppo di persone. Spetta poi a loro ripartire in maniera uniforme gli oneri tra i Comuni.
Il carattere temporaneo degli indennizzi versati dalla Confederazione è prescritto dalla legislazione (cfr. art. 88 LAsi e 87 LStrI). È necessario per incentivare finanziariamente i Cantoni a integrare le persone nella maniera più rapida e duratura possibile. Nel quadro di un mandato successivo relativo all'Agenda Integrazione sono attualmente in corso discussioni sull'adeguamento del sistema di finanziamento tese a potenziare ulteriormente gli incentivi all'integrazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.