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19.3808 · Mozione · 2019-06-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 13 capoverso 3 dell'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) in modo da ripristinare il senso e lo scopo di questa ordinanza, ovvero la cooperazione tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, statuendo la determinazione del prezzo di mercato di un immobile mediante stima e non mediante bando di concorso.

Begründung

L'articolo 13 capoverso 2 OILC garantisce ai Cantoni e ai Comuni un diritto di prelazione sugli immobili della Confederazione. Il senso e lo scopo di questa disposizione è instaurare una cooperazione trasversale fra gli enti pubblici nell'ambito dell'utilizzazione del suolo, in considerazione della sua scarsità. Questo ambito è fondamentale per l'adempimento dei compiti pubblici.

L'articolo 13 capoverso 3 OILC stabilisce che la vendita di immobili abbia luogo di principio a prezzi di mercato (ossia al valore venale contrapposto al valore d'investimento). Per la determinazione del prezzo di mercato, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) ricorre al metodo del bando di concorso, come successo recentemente con la vendita dell'ex sede di MeteoSvizzera a Zurigo. Al bando di concorso possono partecipare anche persone che attingono a mezzi finanziari ottenuti illecitamente (dato che gli immobili non sottostanno alla legge sul riciclaggio di denaro) o persone che, per svariati motivi (ad es. diversificazione del portafoglio), possono sostenere una riduzione dei rendimenti. Il bando di concorso genera sempre un marcato aumento dei prezzi, cosa che non avviene con il tradizionale e consueto metodo della stima. Con prezzi così elevati gli enti pubblici non possono competere. Ciò rende di fatto inefficace il diritto di prelazione dei Cantoni e dei Comuni. Per questo motivo è necessario prescrivere il metodo della stima - già peraltro utilizzato nel quadro della presentazione dei conti delle casse pensioni per i risarcimenti in natura o le valutazioni immobiliari - ed escludere il metodo del bando di concorso. Solo così si può preservare il senso e lo scopo dell'ordinanza in questione, ovvero un approccio collaborativo fra enti pubblici affinché possano adempiere ai propri compiti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La gestione del portafoglio immobiliare della Confederazione garantisce un approvvigionamento adeguato dell'amministrazione federale. Conformemente alle disposizioni dell'OILC (RS 172.010.21), gli organi della costruzione e degli immobili (OCI) hanno il compito di gestire questo portafoglio con l'obiettivo strategico di ottimizzare a lungo termine il rapporto costi-benefici.

I disinvestimenti consentono alla Confederazione di attivare investimenti per ottimizzare il portafoglio immobiliare. Questo riguarda, ad esempio, la concentrazione delle ubicazioni, il risanamento degli edifici o le nuove costruzioni. L'interesse della Confederazione e i principi della parità di trattamento, della concorrenza, della trasparenza e dell'economicità sono garantiti dalla determinazione del prezzo di mercato mediante bando di concorso.

Il Consiglio federale respinge la richiesta dell'autrice della mozione di modificare l'articolo 13 capoverso 3 OILC per i motivi elencati di seguito:

La modifica proposta contravverrebbe alla legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), che chiede di favorire l'impiego economico ed efficace dei fondi pubblici.

Considerando la composizione del portafoglio immobiliare e la distribuzione non omogenea nei Cantoni e Comuni delle ubicazioni immobiliari della Confederazione, la modifica proposta implicherebbe una disparità di trattamento.

Inoltre si tratterebbe di una regolamentazione unilaterale. Infatti la Confederazione non gode di un diritto di prelazione nei confronti di Cantoni e Comuni e, di regola, deve acquistare i relativi immobili a prezzi di mercato. Il fatto che il Cantone di Zurigo conceda di propria iniziativa tale diritto alla Confederazione non influisce minimamente sulle considerazioni fatte a livello nazionale. L'articolo 13 OILC concede invece a Cantoni e Comuni un diritto di prelazione unilaterale. Ciò garantisce la loro partecipazione alle procedure di vendita di immobili della Confederazione.

In presenza di condizioni di mercato restrittive, ad esempio in un negozio giuridico riguardante immobili ubicati in una zona adibita a uso pubblico, a talune condizioni (diritto di partecipazione agli utili, prelievo del plusvalore) oggi è già possibile effettuare vendite dirette a enti pubblici senza indire previamente un bando di concorso. In tal caso la determinazione del prezzo avviene in base a una stima del valore venale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.