19.3820 · Interpellanza · 2019-06-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Come giustifica il Consiglio federale la costituzione di riserve in relazione al premio di mercato per le grandi centrali idroelettriche?
2. Perché non investe questo denaro nella realizzazione di impianti fotovoltaici?
Begründung
Lo scorso 4 giugno, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha reso noto che, nel 2019, i mezzi finanziari destinati al premio di mercato per le attuali grandi centrali idroelettriche non verranno utilizzati integralmente:
(https://energeiaplus.com/2019/06/04/marktpraemie-grosswasserkraft-2019/):
"Una volta dedotti il rimborso del Fondo per il supplemento rete per i consumatori finali a elevato consumo elettrico e i costi di attuazione, per il premio di mercato delle grandi centrali idroelettriche rimangono a disposizione circa 100 milioni di franchi provenienti dal Fondo per il supplemento rete. Nel 2019 tale importo non verrà sfruttato integralmente. Sino a esaurimento del premio di mercato nel 2022, i mezzi restanti rimangono nel Fondo per il supplemento rete, a disposizione delle attuali grandi centrali idroelettriche. I mezzi verranno utilizzati nel caso in cui i prezzi dell'energia elettrica dovessero di nuovo calare e la redditività dell'energia idroelettrica svizzera dovesse nuovamente peggiorare."
L'UFE prevede di costituire delle riserve con i mezzi finanziari non utilizzati. Per questa misura, tuttavia, non vi è alcuna base legale. L'articolo 36 capoverso 2 OEn sancisce che i mezzi finanziari possono essere sfruttati integralmente solo se vi è un effettivo fabbisogno.
A fronte delle liste d'attesa tuttora troppo lunghe per il versamento delle rimunerazioni uniche a beneficio degli impianti fotovoltaici, questo modo di procedere è incomprensibile. I mezzi finanziari in esubero potrebbero essere impiegati in maniera più efficiente e in conformità con la Strategia energetica 2050.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per i diversi strumenti di incentivazione finanziati attraverso il supplemento rete la legge del 30 settembre 2016 sull'energia prevede importi massimi: durante un periodo di cinque anni, per il premio di mercato viene versato annualmente un contributo massimo di 0,2 centesimi per chilowattora. Il legislatore intendeva così limitare i mezzi finanziari che annualmente confluiscono nel premio di mercato. Non era tuttavia sua intenzione decurtare i mezzi globali a disposizione del premio di mercato durante cinque anni. Durante un quinquennio, tali mezzi vanno attribuiti in primo luogo al premio di mercato e, conformemente all'articolo 36 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia, devono essere sfruttati integralmente se necessario sulla base di un fabbisogno. Di conseguenza, i mezzi assegnati al premio di mercato finora non sfruttati vanno riportati agli anni successivi e destinati alla compensazione di un fabbisogno effettivo o atteso in futuro. Tale procedura corrisponde anche alle spiegazioni relative all'ordinanza sulla promozione dell'energia (art. 95 cpv. 2 OPEn).
2. Qualora durante il periodo di validità dello strumento di incentivazione non tutti i mezzi venissero sfruttati, già prima dello scadere dei cinque anni essi potrebbero essere devoluti ad altri scopi, ad esempio alla promozione di impianti fotovoltaici. Vista la volatilità dei prezzi sul mercato dell'energia elettrica, attualmente non è possibile fare previsioni affidabili; per questa ragione, in un primo tempo i mezzi assegnati al prezzo di mercato rimarranno ad esso attribuiti.
Risposta del Consiglio federale.