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Interpretazione creativa della volontà dei promotori dell'iniziativa "per una Svizzera senza pesticidi sintetici"?

19.3826 · Interpellanza · 2019-06-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale nel suo messaggio concernente l'iniziativa popolare "per una Svizzera senza pesticidi sintetici" constata che il termine "pesticidi" in Svizzera non è definito a livello né di Costituzione né di legge. Nella Svizzera tedesca, in Romandia e in Ticino con tale termine comunemente si intendono i prodotti fitosanitari (PF).

I movimenti dei cittadini che hanno lanciato le due iniziative sui pesticidi, per la redazione dei testi delle iniziative hanno fatto evidentemente uso del linguaggio comune. Ad ogni modo a settembre 2018 il Consiglio federale sul loro utilizzo del termine pesticidi ha scritto: "In relazione a questo termine, i promotori dell'iniziativa parlano soprattutto di erbicidi, fungicidi, insetticidi e rodenticidi per la distruzione di organismi che attaccano i vegetali" (cfr. interpellanza 18.3827).

La ricerca di questo chiaro parere nel messaggio concernente l'iniziativa popolare "per una Svizzera senza pesticidi sintetici" è vana. Invece di esporre nuovamente le intenzioni dei promotori dell'iniziativa, il Consiglio federale impiega la definizione dell'OMS e della FAO che classificano il termine "pesticida" come iperonimo di PF e biocidi.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Se nella sua risposta all'interpellanza 18.3827 può chiaramente inquadrare la volontà dei promotori dell'iniziativa: perché non lo fa nel suo messaggio, tre mesi dopo?

2. Perché non sceglie una soluzione come quella che aveva proposto nell'interpellanza Gilli 15.3761: "Il testo dell'interpellanza lascia tuttavia supporre che le domande poste si riferiscano unicamente ai prodotti fitosanitari; di conseguenza, le risposte si limitano a questi ultimi"?

3. In molti interventi si utilizza il termine pesticidi nel senso comune. Il Consiglio federale ha sempre potuto contestualizzarlo (p.es. 18.3633, 18.3614, 16.3300, 15.3425). Spesso ha utilizzato il termine come sinonimo di PF (p.es. 18.3634, 17.3349, 17.3338, 16.3548). Se per anni ha interpretato e utilizzato il termine come sinonimo di PF, perché non è riuscito a farlo nel messaggio concernente questa iniziativa?

4. Se il termine "pesticidi" in Svizzera non è definito giuridicamente, ma egli stesso lo ha sempre utilizzato come sinonimo di PF: perché il Consiglio federale critica la mancanza di una definizione da parte dei promotori dell'iniziativa se questi comunicano in maniera chiara la loro volontà?

5. In caso di accettazione dell'iniziativa popolare: il Consiglio federale attuerà la volontà dei promotori dell'iniziativa o seguirà la sua definizione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua risposta all'interpellanza Bourgeois 18.3827, il Consiglio federale aveva indicato che avrebbe fornito la propria interpretazione del testo dell'iniziativa nel quadro del messaggio che la concerne. Il testo di un'iniziativa dev'essere interpretato secondo i principi d'interpretazione riconosciuti ovvero, in linea di principio occorre basarsi sul testo dell'iniziativa e non sulla volontà soggettiva dei suoi promotori. È possibile prendere in considerazione un'eventuale motivazione dell'iniziativa popolare se questa è imprescindibile ai fini della comprensione dell'iniziativa stessa. Nell'interpretazione del testo dell'iniziativa è determinante come esso debba essere ragionevolmente recepito dagli aventi diritto di voto e successivi destinatari ("Grundsätzlich ist vom Wortlaut der Initiative auszugehen und nicht auf den subjektiven Willen der Initianten abzustellen. Eine allfällige Begründung des Volksbegehrens darf mitberücksichtigt werden, wenn sie für das Verständnis der Initiative unerlässlich ist. Massgeblich ist bei der Auslegung des Initiativtextes, wie er von den Stimmberechtigten und späteren Adressaten vernünftigerweise verstanden werden muss", DTF 144 I 193, E. 7.3.1, disponibile soltanto in tedesco). Nel messaggio concernente l'iniziativa popolare e nella risposta all'interpellanza 18.3827, il Consiglio federale ha indicato che "pesticida", sulla scorta delle attuali basi legali, è un iperonimo dei termini prodotti fitosanitari e biocidi.

2./3. Nel caso di un'interpellanza, il Consiglio federale fornisce informazioni relative a domande poste dai membri delle Camere. Occorre rispondere in maniera quanto più esatta possibile alle domande anche se negli interventi parlamentari depositati talvolta non vengono utilizzati i termini giuridicamente corretti. Nel caso delle interpellanze citate, viste le domande poste, era evidente che ci si riferisse ai prodotti fitosanitari. Diversamente dai testi degli interventi parlamentari, un'iniziativa popolare è un testo giuridico, passibile di essere integrato nella Costituzione, a cui si applicano i principi d'interpretazione classici.

4. Nella risposta all'interpellanza Bourgeois 18.3827, il Consiglio federale ha chiarito che "pesticida" è l'iperonimo dei termini prodotti fitosanitari e biocidi, rimandando alle rispettive basi legali. Anche nei messaggi sulle iniziative popolari "per una Svizzera senza pesticidi sintetici" e "Acqua potabile pulita e cibo sano - No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici" ha utilizzato queste definizioni, con rimandi dettagliati alle basi legali.

5. In caso di accettazione dell'iniziativa, il Consiglio federale attuerà, nel quadro delle sue competenze, la volontà del Popolo e dei Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.