Decisione della Commissione europea di escludere le organizzazioni umanitarie svizzere dalla protezione civile e dalle operazioni di aiuto umanitario europee
19.3874 · Interpellanza · 2019-06-21
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Nel mese di dicembre del 2018, la Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario della Commissione europea (ECHO) ha comunicato alle organizzazioni umanitarie con sede in Svizzera che, con effetto immediato, non avrebbero più ricevuto alcun aiuto finanziario da parte dell'ECHO. Le risorse a disposizione delle organizzazioni umanitarie svizzere si riducono così di alcune decine di milioni di franchi. Le cause e le conseguenze giuridiche e politiche di questa decisione non sono chiare. Il Consiglio federale è quindi invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. La missione svizzera a Bruxelles ha condotto colloqui in materia con gli organi comunitari? Quali risultati sono stati raggiunti? È stata affrontata anche la questione dell'accesso di imprese e organizzazioni non governative di Paesi dell'UE alle risorse della DSC?
2. È vero che tutte le gare di appalto della DSC per mandati e altri contributi si attengono ai dettami dell'OMC e che, quindi, tutte le imprese e le organizzazioni non governative dei Paesi dell'UE possono accedere a tutti gli appalti?
3. A quanto ammontano i mandati e i contributi che negli ultimi cinque anni la DSC ha attribuito a imprese e organizzazioni non governative in Paesi dell'UE e a quanto ammontano i contributi che negli ultimi cinque anni la DSC ha attribuito a imprese e organizzazioni non governative in Svizzera (esclusi i contributi di programma), suddivisi per anno?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Missione permanente della Svizzera a Bruxelles segue con attenzione gli sviluppi riguardanti le condizioni di accesso per le organizzazioni non governative (ONG) svizzere ai fondi stanziati dalla Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario della Commissione europea (ECHO) e si tiene costantemente in contatto con i suoi rappresentanti. La richiesta formulata dalle ONG svizzere interessate di poter accedere di nuovo direttamente agli aiuti finanziari della DG ECHO è stata sollevata a fine febbraio anche dal vicedirettore della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del DFAE e dall'ambasciatore svizzero presso l'UE in occasione di incontri personali con i rappresentanti della DG ECHO. Nel luglio 2019 quest'ultima ha reso note le nuove condizioni di ammissione valide tanto per le ONG degli Stati membri quanto per quelle di Stati terzi. Le nuove condizioni confermano che, per poter chiedere un aiuto finanziario alla DG ECHO, una ONG deve avere la propria sede principale in uno Stato membro dell'UE o in un Paese AELS nello Spazio economico europeo. Tuttavia, secondo le stesse condizioni, la sede di una ONG può essere eccezionalmente situata anche in uno Stato terzo. Il DFAE sta esaminando attualmente in quale misura questa eccezione può valere per le ONG con sede principale in Svizzera. Le ONG svizzere possono ancora ottenere indirettamente un aiuto finanziario della DG ECHO per il tramite di organizzazioni con sede nell'UE.
2. Nella propria risposta all'interpellanza Schneider-Schneiter 17.3411 dell'8 giugno 2017, il Consiglio federale ha chiarito che in linea di principio, nell'ambito dei bandi di concorso per i mandati relativi alla cooperazione internazionale (CI), si attiene al principio di base della concorrenza internazionale. I mandati di esecuzione relativi a progetti della cooperazione internazionale sono in linea di principio esclusi dal campo di applicazione delle regole applicabili ai bandi di gara dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ma di norma rientrano comunque nel campo di applicazione del capitolo 3 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Pertanto questi acquisti, a partire dal valore soglia definito, sottostanno a un bando per le aggiudicazioni nell'ambito della procedura libera o di quella selettiva (art. 34 cpv. 2 OAPub) e, di norma, vengono ammessi praticamente tutti gli offerenti (che abbiano sede in Svizzera, in uno Stato membro dell'UE o in un Paese terzo).
In parallelo, le ONG svizzere possono candidarsi presso la DSC per ottenere contributi per i loro programmi internazionali in materia di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario. Con le nuove direttive per la collaborazione con le ONG svizzere, pubblicate nel luglio 2019, la DSC ha ridefinito il proprio sistema di aggiudicazione in questo settore, per garantire un'assegnazione trasparente e tracciabile di questi contributi programmatici.
3. La tabella allegata elenca gli importi delle commesse attribuite dalla DSC nell'ambito di mandati e progetti per l'aiuto umanitario a ONG e imprese con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE nel periodo 2014-2018. Da tale elenco si evince che le ONG svizzere hanno ottenuto dal nostro Paese, a seconda dell'anno, da una volta e mezza al doppio delle risorse finanziarie per l'aiuto umanitario concessi alle ONG con sede in uno Stato membro dell'UE. Le imprese svizzere hanno ricevuto finanziamenti per l'aiuto umanitario compresi tra il doppio e il quintuplo di quelli concessi a imprese con sede in uno Stato membro dell'UE. Il Consiglio federale ricorda inoltre che le ONG svizzere ottengono direttamente anche commesse da Stati membri dell'UE, per esempio tramite le agenzie per lo sviluppo di Germania, Francia, Finlandia, Regno Unito, Norvegia o Svezia.
Risposta del Consiglio federale.