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19.3885 · Mozione · 2019-06-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il diritto svizzero va adeguato in modo che le relative emittenti sportive siano obbligate a mettere gratuitamente a disposizione del pubblico i diritti di diffusione delle partite di calcio più importanti in occasione di tornei come i Campionati mondiali o europei.

Begründung

Il calcio è lo sport popolare più diffuso che adempie funzioni sociali e integrative importanti e deve essere preservato per il pubblico nella sua forma attuale. L'evoluzione mostra però che sempre più spesso parti della popolazione hanno accesso a determinate partite di calcio soltanto se pagano un prezzo supplementare.

Per le organizzazioni che controllano il calcio, questa tendenza comporta, rispetto alle spese, entrate immense e smisurate, ripartite in gran parte su una cerchia esclusiva di associazioni nell'ambito calcistico. Le conseguenze di questi flussi di denaro sono somme incredibilmente elevate per i trasferimenti, gli stipendi per i giocatori, i pagamenti ad agenzie, eccetera, ormai incomprensibili per il cittadino medio.

Il presente intervento solleva di proposito questioni legate al diritto sui cartelli e al diritto d'autore. Il legislatore è obbligato a limitare e impedire sviluppi dannosi che portano a posizioni dominanti sul mercato. Se in futuro la legge prescriverà che certe partite di tornei di calcio internazionali (ad es. finale, semifinale e quarti di finale) devono poter essere captate gratuitamente in Svizzera, tutte le parti coinvolte dovranno attenersi a questa disposizione vincolante. Associazioni di monopolio e mantello come la FIFA e la UEFA saranno costrette a cedere una parte dei loro privilegi. Perdono il diritto di generare in Svizzera entrate per diritti televisivi riguardanti determinate partite.

Il libero accesso per il pubblico a partite specifiche è tanto più giustificato dal fatto che la collettività sostiene costi esterni molto elevati per il calcio, per l'infrastruttura (costruzione e manutenzione degli stadi), per la sicurezza, per il sostegno delle attività di volontariato nelle associazioni, per le sovvenzioni della televisione pubblica in favore dello sport di massa, eccetera.

Il quadro preciso delle partite internazionali a cui deve applicarsi questa regola va definito dettagliatamente dal legislatore, se la presente mozione sarà accolta. È anche possibile includere parti di altre grandi manifestazioni come ad esempio i Giochi olimpici.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi anni, a livello mondiale si constata una tendenza a diffondere a pagamento i contenuti sportivi premium in diretta. Soprattutto le partite di calcio importanti possono spesso essere seguite soltanto contro pagamento di un abbonamento. Tuttavia nel caso di certe grandi manifestazioni come i Campionati mondiali di calcio e i Giochi olimpici, a causa dei partenariati di sponsorizzazione le associazioni sportive, in quanto aventi diritto, continuano ad essere interessate a raggiungere un pubblico più vasto possibile e quindi a diffondere in chiaro gli eventi alla televisione.

Il Consiglio d'Europa ha già riconosciuto da tempo i rischi della crescente esclusività dei contenuti televisivi a pagamento. Con l'intento di riconoscere l'importanza del carattere identitario e integrativo dello Sport, la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT; RS 0784.405), emanata dal Consiglio d'Europa e ratificata dalla Svizzera, prevede all'articolo 9bis1 che gli Stati membri debbano mantenere accessibili al pubblico "avvenimenti di grande importanza". Questo obbligo non si applica alle associazioni sportive, bensì alle emittenti televisive in quanto titolari dei diritti di diffusione.

Allo stesso modo all'articolo 73 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40) e all'articolo 71 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (RS 784.401), la Svizzera in quanto parte contraente della CETT ha previsto che almeno l'80 per cento delle economie domestiche in ogni regione linguistica possa captare gratuitamente avvenimenti di grande importanza per la società.

Tra questi avvenimenti rientrano anche le partite di calcio più rilevanti per il pubblico svizzero. Queste sono definite nell'allegato 2 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione (RS 784.401.11) e comprendono la trasmissione delle partite di finale e di semifinale dei Campionati mondiali e dei Campionati europei nonché tutte le partite (incl. quelle di qualificazione) in cui gioca la squadra nazionale svizzera. Inoltre devono essere trasmesse in chiaro la finale della Coppa svizzera di calcio e della Champions League. In aggiunta sulla lista sono elencati anche altri eventi sportivi importanti come i Giochi olimpici, i Campionati mondiali di hockey su ghiaccio, tutte le gare di Coppa del mondo di sci alpino in Svizzera o la Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri. Nella relativa concessione si precisa che la SSR deve informare su questi eventi (art. 10 cpv. 1 lett. c della concessione per la SSR del 29 agosto 2018; FF 2018 4659).

Pertanto nel diritto in materia di radiotelevisione sia a livello svizzero che europeo esiste già uno strumento che garantisce al pubblico svizzero l'accesso gratuito alle discipline sportive più importanti e in particolare alle partite di calcio più popolari. Finora queste prescrizioni legali sono state rispettate dagli organizzatori di manifestazioni sportive o dai titolari dei diritti e dalle emittenti televisive.

Il Consiglio federale non ritiene però realistico introdurre l'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente i diritti di diffusione. Quest'ultimo non potrebbe essere imposto all'estero nei confronti degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei titolari di diritti o porterebbe alla conseguenza che non verrebbero più assegnati diritti di diffusione per la Svizzera. Inoltre un obbligo per gli organizzatori nazionali di manifestazioni sportive o i titolari nazionali di diritti sarebbe problematico in considerazione della libertà economica garantita sul piano costituzionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.