19.3887 · Postulato · 2019-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se e in che modo potrebbe essere introdotto a ogni livello e in tutto il settore sanitario (ambulatoriale e stazionario) un obbligo di bando per le prestazioni economicamente di interesse generale, e di redigere un rapporto in merito. In particolare, dovrà essere valutato un assoggettamento generale al diritto degli acquisti pubblici.
Begründung
Un obbligo di bando e un assoggettamento al diritto degli acquisti pubblici rappresentano una misura efficace per garantire al settore sanitario una leale concorrenza dei prezzi e una concorrenza sulla qualità delle prestazioni economicamente di interesse generale. Nell'ambito del servizio di salvataggio esistono già soluzioni che permettono di selezionare il fornitore mediante bando di concorso e, allo stesso tempo, di negoziare il prezzo della prestazione. Persino a livello comunale, il Cantone di Argovia ha dimostrato che un bando per prestazioni economicamente di interesse generale in ambito Spitex può portare a notevoli riduzioni di prezzo garantendo una qualità identica o addirittura superiore. L'obbligo di bando consente di superare lo stallo strutturale che ostacola l'innovazione e fa aumentare i prezzi e di evitare conflitti d'interesse che creano inefficienze. In questo modo possono entrare nel mercato modelli e attori nuovi; questa apertura incrementa anche la trasparenza urgentemente necessaria nel settore sanitario. Una maggiore apertura del sistema e migliori opportunità di accesso al mercato rafforzano l'innovazione e la concorrenza sulla qualità e le prestazioni.
Tutto questo accresce naturalmente la pressione sulle autorità, che devono affrontare continuamente condizioni sociali e imprenditoriali in mutamento e prendere regolarmente in considerazione nuovi fornitori e modelli alternativi. Questo è anche il concetto alla base degli acquisti pubblici. La messa a concorso permette di rafforzare la concorrenza e la trasparenza, riducendo le spese pubbliche, in quanto a vincere il bando è l'offerta con il miglior rapporto costi-benefici. Questo principio dovrebbe essere considerato in misura molto più ampia nel settore sanitario. Uno studio di economia sanitaria dell'Università di Basilea propone ad esempio per il Cantone di Argovia un bando per le cure obbligatorie, previa verifica della necessità. Questo genere di bando consentirebbe grandi risparmi a livello comunale e garantirebbe una remunerazione trasparente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'esigenza di trasparenza ed efficienza nell'erogazione di prestazioni in tutto il settore sanitario e in linea di principio è favorevole a una concorrenza che promuova l'efficienza e la qualità delle cure mediche. Nei suoi pareri in risposta alle mozioni 16.3623, "Trasparenza del finanziamento ospedaliero incombente ai cantoni", e mozione Herzog 16.3842, "Trasparenza nel finanziamento degli ospedali. Obbligo di bando per le prestazioni economicamente di interesse generale", ha già avuto modo di esprimersi in merito a quest'obbligo di bando in riferimento al finanziamento ospedaliero.
L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) copre soltanto i costi delle prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), mentre non si fa carico delle prestazioni non obbligatorie. Il concetto di "prestazioni economicamente di interesse generale" nella LAMal si riferisce soltanto al settore stazionario in relazione alla remunerazione della cura ospedaliera, comprese la degenza e le cure in ospedale o in una casa per partorienti (art. 49 LAMal), ma le remunerazioni delle cure stazionarie non possono comprendere partecipazioni ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale. Per questa tipologia di prestazioni la LAMal cita segnatamente il mantenimento di capacità ospedaliere per motivi di politica regionale e la ricerca e l'insegnamento universitario. I Cantoni e le istituzioni private hanno facoltà di affidare ulteriori compiti ai propri ospedali.
Di conseguenza, le prestazioni economicamente di interesse generale non sono definite in maniera esaustiva a livello federale, ma possono includere molteplici forme di contributi finanziari pubblici. Spetta pertanto in larga misura ai Cantoni decidere cosa e in quale misura definire e finanziare come prestazione economicamente di interesse generale. Tale molteplicità si manifesta anche nella variabilità di queste prestazioni, come si evince dal rapporto del Consiglio federale del 3 luglio 2019 in adempimento della mozione 16.3623.
La competenza della Confederazione di cui all'articolo 117 della Costituzione federale si estende all'emanazione di prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Una regolamentazione delle prestazioni economicamente di interesse generale che vada oltre la loro delimitazione dalle prestazioni obbligatorie dell'AOMS non spetta alla Confederazione. In virtù del sistema federalistico svizzero la responsabilità dell'assistenza sanitaria e della garanzia dell'accesso alle cure compete ai Cantoni; la competenza relativa al disciplinamento delle condizioni quadro per l'aggiudicazione di prestazioni economicamente di interesse generale nel settore ospedaliero è di conseguenza dei Cantoni (cfr. parere del Consiglio federale del 2 dicembre 2016 sulla mozione 16.3842).
In questo contesto va ricordato che gli acquisti di prestazioni economicamente di interesse generale possono essere soggetti al diritto sugli appalti pubblici, per cui può rendersi necessaria una gara pubblica in caso di superamento dei valori soglia cantonali (p. es. i bandi per le prestazioni ospedaliere sottostanno al diritto sugli appalti pubblici, cfr. sentenza TF 2C_861/2017 del 12 ottobre 2018). La legge federale sul mercato interno (LMI; RS 943.02) prevede come standard minimi per gli appalti cantonali l'obbligo di pubblicazione e il divieto di discriminazione.
Il Consiglio federale ritiene pertanto inappropriata e anticostituzionale l'introduzione di un obbligo di bando per le prestazioni economicamente di interesse generale nel settore sanitario a livello federale, dato che queste prestazioni non possono essere fatturate dall'AOMS. Cionondimeno ritiene tuttavia sensato che i Cantoni aggiudichino, nei limiti delle loro possibilità, questa tipologia di prestazioni nel settore sanitario in modo trasparente ed efficiente.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.