19.3891 · Mozione · 2019-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le pertinenti disposizioni affinché tutte le confezioni di medicamenti rimborsate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) figurino anche nell'elenco PCG della compensazione dei rischi.
Begründung
Per una compensazione dei rischi efficace e non soggetta a manipolazioni è indispensabile poter rilevare nel modo più preciso possibile tutti gli assicurati che generano costi elevati nel settore ambulatoriale. Il Consiglio federale ha pertanto inserito nella compensazione dei rischi dell'assicurazione malattie l'indicatore di morbilità PCG, che consente di eliminare fattori che stimolano negativamente l'evoluzione dei costi. Vengono rilevate tutte le persone il cui fabbisogno di medicamenti fa pensare a malattie croniche costose, e gli assicuratori che hanno queste persone tra i loro assicurati vengono sgravati in maniera più differenziata. Secondo l'ordinanza del Consiglio federale, l'indicatore PCG è utilizzato per la prima volta nella fornitura di dati e nel calcolo della compensazione dei rischi 2020.
È però ormai evidente che in date circostanze medicamenti particolarmente costosi non sono presi in considerazione nei PCG. Se ne possono distinguere tre categorie diverse:
1. i prodotti utilizzati off-label conformemente agli articoli 71b e 71c OAMal;
2. le confezioni grandi non iscritte nell'elenco delle specialità (confezioni grand-frère);
3. i medicamenti che corrispondono a un farmaco omologato in Svizzera ma sono acquistati all'estero (per esempio in caso di emergenza o di difficoltà di approvvigionamento in Svizzera).
Tutte e tre le categorie comprendono medicamenti che rispondono ai bisogni specifici di determinati gruppi di pazienti vulnerabili. Poiché non figurano sull'elenco delle specialità, questi prodotti non sono presi in considerazione per la compensazione dei rischi. Questa regola deve cambiare, soprattutto in considerazione del fatto che questi medicamenti sono sempre più utilizzati.
Di norma, per la compensazione dei rischi devono essere determinanti tutti i medicamenti coperti dagli assicuratori malattie AOMS. Quello che conta è dunque il rimborso da parte dell'AOMS e non l'iscrizione di singole confezioni nell'elenco delle specialità. Il mancato inserimento di questi medicamenti, soprattutto di costosi prodotti off-label, nella compensazione dei rischi favorisce la selezione dei rischi e riduce l'accesso a questi farmaci.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 1° gennaio 2020 la compensazione dei rischi sarà affinata con l'indicatore di morbilità PCG (gruppo di costo farmaceutico). Un PCG costituisce un gruppo di medicamenti contenenti determinati principi attivi, impiegati per il trattamento di un quadro clinico definito che risulta particolarmente costoso.
Il Dipartimento federale dell'interno emana un elenco dei PCG. L'elenco definitivo dei PCG per la compensazione dei rischi 2020 comprende 35 PCG. Poiché vengono continuamente immessi sul mercato medicamenti con nuovi principi attivi, i medicamenti che figurano nell'elenco dei PCG saranno nuovamente aggiornati prima del calcolo della compensazione dei rischi 2020.
Ai PCG devono essere attribuiti gli assicurati il cui fabbisogno di medicamenti fa supporre che siano affetti da malattie croniche costose, che presumibilmente comporteranno costi elevati per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) nell'anno successivo, i cosiddetti rischi elevati. Gli assicuratori con una quota elevata di questi assicurati devono usufruire di sgravi più differenziati. In questo modo è possibile rafforzare sia la compensazione dei diversi rischi negli effettivi degli assicuratori, sia l'impiego efficiente delle risorse. L'indicatore non è manipolabile e consente di ridurre la selezione dei rischi.
La compensazione dei rischi sarà calcolata per la prima volta con i PCG nel 2020. Secondo l'ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR; RS 832.112.1, in vigore dal 1° gennaio 2020), per l'attribuzione a un PCG si tiene conto soltanto dei medicamenti figuranti nell'elenco delle specialità (ES). Questi medicamenti sono identificabili in maniera univoca tramite il numero commerciale valido in tutto il mondo (Global Trade Item Number, codice GTIN) e/o il codice Pharmacode e corrispondono alla versione di un prodotto omologata in Svizzera.
L'autrice della mozione chiede di tenere conto per i PCG di tutti i medicamenti a carico dell'AOMS. Evidenzia tre costellazioni che ritiene prioritarie perché riguarderebbero gruppi di assicurati vulnerabili con costi dei medicamenti molto elevati:
1. Uso off-label secondo gli articoli 71b e 71c dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102): la rilevazione di questi medicamenti è pressoché impossibile e non indicata per diversi motivi. Si tratta in particolare di gruppi molto ristretti di pazienti, per i quali non è possibile determinare in maniera stabile per mezzo di statistiche i costi supplementari dovuti a una malattia. I pagamenti di compensazione sarebbero notevolmente modificati da oscillazioni casuali, il che non corrisponde allo scopo della compensazione dei rischi e ridurrebbe la sicurezza della pianificazione per gli assicuratori.
2. Confezioni di grandi dimensioni che non figurano nell'ES: per il problema delle confezioni di grandi dimensioni che finora non figurano nell'ES, e quindi non sono nemmeno considerate nei PCG, si sta cercando una soluzione. L'Ufficio federale della sanità pubblica contatterà le aziende farmaceutiche interessate e le inviterà a chiedere l'ammissione nell'ES delle confezioni di grandi dimensioni ai prezzi rimborsati finora. Il Consiglio federale presume che le aziende farmaceutiche siano interessate a una soluzione del problema (ulteriori spiegazioni nelle risposte del Consiglio federale alle interpellanze Hardegger 19.3476 e Heim 19.3489).
3. Medicamenti che corrispondono a un medicamento omologato in Svizzera, ma vengono acquistati all'estero, per esempio in caso di emergenza o difficoltà di approvvigionamento in Svizzera: i medicamenti dispensati all'estero non sono conformi a diversi presupposti per essere presi in considerazione per i PCG. La dispensazione in caso di emergenza o di difficoltà di approvvigionamento riguarda sostanzialmente situazioni eccezionali. Il Consiglio federale ritiene che la mancata considerazione per i PCG non abbia grandi ripercussioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.