Rispetto obbligatorio del Protocollo di Istanbul affinché la Confederazione possa indagare e documentare in maniera efficace i casi di tortura. Perché la SEM non segue le raccomandazioni della Confederazione?
19.3899 · Interpellanza · 2019-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Protocollo di Istanbul (titolo completo: "Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante"), è l'opera standard delle Nazioni Unite per verificare la credibilità delle accuse di tortura. Nella risposta all'interpellanza 18.3697, il Consiglio federale ha comunicato che la Confederazione non avrebbe istituito alcun gruppo di lavoro per l'applicazione del Protocollo di Istanbul. Questo perché altri Stati europei non prescrivono formalmente lo statuto del Protocollo, che viene tuttavia richiesto all'occorrenza. Inoltre nelle perizie sono utilizzati gli stessi termini tecnici figuranti nel Protocollo di Istanbul (affermazione che appare un po' inconsistente). L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) cita il Protocollo di Istanbul quale base per indagare correttamente sulla credibilità delle accuse di tortura. Si tratta pertanto della prassi usuale nel settore medico-legale, e questo nonostante in Svizzera il primo corso sull'applicazione del Protocollo di Istanbul si sia tenuto soltanto nel 2018.
1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è al corrente del fatto che tutte le direttive UE vincolanti sull'asilo (Asylum and Migration Directive, Asylum Qualifications Directive, Victim Support Directive, Migration and Asylum Fund Regulation) prescrivono l'applicazione del Protocollo di Istanbul?
2. La SEM è al corrente del fatto che il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), nel piano d'azione contro la tortura pubblicato a fine 2018, cita il Protocollo di Istanbul quale standard importante per la lotta contro la tortura? Come giudica il DFAE il fatto che la Svizzera stessa non segue le raccomandazioni che essa fa agli altri Paesi?
3. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'UFSP secondo cui occorre fondarsi sul Protocollo di Istanbul per indagare correttamente sulla credibilità delle accuse di tortura ed esso dovrebbe essere integrato nella prassi medico-legale in Svizzera?
4. La Confederazione ha sostenuto in qualche forma il primo corso sull'applicazione del Protocollo di Istanbul organizzato dalla Croce Rossa Svizzera?
5. In che modo la Confederazione intende sostenere in futuro le formazioni per l'applicazione del Protocollo di Istanbul destinate al personale medico e giuridico?
6. Quando le autorità si decideranno a ricorrere sistematicamente a perizie fondate sugli standard del Protocollo di Istanbul nell'esaminare fatti d'ufficio nei casi controversi riguardanti accuse di tortura mosse da richiedenti nell'ambito di procedure d'asilo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dei quattro atti normativi europei citati, soltanto la direttiva 2013/32/UE (direttiva procedure UE) menziona il Protocollo di Istanbul, senza però prescriverne l'applicazione ma indicando soltanto la possibilità, per gli Stati membri dell'UE, di ricorrervi. Detti atti normativi non fanno peraltro parte dell'acquis di Schengen o Dublino e pertanto non sono vincolanti per la Svizzera.
2. La lotta contro la tortura e i maltrattamenti è prioritaria per il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nel settore dei diritti umani. Oltre alle norme vincolanti del diritto consuetudinario e dei trattati internazionali esistono numerosi principi e norme rilevanti per la lotta contro la tortura e i maltrattamenti, tra cui anche il Protocollo di Istanbul. Queste norme aiutano le autorità statali e altri attori coinvolti a rispettare gli impegni giuridici. Il DFAE e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) collaborano strettamente all'applicazione del Protocollo di Istanbul sul piano nazionale.
3. Il Protocollo di Istanbul rispecchia la procedura medico-legale applicata in Svizzera per verificare la credibilità di accuse di tortura. Da ciò non si può dedurre che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) vorrebbe rendere il suddetto Protocollo la base obbligatoria in tale ambito.
4./5. La Confederazione sostiene già la formazione del personale medico e giuridico specializzato, versando alle università e alle scuole universitarie professionali sussidi di base, sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative nonché sussidi vincolati a progetti. Con la legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20) ha definito i presupposti strutturali e le competenze vigenti per la formazione del personale medico specializzato.
In virtù della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), della legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan; RS 811.21) e della legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81), la Confederazione disciplina la formazione e la formazione continua delle pertinenti professioni nel settore sanitario anche dal punto di vista dei contenuti, in particolare stabilendone gli obiettivi. Le tre suddette leggi prevedono inoltre che gli specialisti in questione debbano continuare a formarsi per tutta la loro vita professionale, senza però prescrivere i contenuti di questa formazione continua, compito che spetta alle corrispondenti associazioni professionali.
La SEM ha sensibilizzato il suo personale specializzato in merito al Protocollo di Istanbul e a settembre 2019 condurrà, ai fini di uno scambio con la società civile, una tavola rotonda incentrata sull'importanza del suddetto Protocollo nella procedura d'asilo svizzera.
La Confederazione non ha sostenuto il primo corso sull'applicazione del Protocollo di Istanbul della Croce Rossa Svizzera in quanto non ha ricevuto alcuna richiesta in tal senso.
6. Conformemente alla massima ufficiale - il cosiddetto principio inquisitorio - nella procedura d'asilo la SEM esamina d'ufficio i fatti. Tuttavia, anche il richiedente è obbligato a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 8 della legge sull'asilo; LAsi; RS 142.31). I richiedenti l'asilo possono - eventualmente tramite il loro rappresentante legale - partecipare attivamente alla procedura probatoria, offrendo prove concrete o tramite altre istanze probatorie. In tale sede può all'occorrenza anche essere richiesta e/o considerata una perizia conformemente al Protocollo di Istanbul. Non è tuttavia opportuno ordinare sistematicamente perizie fondate sulle norme del Protocollo di Istanbul. Una perizia di questo tipo può invece essere appropriata, nel singolo caso, se le allegazioni del richiedente l'asilo riguardo a torture subite sono controverse. Spetta alla SEM valutare, conformemente ai principi del libero apprezzamento delle prove, se i mezzi di prova e altre offerte di prova fornite contribuiscano, e in quale misura, all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti.
Risposta del Consiglio federale.