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19.3903 · Postulato · 2019-06-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di studiare e presentare in un rapporto i provvedimenti necessari per istituire un organo di mediazione indipendente e accessibile gratuitamente per l'assicurazione invalidità.

Begründung

Molti beneficiari di prestazioni dell'assicurazione invalidità ne considerano incomprensibili le decisioni. I servizi di consulenza delle organizzazioni di aiuto ai disabili, spesso confrontati con richieste di informazioni in merito, assistono gli interessati nel limite delle loro possibilità. Non esiste tuttavia un organo indipendente a cui gli assicurati possano rivolgersi direttamente e gratuitamente in caso di problemi o divergenze. Quale passo pragmatico per creare fiducia nei confronti dell'assicurazione invalidità, è pertanto necessario istituire un apposito organo di mediazione, come è già stato fatto per l'assicurazione malattie, la SUVA e gli assicuratori privati. Quest'organo ascolterà gli assicurati, verificherà in modo neutrale e imparziale i loro diritti, chiarirà i malintesi e si adopererà per un'equa risoluzione dei conflitti. Con la sua attività, contribuirà a evitare che vengano adite le vie legali.

Il rapporto dovrà esporre i passi necessari per l'istituzione di un tale organo, mostrare quali dovrebbero essere le sue competenze e spiegare se debba anche poter formulare raccomandazioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni dell'autrice del postulato: è necessario garantire che le persone interessate comprendano bene (e accettino più di buon grado) le decisioni dell'assicurazione invalidità (AI) al fine di evitare inutili ricorsi giudiziari. Questo è molto importante non solo per gli assicurati, ma anche per la legittimità dell'AI. Tuttavia, come già indicato nel parere in risposta alla mozione Rossini 13.3516, "Mediatore o ombudsman per l'assicurazione invalidità", il Consiglio federale ritiene che il sistema vigente permetta già di rispondere a queste esigenze.

Al termine degli accertamenti necessari, infatti, gli assicurati interessati ricevono un preavviso in cui l'ufficio AI li informa sulla decisione prevista. Entro 30 giorni, possono poi comunicare il loro parere all'ufficio AI per scritto oppure in un colloquio personale. Di conseguenza, la procedura dell'AI prevede già uno strumento per chiarire direttamente eventuali domande. Va detto anche che gli uffici AI attribuiscono grande importanza alla comprensibilità delle loro decisioni e adottano costantemente i miglioramenti che si rendono necessari.

In qualsiasi momento gli assicurati possono inoltre chiedere consulenza alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi. Grazie alle loro peculiarità (conoscenze tecniche, esperienza pluriennale e altri servizi nell'ambito dell'integrazione di disabili), tali organizzazioni costituiscono l'interlocutore ideale. La Confederazione ne riconosce l'importante ruolo di attori indipendenti, concedendo loro sussidi in particolare per l'attività di consulenza in virtù dell'articolo 74 della legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI; RS 831.20). Questo servizio comprende anche la consulenza giuridica.

Il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre strumenti supplementari. Con il principio inquisitorio e l'applicazione del diritto d'ufficio l'AI dispone infatti di condizioni giuridiche quadro che non sono paragonabili alla situazione giuridica nell'ambito dell'assicurazione privata.

L'istituzione di un organo di mediazione non permetterebbe inoltre all'AI di evitare procedure di ricorso. Dato che gli assicurati hanno in ogni caso la possibilità di adire le vie legali, è infatti molto probabile che debbano comunque ricorrere in giustizia parallelamente a una mediazione, già solo per la brevità dei tempi previsti. Anche in tal caso si produrrebbero quindi costi e difficoltà analoghi a quelli menzionati dall'autrice del postulato e si potrebbe allungare inutilmente la procedura. L'introduzione di un'altra istituzione aumenterebbe il grado di complessità di quelle esistenti, determinando una situazione d'incertezza piuttosto che un miglioramento dell'assistenza agli assicurati.

Infine, può essere utile menzionare che dai rapporti di ricerca "Evaluation Assistenzbeitrag 2012 bis 2016" e "Beruflich-soziale Eingliederung aus Perspektive von IV-Versicherten. Erfolgsfaktoren, Verlauf und Zufriedenheit" (www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Ricerca e valutazione> Rapporti di ricerca > Invalidità / Handicap > Anno 2018 (www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=08/18#pubdb), in tedesco con riassunto in italiano), basati su inchieste condotte tra i beneficiari di prestazioni AI, emerge che il livello di fiducia degli assicurati è elevato.

In considerazione di quanto esposto, il Consiglio federale non può appoggiare l'idea dell'istituzione di una funzione di mediatore per l'AI. Condurre uno studio complementare in materia non apporterebbe quindi alcun valore aggiunto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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