19.3923 · Interpellanza · 2019-06-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il messaggio politico è chiaro: gli edifici devono diventare intelligenti ed efficienti, funzionare come un sistema energetico globale e trasformarsi in centrali elettriche autonome. I settori della tecnica delle costruzioni affrontano questa sfida e si impegnano a offrire ai committenti delle costruzioni un pacchetto globale di prestazioni nell'ambito della progettazione e dell'esecuzione. In particolare nel settore della generazione del calore, le questioni concernenti la scelta del sistema e della produzione elettrica sono praticamente inscindibili e devono essere risolte nel loro insieme con una regolamentazione ottimizzata del consumo proprio. I fatti, tuttavia, dimostrano altro: nessuna impresa "normale" operante nel settore del riscaldamento o degli involucri edilizi può offrire autonomamente impianti fotovoltaici. Il problema non risiede nella mancanza di volontà delle imprese, bensì nella prassi d'autorizzazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), che impone all'installatore elettricista titolare di concessione di utilizzare per i collegamenti soltanto invertitori elettrici che comprendano componenti dell'impianto fino al pannello progettati, forniti e installati da lui stesso.
L'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) prevede la possibilità di rilasciare un'autorizzazione per i lavori d'installazione su impianti speciali. La formazione complementare richiesta a tale scopo ha però oneri talmente elevati che difficilmente i settori della tecnica delle costruzioni di cui sopra sono in grado di adempierli. Gli oneri supplementari connessi agli organismi di controllo accreditati e il controllo prescritto ogni cinque anni costituiscono ulteriori ostacoli alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Queste circostanze fanno sì che la realizzazione degli impianti fotovoltaici naufraghi a causa degli ostacoli giuridici posti alle imprese del settore della tecnica delle costruzioni e ai committenti. Si tratta di un vero e proprio ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050.
Alla luce di tale premessa, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Esiste uno studio sui danni che giustifichi l'elevato grado di protezione per la realizzazione degli impianti fotovoltaici?
2. Il Consiglio federale ritiene che le attuali prescrizioni di sicurezza secondo l'OIBT siano proporzionate?
3. Come deve essere risolto il problema degli ostacoli legati alla sicurezza e ai controlli al momento della realizzazione degli impianti fotovoltaici e quello delle severe condizioni poste dall'esame secondo l'articolo 14 OIBT?
4. È ipotizzabile un'autorizzazione speciale che, sulla scorta di un adeguato attestato di formazione, consenta la realizzazione di impianti fotovoltaici (fino all'invertitore) anche per i settori della tecnica delle costruzioni?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce una grande importanza alla garanzia della sicurezza nel settore degli impianti elettrici. Le prescrizioni vigenti in Svizzera non si discostano in modo significativo da quelle di altri Paesi europei. In un contesto caratterizzato sempre più dalla presenza di operatori del mercato globale, esse garantiscono il rispetto di standard di sicurezza armonizzati a livello europeo per gli impianti elettrici a bassa tensione. Il potenziale di pericolo che per gli impianti fotovoltaici è maggiore è provato empiricamente, da un lato, dall'elevato numero di carenze riscontrate duran-te i controlli di collaudo, dall'altro, dalle specificità tecniche. Con disposizioni a livello di ordinanza, il Consiglio federale adempie il mandato del legislatore di cui all'articolo 3 della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0), secondo il quale è tenuto a garantire che l'energia elettrica non costituisca fonte di pericolo per le persone e le cose.
1. Il Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE), un istituto per i sistemi energetici solari, ha raccolto dati sui danni (incendi) che insorgono in relazione agli impianti fotovoltaici in Germania e li ha pubblicati in un apposito rapporto ("Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland", versione attuale del 29 maggio 2019 disponibile all'indirizzo www.pv-fakten.de). Esso rileva che nell'ultimo ventennio in Germania, in 120 casi, un impianto fotovoltaico è stato all'origine di un incendio che ha prodotto danni maggiori o perdite totali e che, per questa ragione, il rispetto delle norme da parte degli specialisti è la migliore protezione antincendio. Stando al rapporto, gli incendi si verificano spesso quando gli impianti sono costruiti in tempi eccessivamente stretti e da personale non qualificato, motivi per cui sono altrettanto importanti le prescrizioni relative al controllo. Nel rapporto si raccomanda di rendere obbligatorio il collaudo da parte di un terzo indipendente e si richiama l'attenzione sul fatto che si sta valutando se introdurre una verifica periodica della sicurezza per gli impianti fotovoltaici privati, alla stregua di quella obbligatoria prevista ogni quattro anni per gli impianti fotovoltaici commerciali. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) giunge alla stessa considerazione per la Svizzera, in relazione agli impianti soggetti all'obbligo di presentazione dei piani (per i quali esso stesso provvede al collaudo del progetto): molti impianti presentano in parte gravi carenze.
2. Le spiegazioni di cui sopra dimostrano che le prescrizioni esistenti sono necessarie e atte a garantire la sicurezza degli impianti elettrici nonché a ridurre al minimo il rischio di danni. Pertanto, il Consiglio federale ritiene proporzionate le prescrizioni esistenti.
3. Il Consiglio federale è dell'avviso che le prescrizioni vigenti in materia di garanzia della sicurezza e dei controlli degli impianti elettrici siano opportune e ragionevoli anche per gli impianti fotovoltaici e, in particolare, che le stesse non costituiscano un ostacolo alla costruzione e all'esercizio di simili impianti. Lo stesso dicasi per le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'installazione limitata per gli impianti speciali secondo l'articolo 14 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27). In considerazione della complessità e della diversità dei singoli settori della tecnica delle costruzioni, i partenariati e la collaborazione tra i vari specialisti sembrano essere più efficienti ed efficaci rispetto alla concentrazione di tutte le attività rilevanti in un'unica persona o in un'impresa.
4. Vista l'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali di cui all'articolo 14 OIBT, l'autorizzazione speciale suggerita dall'autore dell'interpellanza esiste già. In considerazione dei pericoli associati alla corrente elettrica, per il rilascio di una simile autorizzazione è necessario disporre di conoscenze di base minime in elettro-tecnica e prescrizioni di sicurezza. I requisiti sono già notevolmente inferiori rispetto a quelli previsti per il rilascio di un'autorizzazione generale d'installazione. Il Consiglio federale non ritiene opportuno un ulteriore livellamento verso il basso.
Risposta del Consiglio federale.