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Assegni familiari. Migliorare la situazione giuridica dei lavoratori intermittenti

19.3927 · Mozione · 2019-06-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di migliorare la situazione dei lavoratori intermittenti per quanto riguarda la concessione degli assegni familiari, introducendo uno statuto ad hoc o modalità amministrative semplificate. Queste misure dovranno coprire le persone in situazione precaria che accumulano periodi di lavoro di breve durata o alternano periodi di attività a periodi di disoccupazione, come i lavoratori intermittenti del mondo dello spettacolo.

Begründung

La Legge sugli assegni familiari (LAFam) è pensata per le persone con una situazione occupazionale stabile. Né la LAFam né l'ordinanza sugli assegni familiari prevedono disposizioni particolari per le persone che devono far fronte a frequenti cambiamenti e che alternano periodi di disoccupazione a periodi di attività salariata. Questa situazione riguarda molti giovani e molti cinquantenni, due categorie di persone colpite dalla disoccupazione di lunga durata, inframmezzata da brevi periodi di lavoro, ma anche categorie professionali particolari quali i lavoratori intermittenti del mondo dello spettacolo.

Per loro, ottenere gli assegni familiari è un'impresa kafkiana, caratterizzata da una maggiore precarietà dovuta alla perdita dei diritti o ai forti ritardi nei versamenti causati dalla complessità della burocrazia.

In caso di occupazione irregolare (p. es. lavoro su chiamata, lavoro rimunerato all'ora), si ha diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo in cui si lavora. Per esempio, se qualcuno lavora unicamente in gennaio e in luglio, riceverà gli assegni familiari soltanto per questi due mesi, anche se il suo salario complessivo raggiunge l'importo annuo minimo. Se nel frattempo è disoccupato, si applica il regime di disoccupazione. Tuttavia, in caso di guadagno intermedio, il datore di lavoro versa gli assegni familiari per la durata del contratto di lavoro, a condizione che il reddito minimo sia stato raggiunto. Se un disoccupato, grazie a un'attività salariata o indipendente, realizza un guadagno intermedio che raggiunge il reddito mensile minimo, il datore di lavoro o la cassa di compensazione per assegni familiari devono versargli gli assegni familiari per la durata di questa attività. Inoltre, i redditi derivanti da diverse attività lucrative sono addizionati. Se l'attività genera un guadagno intermedio, l'assicurazione contro la disoccupazione versa un supplemento per il periodo in cui la persona disoccupata non ha diritto agli assegni familiari.

È assolutamente necessaria una semplificazione!

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto dei salariati agli assegni familiari è sostanzialmente legato all'esercizio di un'attività lucrativa e al diritto al salario. Infatti, il finanziamento delle prestazioni è garantito dai datori di lavoro, attraverso i contributi da loro versati alla cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) a cui sono affiliati. Un cambiamento di datore di lavoro implica spesso anche il cambiamento della CAF. In Svizzera esistono oltre 200 CAF.

In base alla legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2), tutti i salariati che percepiscono un reddito soggetto a contributi AVS di almeno 592 franchi al mese o 7110 franchi all'anno possono richiedere il versamento degli assegni familiari. Le persone che lavorano in modo irregolare hanno diritto agli assegni familiari alle stesse condizioni degli altri salariati. Sono previste disposizioni particolari in caso di attività lucrativa presso più datori di lavoro: i salari sono sommati ed è preso in considerazione il reddito totale, una procedura favorevole per le persone con diversi redditi modesti che, presi singolarmente, sono inferiori all'importo minimo che dà diritto alle prestazioni. Per poter beneficiare degli assegni familiari come persone prive di attività lucrativa, occorre figurare come persone senza attività lucrativa ai sensi dell'AVS. Inoltre, non va superato un reddito imponibile di 42 660 franchi all'anno e non devono essere riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI.

Le persone disoccupate sono soggette alla legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e non alla LAFam. Esse possono richiedere un supplemento all'indennità giornaliera che corrisponde all'importo degli assegni familiari cui avrebbero diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Pertanto, una persona che alterna periodi di attività lucrativa e periodi di disoccupazione è soggetta a due legislazioni differenti, le quali però sono coordinate fra loro, in particolare per i casi di guadagno intermedio.

È vero che la procedura che le persone esercitanti un'attività in modo irregolare devono affrontare per ottenere il versamento degli assegni familiari è più articolata e lunga e può dunque comportare ritardi nell'ottenimento delle prestazioni. Inoltre, può succedere che queste persone non percepiscano prestazioni durante i periodi in cui non esercitano alcuna attività lucrativa o non sono disoccupate, ma non adempiono le condizioni di diritto in quanto persone prive di attività lucrativa. Tuttavia, queste difficoltà sono intrinseche al sistema degli assegni familiari.

Il Consiglio federale è consapevole degli inconvenienti che la legislazione vigente può generare per gli interessati. La semplificazione richiesta dall'autore della mozione, però, non potrebbe essere attuata modificando le sole modalità amministrative. E non sarebbe opportuno nemmeno creare uno statuto particolare per queste persone nell'ambito degli assegni familiari, poiché in contraddizione con gli statuti esistenti nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Alla luce dei motivi appena esposti, il Consiglio federale giudica sproporzionato procedere a un profondo rimaneggiamento del sistema degli assegni familiari al solo scopo di regolare questo problema molto specifico.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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