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Includere le misure di case management nei compiti degli organi competenti dell'esecuzione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

19.3961 · Mozione · 2019-08-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di modifica della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in modo da includere le misure di case management nei compiti legali degli organi incaricati di applicare questa legge. Inoltre con questa modifica si devono creare le basi legali necessarie al trattamento di dati personali inclusi quelli particolarmente degni di particolare protezione e di profili della personalità. Il trattamento di questo tipo di dati dovrà essere possibile solo con il consenso della persona interessata. Il consenso deve essere rilasciato in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Nel caso in cui entri in vigore la revisione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD), invece di una base legale per il trattamento dei profili della personalità deve essere prevista una base legale per la profilazione ai sensi della nuova LPD.

Begründung

Le misure di case management non rientrano nel catalogo dei compiti previsto nella LAINF. Ne consegue che per il trattamento dei dati personali nel contesto di queste misure gli organi incaricati dell'esecuzione non possono ricorrere a basi legali, dato che in questo caso l'articolo 17 capoverso 2 lettera c LPD è l'unico applicabile. Le assicurazioni contro gli infortuni possono dunque trattare i dati personali per eseguire le misure di case management solo eccezionalmente e dopo aver ottenuto il consenso delle persone interessate nel singolo caso. Queste condizioni limitano la portata delle misure e ne mettono in pericolo lo sviluppo nonché i vantaggi che ne derivano per le assicurazioni e le persone interessate.

L'esecuzione delle misure di case management richiede il trattamento di dati personali particolarmente degni di protezione, ma anche la compilazione di profili della personalità. Le basi legali per il trattamento di dati personali deve perciò includere anche questa categoria speciale.

Il disegno di revisione della LPD elimina la nozione di "profili della personalità" e introduce quella di "profilazione". Se il disegno di revisione verrà approvato, la base legale nella LAINF dovrà essere adeguata e il termine "profili della personalità" sostituito con "profilazione".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come opportunamente precisato nella motivazione della mozione, le misure di case management non rientrano nel catalogo dei compiti e delle prestazioni previsto nella legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). Se così fosse, ogni assicurato avrebbe la possibilità di esigerne e, in caso di controversia, di chiedere una decisione impugnabile. Per gli assicuratori LAINF ne deriverebbe un onere supplementare ingestibile, dal momento che le misure di case management dell'assicuratore infortuni sono prese in considerazione solo in pochissimi casi di sinistro come forma particolare di sostegno all'assicurato.

Fondamentalmente, si tratta di determinare che cosa intenda concretamente la LAINF per case management e misure di case management. Prima di introdurlo nella legge, ne vanno chiariti concetto e contenuto.

Gli assicuratori LAINF ricorrono al case management, ove necessario, nei casi gravi o in presenza di criticità nel processo di guarigione. Il sostegno fornito alla vittima dell'infortunio può assumere forme molto diverse: dalla gestione del trattamento nel quadro del principio della prestazione in natura, all'assistenza psicologica sotto forma di visite regolari di un case manager, all'aiuto nel coordinamento di tutti gli attori coinvolti, compresi i rappresentanti legali dell'infortunato, o nella ricerca e mediazione di posti adeguati per l'integrazione. Un obbligo generale che prescrivesse il case management, in tutta la varietà dei suoi contenuti, come prestazione obbligatoria, cioè fruibile da ogni assicurato, degli assicuratori LAINF, andrebbe troppo lontano e comporterebbe una regolamentazione eccessiva.

Va inoltre osservato che nel diritto svizzero delle assicurazioni sociali l'integrazione è un compito legale dell'assicurazione invalidità. Ciò vale anche per la reintegrazione delle persone infortunate. Secondo l'articolo 19 capoverso 1 LAINF, il diritto alla rendita nasce qualora non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità. Fare del case management, che rappresenta un sostegno facoltativo all'integrazione da parte dell'assicuratore LAINF, un obbligo legale sarebbe contrario al sistema e creerebbe un dualismo giuridico rispetto all'assicurazione invalidità.

Per ragioni sistemiche, economiche e amministrative è preferibile non aggiungere il case management ai compiti obbligatori per legge degli assicuratori LAINF. Occorre invece attenersi al sistema consolidato secondo cui gli assicuratori LAINF possono accordare adeguate misure di sostegno a favore dell'infortunato solo ove risultino appropriate alla gravità e alla complessità del caso.

La mozione prevede inoltre che per il trattamento dei dati correlato al case management debba essere dato il consenso per scritto o in un'altra forma che consenta di conservarne una traccia scritta. La LAINF autorizza già gli assicuratori infortuni a trattare i dati personali, compresi i dati sanitari degni di particolare protezione, per stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali (art. 96 lett. b LAINF). Il Consiglio federale ritiene quindi che le attuali basi legali concernenti il trattamento dei dati siano sufficienti per gli assicuratori infortuni e i loro compiti.

Il messaggio relativo alla revisione totale della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1) prevede già la nuova nozione di profilazione all'articolo 96 capoverso 2 D-LAINF (messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939 e segg.). Su questo punto la richiesta formulata nella mozione è già soddisfatta con la proposta di revisione del Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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