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19.3964 · Mozione · 2019-08-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di modifica dell'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), con cui gli organi incaricati di applicare la presente legge - o che ne controllano o sorvegliano l'esecuzione - vengono autorizzati a comunicare a determinate condizioni agli istituti di assicurazione privati contro gli infortuni i dati, compresi quelli personali, necessari per coordinare la valutazione e il calcolo del diritto alle prestazioni. I dati comunicati devono concernere lo stesso infortunio professionale o non professionale oppure lo stesso caso di malattia professionale e devono riferirsi esclusivamente alle relative circostanze e diagnosi. La modifica precisa se del caso questi dati.

Begründung

Il catalogo all'articolo 97 capoverso 1 LAINF deve essere ampliato al fine di garantire una cooperazione efficace tra l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le corrispettive assicurazioni private.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le prestazioni rimborsate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono definite nella legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), quelle a carico dell'assicurazione complementare sono disciplinate nel contratto d'assicurazione ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Pertanto la LAINF, quale assicurazione sociale obbligatoria, non prevede disposizioni per il coordinamento della valutazione e del calcolo del diritto alle prestazioni di un'assicurazione complementare secondo la LCA.

I dati sanitari sono informazioni personali particolarmente sensibili, che devono essere protette e possono essere trasmesse solo in casi eccezionali strettamente limitati. Le assicurazioni complementari possono procurarsi le informazioni necessarie per coordinare, valutare e calcolare il diritto alle prestazioni dall'assicurato stesso o, su sua autorizzazione scritta, dall'assicuratore LAINF competente. Pertanto già oggi i dati dell'assicurato possono, previo suo consenso, essere trasmessi a terzi quali le assicurazioni complementari.

Ai fini di una gestione prudente e cauta dei dati sanitari particolarmente sensibili degli assicurati si deve rinunciare ad autorizzare in modo generalizzato la trasmissione dei dati dall'assicuratore LAINF alle assicurazioni complementari senza il consenso dell'assicurato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.