19.3965 · Mozione · 2019-08-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di modifica della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) in cui vengono create le basi legali per il trattamento e la comunicazione di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, da parte degli esercenti di aeroporti e se del caso dei suoi responsabili del trattamento.
Il Consiglio federale coordina se del caso i suoi lavori con la strategia nazionale per la lotta contro il terrorismo, approvata nel 2015. Inoltre, nel caso in cui la revisione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) venga approvata, il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno in cui gli esercenti di aeroporti sono autorizzati alla profilazione ai sensi della futura LPD e a comunicare a terzi specifici determinati dati scaturiti da questo tipo di trattamento.
Begründung
Nel quadro della loro concessione gli esercenti di aeroporti sono considerati organi federali. Essi possono trattare e comunicare dati personali soltanto se lo prevede una legge. Il trattamento di dati degni di particolare protezione o profili della personalità necessita di una base stabilita in una legge in senso formale (art. 17 e 19 LPD).
Gli aeroporti devono trattare diversi dati per garantire la sicurezza dei passeggeri, del personale aeronautico, della gestione e dell'infrastruttura nonché per sorvegliare l'accesso nel settore controllato dalla sicurezza, ispezionare in caso di infortuni e incidenti, registrare violazioni del regolamento d'esercizio da parte del personale aeronautico oppure per eseguire processi concernenti i passeggeri come il check-in, il passaggio nel settore aereo e il boarding. Questo tipo di trattamento dei dati si basa in particolare sull'articolo 107a LNA, sugli articoli 122a e seguenti dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA), sull'articolo 4 dell'ordinanza del DATEC del 20 luglio 2009 sulle misure di sicurezza dell'aviazione (OMSA) nonché su norme e raccomandazioni vincolanti dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) o del diritto europeo. Sulla base dell'OMSA, l'Ufficio federale dell'aviazione civile ha emanato il Programma nazionale di sicurezza nell'aviazione (NASP) che contempla un approccio globale relativo alle misure di sicurezza, in particolare la possibilità della videosorveglianza ma anche, ad esempio, il trattamento di dati biometrici. Tuttavia l'OMSA e il NASP non costituiscono una base legale sufficiente.
Inoltre attualmente mancano le relative basi legali in ambito di comunicazione di dati di personali agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni, alle imprese di trasporto aereo e alle imprese che forniscono prestazioni in ambito di operazioni doganali o di assistenza ai passeggeri. Queste comunicazioni sono tuttavia necessarie per il buon andamento dei processi aeroportuali. Le nuove basi legali si limiteranno ai dati strettamente necessari per l'adempimento dei compiti dei destinatari dei dati.
Le disposizioni dovrebbero rendere possibile anche l'elaborazione e la comunicazione di dati degni di particolare attenzione e profili della personalità. Gli esercenti degli aeroporti e i loro responsabili del trattamento devono poter elaborare queste categorie speciali di dati per adempiere i loro compiti.
Il disegno di revisione della LPD sopprime l'espressione "profilo della personalità" e introduce il termine "profilazione". In caso di adozione del disegno bisogna adeguare la base legale nella LNA e sostituire "profilo della personalità" con "profilazione".
Questo strumento è importante per la gestione dei flussi di passeggeri e permetterà agli aeroporti di fornire ai suoi passeggeri prestazioni di alta qualità.
Infine il Consiglio federale coordina i propri lavori, in particolare quelli in relazione alle misure di polizia in ambito di lotta contro il terrorismo, con i lavori inerenti la sua strategia nazionale per la lotta contro il terrorismo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'esercente dell'aeroporto è responsabile di svariati compiti inerenti la sicurezza aerea. In particolare deve garantire la sicurezza delle operazioni, delle infrastrutture, del personale aeroportuale e dei passeggeri. In virtù dell'articolo 107a capoversi 2, 3 e 5 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), l'esercente dell'aeroporto può già trattare e comunicare i dati degni di particolare protezione di persone e imprese attive nell'aviazione civile. Detta base legale permette attualmente anche di trattare i profili della personalità.
Il Consiglio federale non ritiene necessario estendere le competenze degli esercenti degli aeroporti nell'ambito del trattamento dei dati. La sicurezza aerea è garantita dall'attuazione di misure articolate e richiede un'azione univoca e pianificata, coordinata tra vari organismi. In considerazione delle varie competenze, non solo l'esercente dell'aeroporto è chiamato a garantire la protezione contro atti di interferenza illecita, ma anche le autorità, le imprese di trasporto aereo oppure i fornitori di servizi della sicurezza aerea e di assistenza a terra. Tali prescrizioni sono in sintonia con le norme e le raccomandazioni internazionali dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) e dell'UE nonché, tra l'altro, sancite nella LNA, nell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01) e nell'ordinanza sulle misure di sicurezza dell'aviazione (OMSA; RS 748.122). Il Programma nazionale svizzero di sicurezza nell'aviazione (NASP) le specifica ulteriormente.
L'attuale ripartizione dei compiti si è dimostrata valida. Il Consiglio federale non intende pertanto modificarla come proposto nella presente mozione. I temi importanti per la sicurezza legati alle procedure per i passeggeri, come ad esempio il check-in o il boarding, competono alle imprese di trasporti aerei. Le indagini sugli infortuni e le violazioni al regolamento d'esercizio da parte del personale aeronautico spettano alle autorità di vigilanza o di sicurezza incaricate della sicurezza aerea. Tali processi non fanno parte dei compiti dell'esercente dell'aeroporto, motivo per cui non è necessario estendere le sue competenze per trattare i relativi dati.
L'esercente dell'aeroporto è però responsabile della sorveglianza dell'accesso nel settore aereo. Già oggi è prassi sottoporre le persone che lavorano nell'area protetta dell'aeroporto ad un controllo dei precedenti personali. Con l'introduzione della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT), grazie a una modifica della LNA, l'esercente dell'aeroporto sarà autorizzato a chiedere le necessarie informazioni alle autorità di polizia. La legge entrerà in vigore presumibilmente nel 2021, in questo modo sarà possibile estendere la base giuridica, permettendo all'esercente dell'aeroporto, alle imprese di trasporti aerei e alle autorità di polizia di rilevare, comunicare e analizzare i dati inerenti il controllo dei precedenti personali.
Nel caso di un'approvazione del disegno di revisione della legge sulla protezione dei dati (D-LPD), la mozione esige anche la creazione di una base giuridica per la cosiddetta profilazione. Nell'ambito dell'elaborazione del D-LPD, il Consiglio federale ha esaminato l'integrazione di una tale base giuridica nell'articolo 107a LNA. Era tuttavia del parere che questo tipo di trattamento di dati non fosse necessario alle autorità federali interessate nell'ambito dell'adempimento dei compiti sanciti dalla legge. L'autorizzazione alla profilazione violerebbe i principi di proporzionalità e limitazione delle finalità (cfr. testo dell'articolo 107a LNA; FF 2017 pag. 3661). Il Consiglio nazionale ha confermato questa valutazione e l'articolo 107a LNA è stato adottato senza modifiche. Il Consiglio federale non vede pertanto alcun motivo per adeguare in futuro il contenuto dell'articolo 107a LNA.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.