19.3996 · Interpellanza · 2019-09-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
L'attività di negoziazione ad alta frequenza cela sempre più potenziali rischi sistemici per la piazza finanziaria, per la stabilità finanziaria e di conseguenza per l'economia svizzera. Se il 50 per cento del volume di mercato (o una quota superiore, come negli Stati Uniti) fosse controllato da pochi commercianti ad alta frequenza, il potere di questi "monopolisti" potrebbe portare al fallimento del mercato equo, ma avrebbe anche ripercussioni su tutto il settore mettendo quindi a repentaglio l'intero sistema. Questo fatto è di particolare rilevanza dal maggio 2018, considerato che, grazie alle microonde, SIX ha nuovamente dimezzato il tempo di trasmissione dei dati concernenti le negoziazioni e che nell'anno successivo le transazioni sono cresciute del 14,74 per cento.
Conformemente all'articolo 31 capoverso 1 dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, la sede di negoziazione deve essere in grado di individuare:
a. gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica;
b. gli algoritmi utilizzati; e
c. i commercianti.
Con riferimento alla risposta in merito all'interpellanza 16.3029, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Qual è la quota di negoziazione algoritmica in Svizzera?
2. Quanti algoritmi diversi vengono utilizzati?
3. Quanti commercianti dei partecipanti adottano strategie di negoziazione ad alta frequenza?
Stellungnahme des Bundesrates
La negoziazione algoritmica si basa sull'utilizzo di algoritmi digitali che determinano automaticamente l'avvio e i parametri di un ordine. La negoziazione ad alta frequenza è un caso particolare di negoziazione algoritmica. Studi scientifici hanno dimostrato che può influire positivamente sulla qualità del mercato a livello microstrutturale. La negoziazione ad alta frequenza cela però anche una serie di rischi. Con la legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) e la relativa ordinanza di esecuzione (ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi), entrate in vigore nel 2016, la negoziazione algoritmica è stata disciplinata nel diritto sui mercati finanziari (per i dettagli cfr. risposta del Consiglio federale del 20 aprile 2016 in merito all'interpellanza Chevalley 16.3029).
La legislazione sull'infrastruttura finanziaria obbliga le sedi di negoziazione (ad es. le borse) a garantire un commercio ordinato (art. 30 LInFi). La normativa sulle borse si fonda sul principio dell'autodisciplina. Con l'introduzione della LInFi il legislatore ha mantenuto tale principio, concretizzandone però anche i limiti. È stato tra l'altro precisato che l'autodisciplina sottostà alla vigilanza della FINMA (art. 27 LInFi; messaggio LInFi, FF 2014 6460). La sede di negoziazione obbliga i partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche a segnalare gli ordini algoritmici e ad assicurarsi che i loro sistemi non causino perturbazioni della sede di negoziazione e che gli algoritmi e i meccanismi di controllo impiegati siano soggetti a test adeguati (art. 30 LInFi; art. 30, 31, 40 e 41 OInFi). In virtù del principio dell'autodisciplina, la sede di negoziazione indica questi requisiti nei propri regolamenti e ne sorveglia l'osservanza. I regolamenti sottostanno all'approvazione della FINMA (art. 27 cpv. 4 LInFi).
Il Consiglio federale non dispone di dati che indicano la quota di negoziazione algoritmica, gli algoritmi utilizzati o i commercianti dei partecipanti delle sedi di negoziazione che adottano le strategie di negoziazione ad alta frequenza. Queste informazioni sono detenute dalle sedi di negoziazione che consentono ai loro partecipanti la negoziazione algoritmica. Nemmeno la FINMA è in possesso di tali dati. Essa si assicura però che la sede di negoziazione sia in grado di rispettare i requisiti di cui agli articoli 30 LInFi e 31 OInFi. La FINMA può effettuare questa verifica anche senza rilevare dati concreti.
Il Consiglio federale intende usare l'imminente verifica della LInFi (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 14 settembre 2018) tra l'altro per valutare l'efficacia delle regolamentazioni concernenti la negoziazione algoritmica. Infine va osservato che lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e dei corsi sono vietati e punibili anche in relazione alla negoziazione algoritmica.
Risposta del Consiglio federale.