Lexipedia

19.3998 · Mozione · 2019-09-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio è incaricato di modificare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) affinché le autorità cantonali possano assegnare un luogo di residenza o un alloggio nel Cantone anche ai rifugiati riconosciuti che percepiscono l'aiuto sociale.

Begründung

Per agevolarne l'integrazione, la LStrI consente ai Cantoni di assegnare un luogo di residenza alle persone ammesse provvisoriamente che percepiscono l'aiuto sociale. La presente mozione mira a estendere questa disposizione ai rifugiati riconosciuti al fine di evitare nei Comuni concentrazioni eccessive di persone del medesimo Paese, il che potrebbe ostacolare l'integrazione, in particolare dei bambini e dei giovani. La suddetta disposizione intende anche promuovere la disponibilità dei rifugiati riconosciuti a inserirsi nel mercato del lavoro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 26 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e dell'articolo 58 della legge sull'asilo (RS 142.31), i rifugiati riconosciuti possono scegliere liberamente, alle medesime condizioni previste per gli stranieri in generale, il luogo di residenza all'interno del Cantone a cui sono attribuiti. Una limitazione diretta della libera scelta del luogo di residenza per i rifugiati riconosciuti imporrebbe pertanto di introdurre nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione una disposizione che preveda una limitazione analoga per tutti gli stranieri. Una misura di questo tipo non sarebbe tuttavia opportuna.

Secondo l'articolo 23 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, i rifugiati riconosciuti hanno diritto alle medesime prestazioni di aiuto sociale concesse agli Svizzeri. La Confederazione non è competente per legiferare in materia di aiuto sociale per i cittadini svizzeri, ma i Cantoni possono prevedere nella loro legislazione la possibilità di accordare un aiuto sociale in natura, in particolare sotto forma di alloggi. In tal modo, ai rifugiati può essere attribuito direttamente un luogo di residenza all'interno del Cantone accordando loro un alloggio temporaneo a titolo di prestazione in natura ai sensi della legislazione in materia di aiuto sociale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.