19.4011 · Mozione · 2019-09-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sulla caccia (OCP), in particolare l'articolo 10, affinché il risarcimento dei danni provocati dalle specie protette di cui al capoverso 1 lettere a e b venga integralmente assunto dalla Confederazione, adottando nel contempo i necessari correttivi al fine di semplificare e velocizzare la procedura di richiesta per i risarcimenti.
Begründung
Negli ultimi decenni in Svizzera, come del resto in tutta Europa, stiamo assistendo ad un aumento costante delle popolazioni delle specie protette e con esso al conseguente aumento dei danni da esse provocate. Emblematico il caso del lupo, la specie più problematica, la cui presenza si sta diffondendo sempre più su tutto il territorio, tanto che dai quattro o cinque esemplari presenti nel 2000 siamo passati fra gli anni 2016-2018 a circa cinquanta, con branchi che si stanno formando un po' ovunque (attualmente sono ben nove!). Purtroppo il fenomeno è stato sottovalutato dalle autorità e inevitabilmente le situazioni di conflitto, che provocano malumori e preoccupazione soprattutto nelle cerchie interessate (in particolare agricoltori e allevatori), stanno crescendo. È del tutto evidente che questa maggiore densità delle popolazioni di lupi, come pure di linci, castori, eccetera, avrà come conseguenza diretta un importante aumento dei danni che dovranno essere risarciti, e questo anche qualora la revisione della legge federale sulla caccia attualmente all'esame del Parlamento dovesse entrare in vigore: il previsto allentamento dei criteri per l'abbattimento del lupo non permetterà comunque di modificare sostanzialmente la situazione.
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni provocati da queste specie, l'articolo 10 OCP prevede che la Confederazione si assuma i costi provocati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati nella misura dell'80 per cento, mentre quelli da castori, lontre e aquile del 50 per cento; la differenza viene posta a carico dei Cantoni. Una ripartizione che tuttavia appare iniqua. Non si vede infatti per quale motivo i Cantoni debbano assumersi dei costi per danni causati da specie che risultano protette per volontà del legislatore federale; da parte loro i Cantoni devono comunque già sopportare tutta una serie di costi legati alla gestione di questi casi, come gli accertamenti, le indagini, i monitoraggi, eccetera. Da qui le ragioni alla base della presente mozione, con cui si chiede anche di semplificare e velocizzare la relativa procedura.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 13 capoverso 4 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia; LCP; RS 922.0), Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il Consiglio federale determina le condizioni del risarcimento.
Nel quadro dell'adempimento della mozione Engler 14.3151, "Convivenza tra lupi e comunità montane", il Parlamento ha esaminato le modifiche alla legge sulla caccia, di cui ha approvato la revisione il 27 settembre. In tale contesto, non è stato messo in discussione il sistema finora applicato di compensazione delle perdite sostenute congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Il Consiglio federale non vede quindi alcun motivo per entrare nel merito delle questioni espresse nella presente mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.