19.4050 · Mozione · 2019-09-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a creare le basi legali che disciplinino la coltivazione di piante con genoma editato, non soggette all'introduzione di un patrimonio genetico diverso dalla specie, e che spieghino in modo chiaro che queste piante non rientrano nel campo di applicazione della legge sull'ingegneria genetica (LIG) e in particolare non sono soggette al divieto di ricorso all'ingegneria genetica. In tal modo si spiana la strada all'editing genomico e al suo potenziale quale alternativa all'impiego di prodotti fitosanitari inquinanti nella produzione di derrate alimentari.
Begründung
Dopo l'ultima proroga fino a fine 2021 della moratoria per la coltivazione di piante geneticamente modificate, la scienza ha di nuovo fatto passi da gigante, fra i quali vi è stato l'ulteriore sviluppo della tecnica dell'editing genomico, che si differenzia sostanzialmente dalle procedure di ingegneria genetica tradizionale. Questa tecnica consente di modificare il patrimonio genetico esistente di un organismo, come succederebbe in natura a seguito di un'eventuale mutazione. Il risultato non è diverso da quello ottenuto con organismi modificati con processi di allevamento tradizionali ed è altrettanto sicuro. Vi sono piante coltivate con metodi convenzionali molto meno precisi che non sono soggette alla legge sull'ingegneria genetica. Non si intravedono ragioni scientifiche che spieghino per quale motivo modifiche genetiche identiche vengano disciplinate in modo completamente differente a seconda del metodo di produzione. Una regolamentazione chiara dell'editing genomico aiuterebbe anche la promozione delle innovazioni e della ricerca in questo campo poiché sussiste tuttora un enorme potenziale a livello globale, per esempio a favore della sicurezza alimentare. La Svizzera quale luogo di innovazione potrebbe assumere un ruolo guida e fornire un grande contributo. Questa nuova tecnica racchiude enormi opportunità, segnatamente in considerazione della protezione dell'ambiente e dell'obiettivo di ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari. Con metodi e prodotti poco inquinanti, l'editing genomico può contribuire a una protezione efficace dell'ambiente e alla coltivazione efficiente di derrate alimentari. Per queste ragioni il Consiglio federale dovrà escludere dalla LIG le piante modificate con l'editing genomico e creare una base legale che disciplini la coesistenza tra le piante modificate con tale tecnica e i metodi tradizionali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91), gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. Anche le nuove tecniche di editing genomico intervengono sul materiale genetico dell'organismo in questione, modificandolo. Non trattandosi di un fenomeno possibile in natura, i nuovi procedimenti devono essere considerati, dal punto di vista tecnico e giuridico, alla stregua delle tecniche di ingegneria genetica.
Per determinate tecniche di modificazione genetica tradizionali, come la mutagenesi mediante radiazioni o l'impiego di sostanze chimiche, è prevista un'eccezione secondo l'allegato 1 capoverso 3 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (RS 814.911), per cui le medesime sono state escluse dal campo d'applicazione della LIG. Questa scelta è motivata dal fatto che, quando fu introdotta la legge sull'ingegneria genetica, l'uso di tali pratiche risultava già sicuro e di lunga data.
Il caso delle piante con genoma editato, non soggette all'introduzione di un patrimonio genetico diverso dalla specie, non è paragonabile - sul piano tecnico e giuridico - alle tecniche di mutagenesi convenzionali. Come evidenziato nella motivazione, l'editing genomico si differenzia in maniera sostanziale dalle classiche procedure di ingegneria genetica. Attualmente, l'editing genomico non può ancora contare su una "history of safe use", in particolare su informazioni relative alle ricadute ambientali, come invece era il caso di tali procedure all'entrata in vigore della LIG, che ne ha giustificato l'eccezione. Alla luce di ciò, il 25 luglio 2018 anche la Corte di giustizia europea ha stabilito che per le nuove tecniche si debba adottare il principio di prevenzione e che il caso dell'editing genomico oggetto della sentenza debba rimanere assoggettato alla legislazione europea in materia di ingegneria genetica.
Nell'agricoltura, attualmente non vi sono informazioni certe a garanzia del fatto che con l'impiego a fini agricoli di piante con genoma editato e a fronte di un rischio accettabile si possa prevedere di ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Una modifica della LIG proposta dal Consiglio federale nel 2016 ha evidenziato come il Parlamento sia contrario alla coltivazione di OGM così come all'adozione di misure atte a consentire la coesistenza tra OGM e non OGM. La nuova regolamentazione dell'editing genomico citata nella mozione consentirebbe l'uso di prodotti con genoma modificato secondo la legislazione agricola e quindi darebbe il via libera ad applicazioni che, a seconda di come sarà definita la normativa, non saranno conformi ai principi della LIG, ossia il principio di prevenzione e causalità, la libertà di scelta dei consumatori e le norme relative all'etichettatura e all'informazione.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio federale ritiene che non sia al momento opportuno escludere dal campo d'applicazione della disciplina sull'ingegneria genetica la coltivazione di piante con genoma editato, non soggette all'introduzione di un patrimonio genetico diverso dalla specie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.