19.4060 · Interpellanza · 2019-09-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera si è più volte impegnata, sia a livello nazionale che internazionale, a combattere le disparità di genere e la violenza sulle donne e a tutelare i diritti umani, per esempio con la ratifica delle norme internazionali sui diritti umani e della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW). Inoltre, in qualità di Stato membro dell'ONU, ha attuato la risoluzione del Consiglio di sicurezza relativa alle donne, alla pace e alla sicurezza e ha ratificato il trattato internazionale sul commercio delle armi (ATT, Arms Trade Treaty).
L'ATT stabilisce per la prima volta norme giuridiche vincolanti sul commercio internazionale delle armi e riconosce il legame tra questo commercio e la violenza di genere. L'articolo 7 dell'ATT stabilisce che l'esportazione di armi, materiale bellico, munizioni e componenti è illegale qualora tali armi possano contribuire a provocare gravi violazioni dei diritti umani oppure gravi atti di violenza di genere o di violenza contro donne e bambini (paragrafo 4).
In base all'articolo 7, prima di autorizzare l'esportazione occorre appurare se vi è il rischio che le armi, il materiale bellico, le munizioni e i componenti possano essere usati per commettere o agevolare gravi atti di violenza di genere o di violenza contro donne e bambini ed eventualmente, in seguito, rifiutare l'autorizzazione. La verifica riguarda tutti gli Stati, non solo quelli coinvolti in un conflitto armato.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. In che modo la Svizzera garantisce il rispetto dell'articolo 7 paragrafo 4 dell'ATT?
2. In che modo la Svizzera effettua un'analisi del rischio di violenza di genere? Su quali prove si basa il nostro Paese?
3. In che modo la Svizzera garantisce che l'analisi venga svolta in maniera obiettiva e indipendente dal momento che una parte delle domande di esportazione da autorizzare viene presentata da aziende parastatali?
4. Nell'ambito delle verifiche delle esportazioni di materiale bellico (post-shipment verification), in che modo la Svizzera garantisce che le armi leggere e di piccolo calibro esportate non pregiudichino la sicurezza delle donne, anche nella loro sfera privata?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La violenza di genere esercitata o facilitata con l'uso delle armi si verifica spesso durante i conflitti armati o nei Paesi in cui i diritti umani vengono violati in modo grave e sistematico.
Prima di autorizzare le esportazioni di materiale bellico si valuta innanzitutto se vi è il rischio di violazione dei diritti umani e, in tale contesto, si tiene conto della probabilità che vengano commessi gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini secondo l'articolo 7 paragrafo 4 del Trattato sul commercio delle armi (ATT, Arms Trade Treaty, RS 0.518.61). Secondo i criteri stabiliti nell'ordinanza sul materiale bellico (OMB, RS 514.511) occorre considerare la situazione all'interno del Paese destinatario, in particolare il rispetto dei diritti umani e la rinuncia all'impiego di bambini-soldato (art. 5 cpv. 1 lett. b OMB). Inoltre, le domande di esportazione vengono respinte se il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani (art. 5 cpv. 2 lett. b OMB) o se esiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile (art. 5 cpv. 2 lett. d OMB). La violenza di genere e la violenza sessuale rientrano perciò nei criteri concernenti il rispetto dei diritti umani previsti dalla legislazione svizzera sul materiale bellico e come tali sono inclusi nell'analisi del rischio. Poiché l'acquisto di armi sul mercato nero favorisce gli atti di violenza di genere, la scelta di non trasferire armi a destinatari finali indesiderati, come previsto dal criterio di esclusione di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera e OMB, contribuisce indirettamente a evitare la violenza di genere.
In casi come questi, i criteri di autorizzazione e i motivi di esclusione delle esportazioni di materiale bellico in vigore concorrono a far sì che le armi esportate dalla Svizzera non vengano impiegate per compiere atti di violenza di genere.
2./3. Le autorizzazioni all'esportazione vengono rilasciate dopo una valutazione caso per caso dalla SECO d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE. Nell'analisi del rischio di violazione dei diritti umani sono coinvolti diversi servizi, che per il DFAE sono la Divisione Politica di sicurezza, la Divisione Sicurezza umana, la Direzione del diritto internazionale pubblico, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e le ambasciate dei Paesi destinatari. La collaborazione tra questi servizi permette di riunire le competenze necessarie per la procedura di autorizzazione, alla quale partecipano anche specialisti della violenza di genere. L'analisi del rischio si affida inoltre a fonti esterne, come ad esempio i rapporti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) o di organizzazioni quali Amnesty International e Human Rights Watch. Nell'ambito delle singole valutazioni tutti i richiedenti sono trattati allo stesso modo.
4. La post-shipment verification (PSV) permette di controllare in loco il rispetto della dichiarazione di non riesportazione firmata dal destinatario finale, conformemente all'articolo 5a capoverso 3 OMB. La PSV ha quindi anche una funzione preventiva volta a impedire che le armi esportate dalla Svizzera vengano trasferite a un destinatario finale indesiderato e che finiscano in zone di conflitto dove saranno utilizzate per compiere atti di violenza di genere.
In questo modo si riduce indirettamente il rischio che il materiale bellico svizzero venga usato per esercitare violenza contro le donne.
Il piano d'azione nazionale per l'attuazione della risoluzione 1325 dell'ONU punta a realizzare una politica di sicurezza sensibile ai problemi di genere e contiene anche misure per incrementare la presenza femminile e tenere in maggiore considerazione gli aspetti legati al genere nel controllo del disarmo e degli armamenti.
Risposta del Consiglio federale.