19.4072 · Mozione · 2019-09-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di inserire nel Codice civile svizzero (CC) una disposizione che imponga ai Cantoni di provvedere affinché i mandati precauzionali possano essere consegnati, aperti o chiusi, in custodia ad un pubblico ufficio (analogamente agli art. 504 e 505 cpv. 2 CC per i testamenti).
Il Consiglio federale è inoltre incaricato di inserire nel Codice civile svizzero una disposizione che obblighi l'autorità di protezione degli adulti a informarsi (non soltanto presso l'ufficio dello stato civile ma anche) presso il pubblico ufficio se sussiste un mandato precauzionale nel caso in cui una persona è divenuta incapace di discernimento e si ignora l'esistenza di un tale mandato.
Begründung
Conformemente agli articoli 504 e 505 capoverso 2 CC i Cantoni devono garantire una conservazione adeguata dei testamenti presso un pubblico ufficio. Lo scopo è proteggere gli interessati, tramite misure di polizia legale, dalle conseguenze della perdita del documento che, in caso di decesso, deve essere sempre disponibile quale mezzo di prova ed essere aperto in condizioni sicure.
Nel caso dei mandati precauzionali, invece, non sono previsti obblighi di questo tipo per i Cantoni. Il diritto federale contempla unicamente la possibilità di registrare, dietro pagamento di un emolumento, in una banca dati centrale (Infostar) dell'ufficio dello stato civile l'avvenuta costituzione di un mandato precauzionale e il suo luogo di conservazione (p. es. a casa, in una cassetta di sicurezza, ecc.), ma non di depositare il mandato precauzionale stesso. Sussiste pertanto il rischio che quando una persona diviene incapace di discernimento l'originale del mandato precauzionale non sia più reperibile, volutamente o accidentalmente (in particolare se il mandato è costituito con un atto di proprio pugno, nel cui caso di norma esiste soltanto un esemplare originale). Ciononostante una parte dei Cantoni (AG/AI/AR/BL/BS/GL/OW/UR/SG/SH/TG/ZH) ha designato, anche in assenza di una disposizione federale, un servizio cantonale di deposito, permettendo ai cittadini di depositare, dietro pagamento di un emolumento, i mandati precauzionali presso un pubblico ufficio.
Considerato che ogni Cantone è già obbligato a garantire, dietro pagamento di un emolumento, il deposito dei testamenti presso un pubblico ufficio, non si capisce perché un obbligo di questo tipo non debba sussistere anche per i mandati precauzionali, tanto più che non cagionerebbe costi supplementari (l'infrastruttura è già disponibile e il deposito è effettuato dietro pagamento di un emolumento).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.