19.4099 · Interpellanza · 2019-09-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel 2020 la Svizzera dovrà presentare il prossimo rapporto nazionale all'attenzione del comitato ONU sui diritti dell'infanzia. La Convenzione sui diritti del fanciullo conferisce a ogni minore, indipendentemente dalla sua cittadinanza, il diritto alla medesima protezione dalla violenza, dallo sfruttamento e dall'abbandono. Dal 1° gennaio 2013 le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) sono responsabili della protezione di diritto civile dei minori, ossia sono coinvolte se il bene del minore è messo in pericolo e i genitori non sono in grado di porre spontaneamente rimedio alla situazione (art. 307 CC).
Le APMA non possono tuttavia intervenire presso altre autorità che prendono decisioni che influiscono sul bene del minore. Inoltre le autorità di protezione dei minori si occupano di un minore soltanto se è in corso una procedura volta a esaminare misure di protezione di diritto civile o se è già stata disposta una misura a tutela di un minore. Le autorità che decidono in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di un minore devono tenere autonomamente conto del principio del bene del minore.
In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Dall'istituzione dell'APMA, in quante procedure d'asilo con richiedenti minorenni accompagnati era contemporaneamente pendente una procedura di protezione dei minori?
2. Dove ritiene necessario intervenire affinché nelle procedure d'asilo venga tenuto adeguatamente conto del bene del minore in caso di decisioni rilevanti per il soggiorno?
3. Come intende garantire, in particolare nel prossimo rapporto all'attenzione del comitato ONU sui diritti dell'infanzia, il diritto dei richiedenti l'asilo minorenni alla medesima protezione dalla violenza e dalla negligenza assicurata ai minori residenti in Svizzera?
4. Come valuta l'idea di prevedere una seconda eccezione all'articolo 83 lettera d numero 1 della legge sul Tribunale federale che permetta di impugnare le decisioni d'asilo dinanzi al Tribunale federale se è contemporaneamente in corso una procedura di protezione dei minori?
5. Esistono studi empirici riguardo alle ripercussioni delle decisioni di allontanamento e delle relative procedure sulla salute e sullo sviluppo personale dei bambini e degli adolescenti?
6. Quali conclusioni trae dal progetto pilota condotto nei centri federali d'asilo volto a garantire un alloggio e un'assistenza dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati adeguati alla loro età (cfr. interpellanza 16.4134)?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), incaricata di eseguire le procedure d'asilo, e la Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti non dispongono di pertinenti statistiche. Tuttavia, conformemente all'articolo 314d capoverso 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), tutte le autorità e persone che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni sono tenute ad avvisare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) se sussistono indizi concreti che l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata e non sono in grado di rimediare alla situazione nell'esercizio della loro attività. Peraltro, spetta esclusivamente ai Cantoni ordinare misure di protezione dei minorenni. La SEM tiene conto delle eventuali misure di protezione rilevanti per la sua decisione di asilo o di allontanamento. Prima di decidere in merito a una domanda d'asilo presentata da un richiedente minorenne, la SEM esamina caso per caso, in sintonia con la giurisprudenza costante, se l'allontanamento è ragionevolmente esigibile in considerazione del bene del minore. Fatta salva la risposta alla domanda 6, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire in questo ambito.
3. In Svizzera ogni minore ha diritto alla protezione da qualsiasi forma di violenza, a prescindere dalla sua cittadinanza o dal suo statuto di soggiorno (art. 2 e 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo; RS 0.107). È vietato discriminare i minori in ragione del loro statuto di richiedenti l'asilo (commento generale no 6, 2005 del Comitato sui diritti dell'infanzia sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro Paese d'origine, 1° settembre 2005, CRC/GC/2005/6, paragrafe 18). Le misure di protezione dei minori sono pertanto disposte, per tutti i minori, in funzione delle esigenze e indipendentemente dallo statuto di soggiorno.
Secondo il rapporto del Consiglio federale del 19 dicembre 2018, la protezione dei minori da qualsiasi forma di violenza costituisce uno dei sei campi d'azione della Svizzera volti a colmare le lacune nell'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo. In vista del prossimo rapporto all'attenzione del comitato ONU sui diritti dell'infanzia, a inizio anno la Svizzera ha accettato la procedura di rapporto semplificata. L'11 ottobre 2019 il suddetto comitato ONU ha trasmesso alla Svizzera un elenco di domande le cui risposte costituiranno la base per il prossimo rapporto nazionale. Alcune domande vertono sulla protezione dei richiedenti l'asilo minorenni dalla violenza e dalla negligenza sotto i diversi aspetti dei diritti del minore. All'occorrenza, il Consiglio federale riprenderà nel suo rapporto tutte le informazioni sulla situazione in Svizzera.
4. Il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Questo progetto è attualmente trattato dal Parlamento. Secondo il diritto vigente, le decisioni del Tribunale amministrativo federale (TAF) nel settore dell'asilo sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale (TF) soltanto se riguardano persone per le quali lo Stato dal quale chiedono protezione ha presentato una domanda di estradizione (art. 83 lett. d n. 1 LTF). Nel quadro della revisione della LTF, il Consiglio federale ha proposto di mantenere questa normativa senza ampliarla, in modo da evitare eventuali ritardi procedurali. Il Consiglio nazionale (Camera prioritaria) si è tuttavia pronunciato in favore dell'ammissibilità dei ricorsi al TF contro decisioni di principio designate in quanto tali dal TAF. Non sarebbe giustificato subordinare l'accesso al TF all'esistenza di una procedura di protezione dei minori. A differenza di quanto vige nel caso della procedura di estradizione, nel settore dell'asilo la protezione dei minori non costituisce un motivo che obbligherebbe una persona a lasciare la Svizzera in caso di rigetto del ricorso.
Dal deposito della loro domanda, tutti i richiedenti l'asilo hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuita (art. 102f, 102g e 102h della legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31). Nei centri della Confederazione e all'aeroporto il rappresentante legale designato è a disposizione dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) anche quale persona di fiducia. Quest'ultima deve garantire il coordinamento con le competenti autorità cantonali. Se un RMNA è attribuito a un Cantone, le competenti autorità cantonali sono tenute a designare senza indugio una persona di fiducia (art. 17 cpv. 3 LAsi) fino alla disposizione di eventuali misure di protezione del minorenne (p. es. curatela o nomina di un tutore). In tal modo è garantito che le procedure d'asilo concernenti minorenni siano condotte in maniera equa, corretta e rispettosa dei principi dello Stato di diritto.
5. Il Consiglio federale non è a conoscenza di alcuno studio empirico riguardante le ripercussioni delle decisioni di allontanamento e delle relative procedure sulla salute e sullo sviluppo personale dei bambini e degli adolescenti in Svizzera.
6. Nel quadro dell'attuazione del progetto pilota sull'alloggio e assistenza dei RMNA, il 1° gennaio 2020 la SEM attuerà, nelle sei regioni procedurali, una serie di misure affinché i RMNA siano alloggiati e assistiti nei centri della Confederazione in modo adeguato alla loro età. In particolare, in tutti i centri della Confederazione con funzione procedurale i RMNA saranno presenti esperti socio-pedagogici. Un esperto esterno sarà incaricato di elaborare un piano esaustivo d'assistenza, protezione ed emergenza. Inoltre, interpreti indipendenti saranno presenti a tutti i colloqui d'assistenza rilevanti. Saranno pure adottate varie misure organizzative volte a migliorare le sinergie e i processi lavorativi tra la SEM e le autorità cantonali, in particolare per quanto riguarda la presa in carico dei RMNA da parte dei Cantoni, fino ad allora sotto la responsabilità della Confederazione, nonché la cooperazione con l'APMA.
Risposta del Consiglio federale.