19.411 · Iniziativa parlamentare · 2019-03-20
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Occorre modificare la legge sulla radiotelevisione (LRTV) in modo tale che le imprese la cui cifra d'affari è contabilizzata due volte, in particolare i consorzi, le holding e le imprese che abbiano un legame durevole fra loro, siano esentate dall'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo. All'articolo 70 LRTV va di conseguenza aggiunto il capoverso 2bis seguente:
Art. 70
...
Cpv. 2bis
Sono esentate dal pagamento del canone le imprese che sono fondate da altre imprese per una durata limitata allo scopo di costituire un consorzio o che hanno un legame duraturo fra loro.
...
Begründung
Nell'ambito della modifica della LRTV (13.048), il Consiglio federale e il Parlamento hanno sostituito il canone di ricezione che le imprese dovevano pagare, con un canone per le imprese, semplificando così la procedura. Il canone viene ora calcolato in base alla cifra d'affari complessiva dell'impresa determinante per il rilevamento dell'IVA (art. 70 cpv. 1 LRTV); è definito impresa chiunque sia iscritto nel registro dei contribuenti IVA dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (cpv. 2). In linea di massima, la semplificazione è positiva, avendo portato - come previsto - a una riduzione dell'onere burocratico per l'Amministrazione e le imprese soggette all'obbligo di pagare il canone. Tuttavia, soltanto poche settimane dopo l'entrata in vigore della modifica si è constatato che la semplificazione sta comportando conseguenze indesiderate. I consorzi costituiti da altre imprese al solo scopo di svolgere una determinata attività rientrano nella definizione semplificata di impresa. Ciò significa che il canone è riscosso due volte: una prima volta dalle imprese che partecipano al consorzio e una seconda volta dal consorzio stesso. Al fine di evitare una doppia imposizione in questi casi è necessario prevedere una deroga per i consorzi, che rappresentano casi particolari.