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19.4126 · Interpellanza · 2019-09-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Le vernici e gli intonaci per facciate esterne contengono molto spesso biocidi, per esempio terbutryn, diuron, isoproturon, cibutrina, carbendazim, IPBC, zinco pirithion e isotiazolinone. La maggior parte dei prodotti sul mercato contiene da tre a cinque biocidi, mescolati per controllare il maggior numero possibile di specie di alghe e funghi.

Questi biocidi possono essere solubilizzati in base alle condizioni atmosferiche e all'architettura dell'edificio. Le acque di ruscellamento trasportano poi queste sostanze nell'ambiente.

Alcuni risultati mostrano che le acque di ruscellamento di determinate facciate di edifici nuovi possono contenere concentrazioni di biocidi superiori al requisito svizzero di 0,1 microgrammo per litro fissato per i pesticidi nelle acque superficiali (OPAc). Queste piccole portate sono talmente inquinati che per soddisfare i requisiti dell'ordinanza sulla protezione delle acque dovrebbero essere diluite da 10 000 a 100 000 volte in acque superficiali.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere in merito ai seguenti punti:

1. Il Consiglio federale ritiene che la lisciviazione dei biocidi utilizzati nelle vernici e negli intonaci per facciate costituisca un problema?

2. Gli effetti sull'ambiente acquatico di molecole come l'isoproturon o il diuron, utilizzati anche come pesticidi in agricoltura, sono già ben noti. Il Consiglio federale non è preoccupato degli impatti di queste sostanze tossiche sugli organismi viventi e sugli ecosistemi acquatici?

3. Il Consiglio federale ritiene importante ridurre l'immissione nell'ambiente di biocidi provenienti dagli edifici?

4. Come incoraggiare i produttori di vernici e intonaci a offrire prodotti privi di biocidi o contenenti sostanze rapidamente degradabili e i cui prodotti di degradazione non sono loro stessi tossici (come sembrano esserlo l'IPBC e l'isotiazolinone)?

5. Non dovrebbe essere indicato chiaramente per i consumatori che questi prodotti contengono biocidi?

6. I costruttori, così come il settore pubblico, non dovrebbero esigere materiali da costruzione ecologici e sostenibili per offrire un'opportunità all'innovazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'effetto della lisciviazione di principi attivi biocidi contenuti in vernici e rivestimenti delle facciate è noto. I servizi cantonali competenti in materia di prodotti chimici hanno lanciato un progetto esecutivo in cui viene verificata la conformità al diritto in materia di prodotti chimici dei prodotti per facciate presenti sul mercato, come vernici, velature per legno e intonaci. In presenza di risultati insufficienti, vengono emanate raccomandazioni per una riduzione delle emissioni di biocidi nelle acque.

2. Principi attivi biocidi contenuti in prodotti per le facciate sono rilevabili nell'ambito dei criteri di qualità ecotossicologici in piccoli corsi d'acqua, dopo le precipitazioni. Sostanze come l'isoproturon e il diuron sono attualmente nella fase di valutazione secondo la procedura di omologazione del principio attivo armonizzata dell'UE. L'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dei biocidi consente alla Svizzera di partecipare al processo di valutazione dei principi attivi, che tiene conto delle ripercussioni sull'ambiente.

3. Un biocida è omologato unicamente se non ha effetti inaccettabili sull'ambiente. In fase di valutazione del rischio si accerta che le quantità presumibilmente immesse nell'ambiente durante l'impiego non causino effetti nocivi. Ciò vale anche per prodotti utilizzati per il trattamento dei rivestimenti o delle vernici. Gli articoli trattati, ad esempio le vernici trattate, non sono soggetti all'obbligo di omologazione.

4. La fondazione Schweizer Stiftung Farbe contrassegna con l'etichetta ambientale vernici, lacche e intonaci per interni. Nelle vernici per facciate delle classi A e B non possono essere impiegate pellicole protettive biocide. L'associazione eco-bau offre la possibilità di etichettare gli intonaci come prodotti ecologici conformemente al codice dei costi di costruzione ecologico (eco-CCC). Soltanto gli intonaci per esterni privi di pellicole protettive biocide rientrano nella classe 1 (raccomandata) o 2 (raccomandata condizionatamente). Il fabbricante ha dunque buone opportunità per rendere note le qualità ecologiche del proprio prodotto.

5. Le vernici e i rivestimenti per facciate contenenti principi attivi biocidi sono considerati "articoli trattati" ai sensi dell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12). Se contengono principi attivi approvati, essi sono soggetti all'obbligo di etichettatura se il fabbricante indica sull'etichetta le proprietà biocide degli articoli o se l'obbligo è stato stabilito al momento dell'omologazione della sostanza. Per i principi attivi non ancora approvati, l'obbligo di etichettatura vige unicamente se viene messa in risalto una proprietà biocida. Dal momento in cui queste sostanze sono approvate, i prodotti per le facciate con esse trattati sono generalmente soggetti all'obbligo di etichettatura. L'etichetta deve indicare che l'articolo trattato contiene un biocida e deve essere indicato il principio attivo (art. 31a OBioc).

6. La raccomandazione della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) concernente la costruzione sostenibile nei contratti di pianificazione e d'opera ("Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkverträgen", raccomandazione KBOB 2008/1:2017), che si rivolge a tutti i livelli federali, stabilisce al numero 4.3.2 sulle condizioni per le prestazioni d'opera che le pitture e gli intonaci non devono contenere biocidi (alghicidi, fungicidi) ai fini della conservazione dei film. Inoltre, secondo il numero 4.2 sulle condizioni per le prestazioni di pianificazione, per la scelta dei materiali si adottano sostanzialmente le prescrizioni della prima priorità dell'eco-CCC (cfr. risposta n. 4).

Risposta del Consiglio federale.