19.4130 · Mozione · 2019-09-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (OC; RS 823.111) facendo in modo che nell'ambito dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti siano prese in considerazione le differenze tra i mercati del lavoro regionali o cantonali. Occorre in particolare modificare l'articolo 53a OC affinché ai fini dell'obbligo d'annuncio non sia più determinante il tasso di disoccupazione nazionale, bensì i tassi di disoccupazione regionali o cantonali di un dato genere di professione. In termini geografici l'obbligo di annuncio va limitato alle regioni o ai Cantoni dove, in un determinato genere di professione, la disoccupazione raggiunge o supera il valore soglia. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca deve definire a cadenza annuale - nel quarto trimestre per l'anno successivo - quali generi di professioni di quali regioni o Cantoni vanno sottoposti all'obbligo d'annuncio. L'articolo 53a capoverso 3 OC va modificato di conseguenza.
Begründung
Anziché attuare l'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa", Consiglio federale e Parlamento hanno deciso di introdurre l'obbligo di annunciare i posti vacanti nelle professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media. Quest'obbligo non può però frenare l'enorme immigrazione né tanto meno alleviare l'impatto negativo che produce sull'economia e sulla popolazione (tra cui il forte aumento degli affitti, i disoccupati anziani e di lunga data, la criminalità). È stato creato, più che altro, un ulteriore apparato burocratico. L'attuazione dell'obbligo d'annuncio è inoltre carente, perché non tiene conto delle differenze tra i tassi di disoccupazione cantonali e regionali nei generi di professioni interessati. I posti vacanti delle professioni soggetto all'obbligo d'annuncio devono oggi essere segnalati agli URC in tutte le regioni e in tutti i Cantoni, anche in quelli in cui la disoccupazione è inferiore alla soglia prevista. Sarebbe più efficace attuare la legge in modo differenziato, tenendo conto di queste specificità. I dati necessari sono già disponibili: sul portale dei posti vacanti della Confederazione le aziende possono verificare se un determinato genere di professione è soggetto all'obbligo in questione. In futuro i datori di lavoro dovrebbero indicare unicamente, oltre alla designazione professionale, il numero di avviamento postale. Inoltre, questa novità sarebbe in linea con l'articolo 21a LStrl secondo il quale "nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti".
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'obbligo di annunciare i posti vacanti viene valutato in termini di efficacia, economicità, semplicità e praticabilità. All'articolo 53a dell'ordinanza sul collocamento (OC; RS 823.111) il Consiglio federale definisce i generi di professioni soggetti all'obbligo d'annuncio in tutta la Svizzera, consentendo così di introdurre il sistema in modo semplice ed efficiente. Le aziende che reclutano tali professionisti devono quindi notificare i loro posti vacanti allo stesso modo in tutte le regioni della Svizzera.
Questa regola ha senso perché nelle regioni e nei Cantoni i mercati del lavoro sono fortemente integrati e l'uniformità dell'elenco di generi professionali tiene conto del fatto che per percepire le indennità giornaliere le persone in cerca d'impiego devono dar prova di una certa mobilità geografica: chi abita in zone con elevati tassi di disoccupazione deve potersi candidare anche al di fuori dei confini regionali dove i rispettivi tassi sono eventualmente inferiori.
Grazie all'ampia base di dati disponibile su scala nazionale, i generi di professioni da assoggettare all'obbligo in questione possono essere determinati con un elevato grado di precisione. Nei Cantoni di piccole o medie dimensioni ciò non sarebbe possibile visto l'esiguo numero di casi e la conseguente inattendibilità statistica. Di conseguenza bisognerebbe riunire singoli generi di professioni in unità meno dettagliate, cosa che inciderebbe negativamente sulla specificità della misura, cioè sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Un obbligo di annuncio differenziato per regione o Cantone aumenterebbe notevolmente la complessità della misura e quindi anche gli oneri d'esecuzione e controllo a carico dei Cantoni. Un tale dispendio di risorse non gioverebbe né alle persone in cerca d'impiego né tanto meno alle aziende.
Un'attuazione regionale dell'obbligo d'annuncio è però possibile: secondo l'articolo 21a capoverso 7 della legge sugli stranieri e la loro integrazione, i Cantoni possono chiedere al Consiglio federale di introdurlo nei gruppi professionali il cui tasso di disoccupazione cantonale supera il valore soglia nazionale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.