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19.4135 · Interpellanza · 2019-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Lo strumento del rilevamento confidenziale delle tracce viene spesso utilizzato in Germania per consentire alle vittime di violenza di documentare in maniera confidenziale le ferite loro inflitte ancor prima che decidano se sporgere denuncia. In Svizzera il rilevamento confidenziale delle tracce è impiegato soltanto sporadicamente, in quanto spesso è in contrasto con l'obbligo di segnalare i sospetti di atti di violenza previsto nel nostro Paese per gli operatori sanitari. In Germania non vigono obblighi di questo tipo, ragion per cui il "rilevamento anticipato" delle tracce è possibile. In relazione agli interessi della vittima sussiste qui un evidente conflitto di obiettivi. In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come valuta lo strumento del rilevamento confidenziale delle tracce, previsto in Germania?

2. Sarebbe ipotizzabile allentare in maniera mirata gli obblighi di segnalazione previsti per il personale sanitario in modo da permettere un rilevamento confidenziale delle tracce in tutta la Svizzera?

3. Nel caso di quali reati il rilevamento confidenziale delle tracce colliderebbe con gli obblighi di segnalazione esistenti?

4. A quali condizioni il rilevamento confidenziale delle tracce è oggi già possibile in Svizzera?

Begründung

Il rilevamento confidenziale delle tracce potrebbe rafforzare l'autodeterminazione delle vittime di violenza nel valutare se desiderano un perseguimento penale. Un perseguimento può non essere opportuno in un caso concreto e dipende dal desiderio della vittima. Il nuovo strumento consentirebbe alla vittima di decidere in un secondo tempo se intende avviare un perseguimento penale, senza che preziosi mezzi probatori vadano nel frattempo persi. Questo è particolarmente importante in caso di reati a quattr'occhi, senza testimoni.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro del postulato del Gruppo socialista 14.4026, "Presa in carico medica dei casi di violenza domestica. Politiche e prassi cantonali e opportunità di un mandato esplicito nella LAV", il Consiglio federale è incaricato di rilevare le politiche e prassi cantonali relative alla presa in carico medica dei casi di violenza domestica. Il rapporto, in fase di elaborazione, esamina in particolare il ruolo del personale medico nella presa in carico dei casi di violenza. Analizza pure la questione dell'allestimento di una documentazione medica utilizzabile nel quadro di un procedimento giudiziario.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:

1. La conservazione delle tracce è importante ai fini della presa in carico medica delle vittime di violenza, a prescindere dal fatto che la vittima voglia immediatamente denunciare penalmente il reato o preferisca attendere. Nel quadro dell'allestimento di questa documentazione, la questione se il dovere di confidenzialità debba prevalere su un eventuale obbligo o diritto di avvisare l'autorità penale è connessa a quella di sapere se spetta alla vittima decidere in merito all'opportunità di un'istruzione penale, anche nell'ambito dei reati perseguiti d'ufficio. Nel suo rapporto del 27 febbraio 2013 stilato in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 09.3878, "Più denunce, maggiore effetto deterrente", (https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-271/ber-br-i.pdf), il Consiglio federale si è detto convinto della necessità di lasciare alla vittima la possibilità di giudicare essa stessa se nel caso concreto sia appropriato denunciare l'atto di violenza subito. Il ruolo dello Stato consiste nell'agevolare questo passo e nel proteggere la vittima da eventuali conseguenze negative della denuncia. In tal modo esso contribuisce ad aumentare il numero delle denunce.

In questo senso, il Consiglio federale è favorevole allo strumento della conservazione confidenziale delle tracce.

2.-4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi del personale medico di avvisare l'autorità penale, il segreto professionale, cui è sottoposto il personale medico e la cui violazione è punita dal diritto penale (art. 321 del Codice penale, CP; RS 311.0), garantisce la necessaria confidenzialità alle vittime. Il diritto federale non prevede un obbligo generale di avvisare l'autorità penale per il personale medico. A livello cantonale, le legislazioni in materia di diritto sanitario contemplano differenti regimi. Alcuni Cantoni prevedono un semplice diritto di avvisare l'autorità penale, che permette al personale medico di valutare il singolo caso. In linea di massima, la conservazione confidenziale delle tracce e il rispetto del segreto professionale sono in attrito con gli obblighi del personale medico di avvisare l'autorità penale. Per mitigare questi obblighi, il legislatore cantonale dovrebbe soppesare gli interessi tra l'interesse privato della vittima alla confidenzialità e l'interesse pubblico a perseguire penalmente i reati più gravi. Un obbligo d'avviso è tanto più giustificato quanto più gravi sono i casi (p. es. violenza carnale secondo l'art. 190 CP) e quanto maggiore è l'esigenza di protezione delle vittime.

Risposta del Consiglio federale.