Tribunale penale unico federale (bis). Strutturazione conforme alla Costituzione federale ed alla CEDU?
19.4140 · Interpellanza · 2019-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In risposta alla mia interpellanza 19.3458, il Consiglio federale non ha dissipato i dubbi sollevati in merito alla conformità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ed alla Costituzione dell'attuale strutturazione del Tribunale Penale (Unico) Federale.
Anzi, gli esempi portati a supporto della costituzionalità non sono pertinenti, in quanto i tribunali citati nella risposta offrono infatti tutti un secondo grado di giudizio unicamente a titolo "volontario" e non imposto de iure, come invece vorrebbe la Costituzione.
Nello specifico, gli esempi addotti sono stati quelli della Sezione degli appelli della Corte penale internazionale dell'Aia e della Grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo.
Quale unica argomentazione a sostegno della correttezza della attuale strutturazione, il Consiglio Federale adduce che i membri della Corte di appello sono eletti dall'Assemblea federale specificatamente per quella Corte di appello e che i membri di questa Corte non possono operare in altre Corti.
Ora, i media (cfr. https://www.tagesanzeiger.ch/putsch-am-bundesstrafgericht/story/31582024) hanno recentemente riportato dello stravolgimento nella strutturazione interna della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello, e ciò sulla scorta delle decisioni del 20 agosto della Corte plenaria.
Chiedo quindi al Consiglio federale:
1. Indipendentemente dalle (vere) ragioni alla base della decisione della Corte plenaria, questo stravolgimento nella strutturazione non è da considerarsi proprio un'evidenza della non-indipendenza della Corte di appello, e quindi dell'incostituzionalità dell'attuale strutturazione del Tribunale Penale Unico Federale?
2. Il Consiglio federale ritiene che siano garantiti per la Corte di appello i presupposti di imparzialità ed indipendenza secondo l'articolo 30 della Costituzione e l'articolo 6 numero 1 della CEDU?
3. Considerato anche il disposto di cui all'articolo 2 del Protocollo numero 7 CEDU, non rappresenta l'attuale strutturazione del Tribunale Penale Unico Federale, quale giurisdizione penale dei Cantoni (art. 22 CP), anche una lesione del divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 14 CEDU e dell'articolo 8 della Costituzione federale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ritiene che la normativa in vigore concernente la Corte d'appello del Tribunale penale federale sia compatibile con la Costituzione federale e gli impegni internazionali della Svizzera (cfr. la risposta del Tribunale federale del 3 luglio 2019 alle domande 1 e 2 dell'interpellanza Pantani 19.3458, Tribunale Penale (Unico) Federale. Strutturazione conforme alla Costituzione federale ed alla CEDU?). La mancata rielezione di una presidente di una corte e di un presidente di una corte da parte della Corte plenaria non pregiudica la compatibilità della normativa in vigore con la Costituzione e gli impegni internazionali della Svizzera.
2. Secondo l'articolo 30 della Costituzione e l'articolo 6 numero 1 della CEDU i giudici devono essere indipendenti e imparziali. Per valutare l'indipendenza sono determinanti in particolare le modalità di nomina e la durata del mandato dei giudici, la garanzia della protezione da pressioni esterne e il fatto che dall'esterno i giudici diano l'impressione di essere indipendenti (sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Findlay contro il Regno Unito, del 25 febbraio 1997, no 22107/93, raccolta 1997-I, paragrafo 73, Ramos Nunes de Carvalho e Sa contro il Portogallo, sentenza Corte EDU del 6 novembre 2018, Grande Camera, no 55391/13, 57728/13 e 74041/13, paragrafo 144). L'imparzialità è valutata secondo punti di vista soggettivi e oggettivi (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Micallef contro Malta, del 15 ottobre 2009, Grande Camera, no 17056/06, raccolta 2009, paragrafo 93). Nella fattispecie, le modalità di nomina e la durata del mandato dei giudici, la composizione, le incompatibilità, la ricusazione e la procedura dinanzi alla Corte d'appello sono disciplinate in maniera chiara nella legge. La normativa vigente garantisce l'indipendenza e l'imparzialità della Corte d'appello e fuga i dubbi quanto all'integrazione della Corte d'appello nel Tribunale penale federale. Per questi motivi, il Consiglio federale ribadisce che la normativa in vigore è compatibile con gli articoli 30 della Costituzione e 6 numero 1 della CEDU.
3. L'istituzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale concretizza il principio del "doppio grado di giurisdizione" anche nella giurisdizione penale federale. In tal modo nella Confederazione e nei Cantoni vige la medesima tutela giurisdizionale (cfr. messaggio aggiuntivo del 17 giugno 2016 concernente la modifica della legge sul Tribunale federale, Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale, FF 2016 5587, in particolare 5590 e 5597). Non vi è discriminazione in relazione al diritto a un rimedio giuridico in materia penale (art. 2 Protocollo no 7 alla CEDU in combinato disposto con l'art. 14 CEDU; art. 8 Cost.).
Risposta del Consiglio federale.