19.4151 · Mozione · 2019-09-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale per dare agli infermieri titolari di diplomi di diritto previgente le stesse possibilità degli altri specialisti del settore della salute.
Begründung
Le disposizioni dell'ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale (qui appresso ordinanza) si applicano alle professioni infermieristiche soltanto dal 2015. Diversamente dagli altri rami professionali, in cui sono stati mantenuti criteri inclusivi per consentire maggiore flessibilità applicativa, nel campo della sanità (oggetto dell'art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza) l'approccio è stato molto restrittivo. Il capoverso in questione contiene un elenco di formazioni continue riconosciute, da cui, per fare un esempio, sono escluse la formazione in cure intense e quella in anestesia. Si tratta di formazioni impegnative, ma la priorità è stata assegnata alle formazioni continue organizzate dalla Croce rossa svizzera. La maggior parte di quelle offerte dalle scuole universitarie professionali (CAS, DAS, MAS) non è menzionata oppure risulta insufficiente.
L'importanza della modifica è legata anche agli sviluppi avvenuti negli ultimi anni in questo settore e che hanno interessato l'offerta di master per le professioni infermieristiche. Molti specialisti titolari di diplomi di diritto previgente con un'esperienza clinica consolidata vorrebbero proseguire la loro carriera ma sono ostacolati dal fatto di non essere in possesso di un bachelor. Per ottenerlo dovrebbero ricominciare una formazione e per questo molti desistono dai loro propositi.
Proposta di modifica dell'articolo 1 capoverso 4:
"Gli infermieri titolari di un diploma CRS (cure generali, psichiatria, igiene materna e pediatria o cure infermieristiche, livello II) possono ottenere a posteriori un titolo di scuola universitaria professionale se soddisfano i requisiti aggiuntivi seguenti:
- un certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II o un diploma di specialista clinico e cinque anni di esperienza professionale; oppure
- un certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I o un diploma equivalente (p. es. cure intense, cure anestesia) e un corso postdiploma di livello universitario nel campo della sanità con almeno 200 unità d'insegnamento o dieci crediti ECTS e cinque anni di esperienza professionale; oppure
- un corso postdiploma di livello universitario nel campo della sanità con almeno 400 unità d'insegnamento o venti crediti ECTS e cinque anni di pratica professionale."
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Lo scopo della procedura di ottenimento retroattivo (ORT) è permettere ai titolari di diplomi di diritto previgente di conseguire un titolo di scuola universitaria professionale (SUP) nel loro settore di competenza.
L'ordinanza pertinente (RS 414.711.5) è stata modificata il 1° gennaio 2015 per consentire questa forma di ORT nel settore delle cure infermieristiche. La procedura presuppone l'adempimento di condizioni specificamente inerenti alla professione: diversamente dagli altri cicli di studio, quello in cure infermieristiche continua ad essere offerto sia dalle scuole specializzate superiori (SSS) che dalle SUP. La nuova legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan), la cui entrata in vigore è prevista per l'inizio del 2020, prevede l'equiparazione dei titoli corrispondenti: l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale sarà consentito sia ai titolari di un bachelor (SUP o universitario) sia ai titolari di un diploma SSS (Articolo 12 capoverso 2 LPSan.) in cure infermieristiche. La LPSan fa riferimento a un unico campo di attività professionale.
La procedura di ottenimento retroattivo del titolo è applicabile soltanto nei casi in cui la formazione professionale è stata portata a termine prima dell'istituzione delle SUP; non è invece destinata all'ottenimento della qualifica di infermiere SUP mediante percorsi alternativi al bachelor (in periodi successivi alla creazione delle SUP), in particolare combinando altre formazioni complementari, pur se di livello SUP. È il motivo per cui questa materia è disciplinata da disposizioni dettagliate e restrittive, focalizzate su competenze ben definite. Occorre aggiungere che sono stati istituiti programmi passerella che permettono di accedere alle SUP e perciò la permeabilità formativa è già garantita.
Secondo l'autore della mozione l'ottenimento di un titolo SUP sarebbe finalizzato al conseguimento di un master of science: tuttavia, i titolari di diplomi di diritto previgente possono già usufruire di svariate offerte formative riconosciute, come ad esempio i diplomi federali di esperto in consulenza diabetologica, in cure nefrologiche, in cure oncologiche, eccetera o gli studi postdiploma in cure anestesia, cure intense e cure urgenti.
La proposta di estendere il campo d'applicazione della procedura di ottenimento retroattivo è in contrasto con i principi dell'ordinanza, che prevede l'adempimento di due requisiti: il possesso di un titolo SSS e l'assolvimento di una formazione complementare qualificante (tra quelle menzionate a titolo esaustivo e limitativo), entrambi di diritto previgente. In passato (prima della creazione delle SUP) l'ORT è stato concepito per permettere ai professionisti di iniziare un percorso di formazione accademica. Le formazioni complementari consentono invece di acquisire le competenze di cui all'articolo 1 capoverso 4 lettera b numeri 1 a 15 dell'ordinanza ORT. Le formazioni complementari proposte dall'autore della mozione (in anestesia o cure urgenti, ad esempio) esistono già e portano all'ottenimento di titoli di studio postdiploma SSS, riconosciuti a livello federale. Pertanto non possono figurare tra le formazioni complementari della procedura ORT, visto che il sistema formativo non permette la conversione di un titolo già riconosciuto.
L'autore della mozione ripropone le formazioni di base citate nell'ordinanza e introduce fra le formazioni complementari, associandole a una pratica professionale di almeno cinque anni, alcuni cicli di studio che sono stati introdotti dopo la creazione delle SUP. In questo modo attribuisce alla procedura ORT una funzione di passerella diversa da quella originaria, ovvero permettere ai professionisti di avvalersi di un titolo aggiornato, riconosciuto a livello nazionale, e di esercitare la professione corrispondente. La misura proposta è dunque in contrasto con la logica del sistema formativo. Da ultimo, il prolungamento a cinque anni della durata della pratica professionale - potenzialmente giustificabile in relazione alle competenze professionali - da solo non attesta in alcun modo il possesso delle potenzialità per frequentare un ciclo di studi accademico in scienze infermieristiche.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.