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Viaggi urgenti con veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane. Per una valutazione più adeguata delle circostanze considerate dai conducenti

19.416 · Iniziativa parlamentare · 2019-03-21

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Articolo 100 n. 4 della legge federale sulla circolazione stradale (modifica ripartita in tre numeri: 4, 5 e 6)

4. Il conducente di un veicolo del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane non è punibile se viola le norme o le misure speciali concernenti la circolazione:

a. nei viaggi ufficiali urgenti effettuati usando gli speciali segnalatori prescritti;

b. nel corso di un 'inseguimento della polizia effettuato usando gli speciali segnalatori prescritti;

c. nei viaggi ufficiali della polizia effettuati allo scopo di arrestare autori di presunti crimini o delitti senza usare gli speciali segnalatori, se ciò compromette l'adempimento del compito legale, segnatamente l'avvicinamento silenzioso o non visibile;

d. nei viaggi ufficiali della polizia effettuati allo scopo di arrestare autori di presunti crimini o delitti senza usare gli speciali segnalatori per ragioni tattiche, segnatamente il pedinamento.

5. Il conducente di un veicolo del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane è punibile se durante un viaggio ufficiale urgente (n. 4 lett. a.):

a. non ha usato la prudenza imposta dalle circostanze circolando a una velocità eccessiva; l'infrazione è determinata tenendo conto unicamente della differenza fra la velocità ritenuta ammissibile e la velocità rilevata;

b. non ha usato gli speciali segnalatori prescritti e per questo motivo ha causato un incidente con un altro utente della strada o con un pedone.

Per valutare la prudenza imposta dalle circostanze si considerano i fatti di cui il conducente aveva conoscenza e la rappresentazione dei fatti che il conducente poteva avere al momento di agire.

6. Il giudice attenua secondo il suo libero apprezzamento la pena inflitta al conducente punibile secondo il numero 5 in considerazione delle circostanze della missione compiuta e affinché il conducente non venga punito alla stregua di un conducente che non compie una missione ufficiale. Il giudice non infligge alcuna pena al conducente quando il compimento della missione corrispondeva a un interesse pubblico, segnatamente il conducente intendeva fermare gli autori di reati contro la vita e il patrimonio.

Art. 16 Cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale

3 Per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore nonché la necessità professionale di condurre un veicolo a motore.

4 La licenza di condurre dei conducenti di veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane che commettono un'infrazione durante un viaggio ufficiale ai sensi dell'articolo 100 numero 4 non è revocata neanche nel caso in cui il conducente venga condannato in virtù dell'articolo 100 numero 5.

Begründung

Recentemente la cronaca della città di Ginevra ha registrato numerosi casi di poliziotti condannati per non aver rispettato l'obbligo di comportarsi in modo prudente e/o per non aver usato gli speciali segnalatori prescritti durante un viaggio ufficiale urgente. Il capo della polizia del Cantone di Vaud ha dal canto suo lanciato un segnale d'allarme constatando che l'attuale giurisprudenza ha l'effetto di impedire alla polizia il fermo di presunti autori di infrazioni che si danno alla fuga.

La lettura delle decisioni conosciute e pubblicate in materia colpisce soprattutto per il fatto che la valutazione relativa all'obbligo di comportarsi in modo prudente viene effettuata sulla base delle circostanze conosciute al momento del giudizio e non di quelle con cui il poliziotto si è trovato confrontato in una situazione di urgenza e in base alla propria valutazione dei fatti al momento dell'intervento ufficiale urgente.

Bisogna evitare in ogni caso che in questo settore speciale della circolazione stradale si diffonda l'impunità o che vengano tollerati o addirittura incentivati rally urbani.

È però importante tenere meglio in considerazione l'interesse pubblico di consentire alle forze dell'ordine di intervenire il più presto possibile sul posto in caso di reato o di incidente. In particolare, indipendentemente dalla eventuale presenza di feriti sul luogo del crimine o del delitto, il fatto che i presunti autori possano essere fermati e messi a disposizione delle autorità giudiziarie corrisponde a un interesse pubblico inerente alla sicurezza della popolazione del nostro Paese.

Per questi motivi l'autore della presente iniziativa propone di modificare la legge federale sulla circolazione stradale affinché coloro che conducono veicoli in occasione di interventi urgenti, e in particolare le forze di polizia, siano giudicati in base alle circostanze che li hanno indotti ad intervenire e non in base agli elementi conoscitivi di cui possono disporre le autorità di perseguimento penale e/o i giudici in una fase posteriore all'intervento urgente. La situazione particolare di chi interviene d'urgenza deve parimenti essere considerata dall'autorità amministrativa cui spetta la decisione su una eventuale revoca della licenza di condurre.

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