19.4166 · Mozione · 2019-09-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della LAMal che reintroduca il diritto dei Cantoni di accedere ai dati contabili degli assicuratori per il calcolo dei premi e di esprimersi in proposito.
Begründung
I costi della salute non cessano di aumentare a causa soprattutto dell'invecchiamento della popolazione, del progresso della medicina e dei falsi incentivi nel finanziamento delle cure ospedaliere. L'opacità dell'attuale sistema di controllo della previsione dell'evoluzione dei costi sanitari a carico degli assicuratori e del loro calcolo dei premi di anno in anno va corretta. Le autorità cantonali non hanno infatti accesso ai dati e alle proiezioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica ricavate dalle intenzioni degli assicuratori malattia. Ciò è problematico perché questi dati e informazioni sono indispensabili affinché le autorità cantonali possano esperire le loro verifiche e analisi sull'evoluzione dei costi, sulle riserve degli assicuratori, sui pagamenti da loro effettuati nel territorio cantonale. È un aspetto ripetutamente sollevato e criticato dai Direttori cantonali della sanità. Questa facoltà dei Cantoni di accedere ai dati e di esprimersi sulle proposte di premio degli assicuratori per il loro territorio poteva essere esercitata in passato grazie agli articoli 61 capoverso 5 e 21 a LAMal, abrogati con l'adozione nel 2014 della nuova LF sulla vigilanza; la loro introduzione nella LAMal risale al 1999 ed era stata promossa dal Cantone Ticino. L'articolo 21a LAMal codificava la facoltà dei Cantoni di accedere agli "stessi documenti ufficiali di cui l'autorità federale ha bisogno per approvare le tariffe dei premi" e quindi di verificare le contabilità degli assicuratori, ciò che ha per altro permesso a suo tempo di accertare l'accumulo di riserve arbitrarie, il conseguente pagamento di premi eccessivi e il travaso del finanziamento dei premi tra Cantoni diversi. L'abrogazione delle basi legali che consentivano una maggiore trasparenza sui meccanismi di previsione dei costi della salute e dei premi di cassa malati è stata anche il frutto di incomprensioni tra l'Ufficio federale della sanità pubblica e le competenti amministrazioni cantonali e quindi di una certa diffidenza nei loro confronti. Va quindi recuperata una migliore collaborazione e fiducia reciproca, visto anche il forte impegno finanziario dei Cantoni in ambito sanitario.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Effettivamente gli articoli 21a capoverso 1 e 61 capoverso 5 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevedevano fino alla fine del 2015 la possibilità per i Cantoni di ottenere dagli assicuratori i documenti ufficiali sui quali si fondava l'autorità federale per approvare le tariffe dei premi. Inoltre i Cantoni potevano pronunciarsi sulle tariffe dei premi previsti per i loro residenti. Queste disposizioni sono state abrogate con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2016 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12), e quindi con l'avvallo dal Parlamento.
I Cantoni hanno interesse a mantenere il più possibile bassi i premi sul loro territorio per spendere meno per le riduzioni individuali dei premi. Nel quadro della procedura di approvazione dei premi, l'autorità di vigilanza ha il compito di verificare che in ogni Cantone premi e costi corrispondano e di accertarsi che tutti gli assicuratori si attengano alle stesse condizioni.
L'articolo 16 capoverso 6 LVAMal prevede che prima dell'approvazione delle tariffe dei premi, i Cantoni possano esporre agli assicuratori e all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) il loro parere in merito ai costi stimati per il loro territorio. Non possono però più pronunciarsi sulle tariffe dei premi, ma unicamente sulla stima dei costi. Infatti è questo l'aspetto che li riguarda più da vicino ed è in questo settore che dispongono delle migliori conoscenze. In virtù del principio delle proporzionalità (art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1), i Cantoni non possono ottenere né dall'autorità di vigilanza né dagli assicuratori le tariffe dei premi prima della loro approvazione. In effetti per loro non è necessario conoscere i premi per esprimersi sulla valutazione dei costi da parte degli assicuratori. Ricevono tutte le informazioni necessarie per poter esprimersi sui costi riguardanti il loro territorio.
I premi contengono altri parametri oltre ai costi. È compito dell'UFSP esaminarli. I ruoli e le responsabilità di Confederazione e i Cantoni nella procedura di approvazione dei premi sono diversi e non vanno sovrapposti, perché questo indebolirebbe la procedura. Il Dipartimento federale dell'interno intende tuttavia rimanere in contatto con la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità per meglio definire il ruolo dei Cantoni in questa procedura.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.