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19.4170 · Interpellanza · 2019-09-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Le trasmissioni sportive e in diretta rientrano fra i compiti centrali della SSR e sono fra i programmi più amati. Tuttavia, le federazioni sportive attribuiscono sempre più spesso i diritti di trasmissione in diretta degli eventi sportivi a prestatori di servizi commerciali. Recentemente i diritti sportivi dei campionati di calcio europei sono stati assegnati alla tedesca Telekom e, per la prima volta, l'evento non sarà trasmesso gratuitamente per la popolazione dai canali di servizio pubblico ARD/ZDF. Anche in Svizzera i diritti sportivi sono attribuiti con sempre maggior frequenza a Swisscom o a UPC, che sfruttano l'esclusiva per la trasmissione di eventi sportivi a fini di marketing. Da una parte, ciò fa lievitare i prezzi per i diritti sportivi. Dall'altra i tifosi devono ora pagare un supplemento se vogliono vedere le trasmissioni in diretta. Ciò non è in nessun caso nell'interesse del pubblico.

1. Il Consiglio federale ritiene accettabile dal punto di vista istituzionale che un monopsonio (un unico offerente di diritti sportivi) incontri un oligopolio (pochi acquirenti)? Una tale struttura di ineguale potere di mercato non si dovrebbe piuttosto considerare come un errore di sistema generatore di costi e fonte di criticità a livello istituzionale, se non ripristiniamo la situazione del passato, in cui a un unico offerente si presenta un unico acquirente (monopsonio-monopolio), riequilibrando in questo modo i rapporti di mercato?

2. Sempre più spesso, prestazioni molto richieste dal pubblico come le partite di calcio in diretta sono a pagamento. Così facendo, si addossano inutilmente alla popolazione costi supplementari mentre una fetta considerevole del pubblico è esclusa dal servizio. Il Consiglio federale ritiene tale situazione accettabile?

3. In tempi di riduzioni dei proventi a favore della SSR e di introiti pubblicitari in calo, aumentano drasticamente i costi che l'azienda deve sostenere per i diritti sportivi. Se però la SSR non ottiene i diritti sportivi per via dei costi, diminuiscono gli introiti pubblicitari per le trasmissioni sportive più seguite. Questo doppio inconveniente è voluto?

4. Si vuole, di fatto, che la SSR non sia più in grado di adempiere il proprio mandato di prestazioni in ambito sportivo o che lo faccia solo spendendo somme esagerate? Se così non fosse, il Consiglio federale come intende porre rimedio alla situazione?

5. Di quale margine di manovra si dispone per assicurare che la SSR possa adempiere nuovamente il proprio mandato costituzionale e legale, fornendo alla popolazione trasmissioni sportive gratuitamente?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. Come espresso dal Consiglio federale nel suo parere in merito alla mozione Stamm 19.3885, la trasmissione di contenuti sportivi premium solo previo la conclusione di un abbonamento o un pagamento una tantum sta diventando frequente. Il motivo è da ricercare in un forte squilibrio fra domanda e offerta. Un'offerta scarsa, sotto forma di un numero limitato di diritti detenuti dalle federazioni sportive, incontra la crescente domanda di aziende mediatiche nazionali e internazionali interessate a trasmettere eventi sportivi molto popolari.

Per determinare l'accettabilità di questa situazione a livello istituzionale bisogna valutare se sussista un interesse pubblico preponderante, sulla base del quale il pubblico svizzero gode del diritto di fruire delle trasmissioni di eventi sportivi nell'ambito della "Free TV", ossia senza costi aggiuntivi. Il legislatore ha risposto affermativamente a tale domanda per alcuni eventi sportivi precisi. Conformemente all'articolo 9a della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT; RS 0.784.405) e all'articolo 73 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) un certo numero di avvenimenti sportivi di grande importanza deve restare liberamente accessibile. Tali eventi sono elencati in una lista, contenuta nell'allegato 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione (RS 780.401.11), che cita ad esempio le partite di finale e di semifinale dei Campionati mondiali e dei Campionati europei di calcio, le Olimpiadi, tutte le gare di coppa del mondo di sci alpino in Svizzera o i campionati mondiali di hockey su ghiaccio.

Grazie alla sua grande importanza per l'integrazione e la creazione dell'identità, lo sport rientra nel mandato di prestazioni della Società svizzera di radiotelevisione (SSR). La SSR assume pertanto un ruolo centrale nelle trasmissioni sportive nell'ambito della "Free TV". Tuttavia non tutti gli eventi sportivi più seguiti dal pubblico rivestono la stessa importanza per il servizio pubblico. Conseguentemente, il Consiglio federale ha di recente precisato all'articolo 10 della concessione per la SSR del 29 agosto 2018 (Concessione SSR; FF 2018 4659) il mandato per il resoconto nell'ambito sportivo. In osservanza alla concessione, la SSR deve fornire un resoconto in primo luogo su avvenimenti sportivi nei quali la Svizzera è fortemente coinvolta e in ogni caso anche sugli avvenimenti sportivi compresi nella lista sopraccitata. Deve inoltre tenere debitamente in conto gli sport di massa e le discipline sportive poco conosciute. Infine è tenuta a cercare di stringere collaborazioni con altre emittenti svizzere per l'acquisizione di diritti. In questa disposizione è espressa l'aspettativa che il Consiglio federale nutre nei confronti della SSR, ossia che in futuro l'azienda fornisca il resoconto sportivo in modo più efficiente. Gli enormi aumenti dei prezzi per i diritti sportivi negli scorsi anni hanno indebolito la posizione dominante della SSR sul mercato degli eventi sportivi. Anche i diritti per il calcio nazionale e per la lega nazionale di hockey su ghiaccio risentono di questa evoluzione. La SSR ha comunque sempre ottenuto dai propri concorrenti nazionali sublicenze per la trasmissione di partite significative di entrambe le leghe.

Tuttavia il Consiglio federale prende seriamente le riflessioni sull'evoluzione dei prezzi dei diritti sportivi, la quale è sfavorevole ai media di servizio pubblico. Ritiene senz'altro auspicabile che il pubblico televisivo svizzero possa continuare a disporre, senza costi aggiuntivi, di un'offerta adeguata di trasmissioni su eventi sportivi riguardanti atleti e squadre elvetici, nonché su avvenimenti sportivi rilevanti che si svolgono in Svizzera. Seguirà attentamente gli sviluppi e valuterà l'adozione di provvedimenti, nel caso lo svolgimento di questa parte del servizio pubblico non potesse effettivamente più essere assicurato.

5. Già nel suo parere in merito alla mozione Stamm 19.3885, il Consiglio federale ha spiegato di non ritenere realistico obbligare le federazioni sportive a mettere a disposizione gratuitamente i diritti alle emittenti.

Tuttavia, una valutazione ed eventuale modifica della lista contenuta all'allegato 2 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione (RS 784.401.11) per quanto concerne gli eventi sportivi liberamente accessibili potrebbero essere prese in esame. Il Consiglio federale evidenzia però le incertezze relative all'attuazione della lista da parte di attori di mercato esteri. Da una parte, le emittenti di programma non facenti parte degli Stati che hanno sottoscritto la CETT non sono tenute a rispettare la lista. Dall'altra parte non si sa neanche in che misura la lista possa essere resa vincolante per emittenti con sede in Stati contraenti la CETT. Il comitato permanente incaricato di interpretare le disposizioni e di pubblicare annualmente la lista consolidata (art. 20 e 21 CETT) non riceve più risorse dal Consiglio d'Europa e la CETT ha in generale perso rilevanza. Il motivo è stato un conflitto di competenze con l'UE. Nel 2008 la Commissione UE ha vietato agli Stati membri UE di sottoscrivere la CETT che allora era in fase di revisione, in quanto l'UE dovrebbe disciplinare i servizi mediatici audiovisivi per i suoi membri esclusivamente con la direttiva 2010/13/UE. Diversi sforzi da parte del Consiglio d'Europa per portare avanti la revisione sono sinora stati vani.

Altre misure del legislatore nel mercato dei diritti sportivi sarebbero da esaminare singolarmente, in particolare nell'ottica di possibili restrizioni della libertà economica degli attori (cfr. spiegazioni relative all'interesse pubblico preponderante nelle risposte alle domande 1-4).

Risposta del Consiglio federale.