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19.4179 · Mozione · 2019-09-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione vigente affinché gli esercizi commerciali che vendono o offrono (ad es. ristoranti) pane e prodotti di panetteria direttamente o in forma trasformata (ad es. sandwich) espongano in un luogo visibile al cliente il luogo d'origine e il luogo di trasformazione delle materie prime.

Begründung

Secondo la legislazione vigente, le informazioni sul Paese di origine del pane e dei prodotti di panetteria possono essere fornite oralmente su richiesta (art. 39 cpv. 1 ODerr). Nella pratica, i venditori spesso non sanno come rispondere, soprattutto se questi prodotti sono consegnati sotto forma, ad esempio, di sandwich.

Inoltre, per Paese di produzione si intende il luogo in cui avviene la trasformazione principale e non tutte le fasi della produzione, dalla raccolta dei cereali al confezionamento. Per il consumatore quindi il percorso del prodotto non è completamente tracciabile.

Oggi, la quota dei prodotti di panetteria importati sta aumentando notevolmente, mentre la produzione nazionale rimane stabile. I prodotti importati sono il più delle volte di bassa qualità e i diritti dei lavoratori vigenti nei Paesi d'origine sono spesso molto distanti da quelli del nostro Paese, per non parlare dei requisiti in materia di protezione ambientale.

A lungo termine, è l'intera industria svizzera che rischia di essere messa in discussione, non solo in relazione all'origine dei prodotti, ma anche per una potenziale perdita di capacità artigianale e di qualità.

Nella risposta del Consiglio federale all'interpellanza 17.3606, "Garantire l'origine dei prodotti di panetteria importati", si legge quanto segue: "Le prescrizioni di legge garantiscono dunque per questo tipo di prodotti una dichiarazione di provenienza affidabile che può aiutare il consumatore a effettuare una scelta consapevole." Ciononostante, il consumatore è ben lungi dal poter fare una scelta informata del prodotto.

Al fine di migliorare la tracciabilità dei prodotti di panetteria e di comunicare l'origine delle materie prime e il percorso di trasformazione, il punto vendita dovrà esporre informazioni chiare e trasparenti. I consumatori avranno così la possibilità di privilegiare i prodotti di origine svizzera, vale a dire trasformati in Svizzera da materie prime svizzere.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole della maggiore concorrenza dovuta all'aumento delle importazioni e ai cambiamenti strutturali nella produzione di pane e di prodotti di panetteria e dell'importanza di un'indicazione trasparente della provenienza dei prodotti. La legislazione sulle derrate alimentari prescrive che il Paese di produzione venga indicato con chiarezza. Concretamente, tutte le derrate alimentari devono recare la menzione del Paese di produzione (art. 12 cpv. 1 lett. a della legge sulle derrate alimentari, LDerr, RS 817.0, art. 36 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr; RS 817.02, e art. 3 cpv. 1 lett. h dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari, OID; RS 817.022.16). Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato (p. es. il pane in una panetteria o un sandwich in un ristorante) questa informazione deve avvenire per scritto od oralmente (art. 39 cpv. 1 ODerr). È compito delle imprese garantirla.

È considerato Paese di produzione il Paese in cui avviene la trasformazione principale di una derrata alimentare (art. 15 cpv. 1 OID). Nel caso del pane precotto importato, ad esempio, il semplice fatto che la cottura abbia luogo nel nostro Paese non basta per poterlo dichiarare come prodotto in Svizzera. Un prodotto del genere deve quindi recare l'indicazione corretta del Paese di produzione da cui è importato oppure, per i prodotti immessi sfusi sul mercato, questa informazione deve essere ottenibile a voce.

Oltre al Paese di produzione, il consumatore deve anche conoscere la provenienza degli ingredienti di base di una derrata alimentare se la sua omissione lo potrebbe indurre in errore. È il caso degli ingredienti la cui parte nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento (20 per cento per gli ingredienti di origine animale) se la presentazione del prodotto induce a pensare che abbiano un'origine diversa. Un'indicazione scritta obbligatoria dell'origine di ciascun ingrediente per la vendita sfusa andrebbe invece nettamente oltre quanto prescritto dal diritto vigente. Inoltre l'origine può variare in base alla disponibilità degli ingredienti o dei prezzi di mercato, il che accrescerebbe la difficoltà di una dichiarazione scritta.

Le panetterie artigianali e i ristoranti possono del resto promuovere e valorizzare i loro prodotti mediante informazioni facoltative (produzione locale, pane artigianale, sandwich fatto in casa ecc.). L'argomento del "made in Switzerland" può essere utilizzato a scopi pubblicitari purché siano rispettate le disposizioni della legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11) e, in particolare, dell'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA; RS 232.112.1). Secondo il Consiglio federale, il diritto svizzero offre dunque già sufficienti possibilità per valorizzare l'origine svizzera dei prodotti di panetteria.

La legislazione vigente è peraltro il risultato di un compromesso negoziato a lungo dal Parlamento in occasione dell'ultima revisione della LDerr, entrata in vigore nel 2017. L'indicazione scritta obbligatoria del Paese di produzione per la vendita sfusa è stata discussa e respinta dal Parlamento, soprattutto a causa del lavoro amministrativo e dei costi che avrebbe comportato per i commercianti e i ristoranti. Un obbligo di dichiarare per scritto l'origine degli ingredienti andrebbe ancora oltre.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.