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19.4196 · Mozione · 2019-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno di legge che, in caso di indicazione medica, garantisca che si possa iniziare una terapia pediatrica anche se non si è ancora deciso quale assicurazione sociale ne coprirà i costi.

Begründung

Oggi manca un coordinamento per l'organizzazione e la remunerazione delle diagnosi e terapie pediatriche tra i diversi soggetti che ne sostengono i costi (assicurazione malattie, assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni, circondari scolastici e servizi cantonali). Quest'ulteriore onere burocratico si ripercuote su genitori, ospedali e pediatri.

Per non ritardare l'inizio di terapie necessarie si deve applicare il principio della fiducia verso il medico. Nei casi in cui è data un'indicazione medica, si devono poter avviare le misure necessarie prima ancora che sia stato deciso l'ente che dovrà farsi carico dei costi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per il Consiglio federale è importante che il sistema sanitario offra prestazioni adeguate ed accessibili a tutti gli assicurati. La sua strategia Sanità 2020 definisce quindi in tal senso gli obiettivi e i prossimi passi da compiere nel campo della salute di bambini e adolescenti (https://www.g2020-info.admin.ch/de/create-pdf/?project_id=34).

Se in un caso concreto non è chiaro quale assicurazione sociale debba assumere i costi delle prestazioni, le basi legali vigenti prevedono il cosiddetto obbligo di anticipare le prestazioni. L'obbligo dell'assicurazione sociale malattie nei confronti dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione per l'invalidità è disciplinato all'articolo 70 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), all'articolo 78 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e agli articoli 112 a 116 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). L'assicurazione malattie deve anticipare le prestazioni in natura e le indennità giornaliere la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata. In questi casi, l'assicurato deve annunciarsi all'assicurazione sociale tenuta a versare le prestazioni anticipate, che le fornirà secondo le pertinenti disposizioni. Le basi legali vigenti garantiscono che l'assicurato riceva le prestazioni necessarie prima che i relativi costi siano attribuiti al soggetto che deve sostenerli. Non vi è quindi motivo di adottare ulteriori misure legislative.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.