19.4198 · Mozione · 2019-09-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre un'informativa ufficiale e semplice destinata ai gruppi a rischio della popolazione (donne incinte, bambini piccoli ecc.) per permettere loro di evitare il contatto con le sostanze a rischio presenti nei cosmetici e negli oggetti di uso.
Begründung
Molte sostanze indesiderate non rappresentano per tutti lo stesso grado di minaccia: in alcune fasi chiave della vita la soglia di pericolosità può essere molto più bassa che in altre. I bambini piccoli, gli adolescenti e le donne incinte o che allattano sono particolarmente sensibili all'esposizione ai perturbatori endocrini.
L'Unione europea sta lavorando al principio dello "sportello unico" in cui centralizzare tutte le informazioni sull'argomento. Il Consiglio federale potrebbe fare altrettanto elaborando e diffondendo queste informazioni in collaborazione con chi è a contatto con i gruppi della popolazione interessati (pediatri, ginecologi, organizzazioni dei consumatori ecc.), promuovendo campagne di prevenzione o formulando raccomandazioni per aiutare le strutture pubbliche e semipubbliche nella scelta dei prodotti in occasione delle gare d'appalto. Questo andrebbe a beneficio, ad esempio, delle strutture diurne che potrebbero così evitare il più possibile il contatto con le sostanze a rischio, quali i perturbatori endocrini o i nanomateriali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera, i cosmetici e i loro ingredienti sono disciplinati nella legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0). Come nell'Unione europea, lo scopo di questa legge è di proteggere la salute di tutta la popolazione, comprese le persone più vulnerabili (art. 1 LDerr). Secondo l'articolo 15 LDerr, possono essere immessi sul mercato soltanto cosmetici sicuri. Per garantire la salute dei consumatori e di terzi, la persona responsabile dell'immissione sul mercato e l'autorità competente devono considerare alcuni aspetti specifici del cosmetico, segnatamente la sua presentazione, il suo imballaggio, la sua caratterizzazione, eventuali avvertenze, le istruzioni per l'uso e i rischi particolari che presenta per determinati gruppi di consumatori, come i bambini e gli anziani (art. 15 cpv. 1 e 3 LDerr). Per proteggere la salute dei consumatori, il Consiglio federale ha anche la facoltà di limitare o vietare l'impiego di determinati cosmetici o l'utilizzazione di determinate sostanze nei cosmetici (art. 15 cpv. 5 LDerr). È il motivo per cui le sostanze utilizzate nei cosmetici sono regolarmente valutate secondo le più recenti conoscenze scientifiche e, sulla base di tali valutazioni, vengono apportate le necessarie modifiche alla legislazione. Inoltre, nel valutare l'esposizione a queste sostanze si applica un margine di sicurezza molto più ampio per i cosmetici destinati specificamente ai bambini piccoli rispetto a quelli destinati soltanto agli adulti.
Secondo i requisiti legali vigenti, armonizzati con il diritto europeo sui cosmetici, l'utilizzazione di determinate sostanze nei cosmetici deve essere accompagnata da avvertenze o rispettare concentrazioni massime (p. es. il fluoro nei dentifrici per bambini piccoli e le tinture per capelli non destinate a essere usate su persone di età inferiore ai 16 anni).
Il Consiglio federale non prevede quindi al momento di condurre campagne di informazione su vasta scala destinate alle persone più vulnerabili. Continua tuttavia ad adeguare la legislazione federale alle più recenti conoscenze scientifiche per garantire la protezione della salute dell'intera popolazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.